Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2467 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2742/2017 proposto da:

O.F., O.E., S.O.G., elettivamente

domiciliati in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, presso lo studio

dell’avvocato Biamonti Luigi, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Spolidoro Marco Saverio, Vanzetti Adriano,

Vanzetti Sabina Michelle, giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Villa

Massimo n. 57, presso lo studio dell’avvocato Pescatore Luca, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

F.R., Co.Os.Vi., P.P.,

Sa.Pi.Fr. e G.A., G.E., G.M., nella qualità

di eredi di G.C., elettivamente domiciliati in Roma, Viale

delle Milizie n. 1, presso lo “Studio Ichino – Brugnatelli &

Associati”, rappresentati e difesi dagli avvocati Brugnatelli

Enrico, Brugnatelli Francesco, Grassi Manuela Maria, giuste procure

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Coopers & Lybrand S.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pacuvio n. 34,

presso lo studio dell’avvocato Romanelli Lorenzo, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocato Benessia Angelo, Longo Massimo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Cr.Al., c.e., V.R.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via San Nicola da Tolentino n.

67, presso io studio dell’avvocato Parlatore Stefano, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pototschnig Paolo,

giuste procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

Credito Fondiario S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Sant’Andrea della

Valle n. 3, presso lo studio dell’avvocato Desario Michele

Salvatore, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Domenichini Giovanni, Mincato Nicoletta, Lupoli Vittorio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

F.F., Pa.Ma., e F.G.M.,

nella qualità di eredi di F.P., elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza dell’Emporio n. 16/a, presso lo studio

dell’avvocato Pagni Ilaria, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Guizzi Giuseppe, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3274/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi, per i ricorrenti, gli avvocati Biamonti, Vanzetti e Spolidoro

che si sono riportati agli atti;

udito, per il controricorrente C., l’avvocato Pescatore che si

è riportato agli atti;

udito, per il controricorrente Coopers & Lybrand S.p.a.,

l’avvocato

Romanelli che si è riportato agli atti;

udito, per il controricorrente Cr. + altri, l’avvocato Occhiuto

Luigi, con delega, che si è riportato agli atti;

uditi, per il controricorrente Credito Fondiario S.p.a., gli avvocati

Mincato e Lupoli che si sono riportati agli atti;

udito, per il controricorrente F. + altri, l’avvocato Guizzi

che si è riportato agli atti;

udito, per il controricorrente Sa. + altri, l’avvocato

Brugnatelli Francesco che si è riportato agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 3274/2016 – pronunciata in un giudizio promosso, con citazione del settembre 2001, da O.F., O.E., S.O.G., azionisti della società quotata in borsa (OMISSIS) – Credito Fondiario e Industriale spa, nei confronti della società, dei suoi amministratori e sindaci in carica dal 1997 al 1999, nonchè della società di revisione Coopers & Lybrand, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità solidale della società, degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione, la loro condanna solidale al risarcimento del danno patito a causa delle false informazioni sulla situazione patrimoniale della società e nelle comunicazioni sociali, false informazioni che li avevano indotti a convertire (tra l’ottobre ed il dicembre 1999) in azioni parte delle obbligazioni dagli stessi acquistate nel 1999, laddove invece il successivo bilancio della società al 31/12/1999, approvato nell’aprile 2000, aveva evidenziato una perdita di esercizio di Lire 956.009.614.136, con conseguente esaurimento delle riserve patrimoniali ed azzeramento del capitale (e successiva ricapitalizzazione), annullamento di tutte le azioni in circolazione (e quindi anche di quelle acquistate dagli attori) e perdita dell’intero loro investimento (salvo diritto di opzione sulle nuove azioni (OMISSIS) emesse a seguito della deliberata ricapitalizzazione della società), ha, in sede di rinvio (a seguito di sentenza di questa Suprema Corte n. 5450/2015), confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto tutte le domande attoree.

In particolare, la Corte d’appello, quale giudice di rinvio, era stata investita del compito di verificare, a seguito di pronuncia di questa Corte del 2015, se – lamentando gli attori, nella sostanza, il pregiudizio loro derivato, nel 2000, dalla conversione, nel 1999, delle obbligazioni (OMISSIS) in azioni, facendo affidamento sulle risultanze di bilancio degli anni 1997 e 1998, rivelatesi in seguito, asseritamente, non veritiere, per effetto di sopravvalutazione o insufficiente svalutazione, in quegli anni, del valore iscritto del crediti nei confronti della clientela, in violazione dei criteri di redazione del bilancio, – fosse giustificabile, secondo le norme relative alla redazione del bilancio, la valutazione dei crediti operata nei due anni precedenti il 1999 (1997 e 1998) o se sussistessero, all’epoca, le ragioni storico-giuridiche per procedere alla svalutazione dei crediti come operata nel 1999.

La Corte distrettuale ha anzitutto ritenuto inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la produzione, in appello, di una perizia contabile disposta dalla Procura della Repubblica di Roma nell’ambito del procedimento penale per falso in bilancio, instaurato contro gli amministratori e sindaci di (OMISSIS) (conclusosi con richiesta della Procura, accolta dal GUP, di archiviazione per prescrizione), depositata, nel procedimento penale nel luglio 2003 (alcuni mesi prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni fissata, nell’ambito del giudizio civile, dinanzi al Tribunale), e di altri documenti prodotti dagli appellanti alla prima udienza, in appello, in sede di rinvio.

Quindi, la Corte d’appello ha ritenuto, quanto alla lamentata falsità dei bilanci degli esercizi 1997 e 1998, che, da un lato, gli attori non avessero assolto all’onere probatorio sugli stessi incombente ai sensi dell’art. 2395 c.c. (essendosi limitati a produrre le relazioni sulla gestione ed i bilanci 1997, 1998 e 1999), a fronte, dall’altro lato, delle convincenti deduzioni svolte invece dai convenuti (in ordine all’incidenza sulle perdite registrate nell’anno 1999 di due fattori concomitanti, la decisione dei due soci di riferimento, Unicredito e BCI, di dismettere le proprie quote, con possibilità di una OPA preventiva, per effetto del cambiamento di controllo, e la decisione di (OMISSIS) di cedere in blocco i crediti dubbi, previa loro cartolarizzazione, essendo entrata in vigore la 1.130/1999, con conseguente necessità di iscrizione in bilancio della partita “al valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti”, D.Lgs. n. 87 del 1992, ex art. 20).

In ogni caso (“anche a volere seguire” l’assunto degli appellanti in riassunzione sulla falsità delle comunicazioni sociali), quanto alla rilevanza delle predette informazioni di bilancio ai fini delle concrete scelte di investimento degli attori, ha osservato la Corte, non era stata dimostrata dagli attori “l’efficacia causale delle comunicazioni al mercato rispetto alle scelte di investimento”, atteso che, all’epoca della conversione delle obbligazioni in azioni (tra l’ottobre ed il dicembre 1999), degli “investitori oculati. – considerata l’entità dell’investimento e la movimentazione del capitale obbligazionario, in parte rivenduto, in parte convertito in azioni ed in parte mantenuto in portafoglio – non potevano ragionevolmente ignorare i molteplici segnali negativi, in particolare desumibili dal comunicato congiunto Unicredito-BCI del 30 luglio 1999…e soprattutto del comunicato stampa (OMISSIS) del 16 settembre”, nel quale si era dato atto della perdita di oltre 93 miliardi di lire registrata nel primo semestre del 1999, il tutto “in un contesto caratterizzato da continue perdite, registrate sia nell’anno 1997 sia nell’anno 1998, che non potrebbero certo avere ingannato investitori esperti come i sigg.ri O. in grado di (e disponibili ad) acquistare obbligazioni convertibili per oltre 7 miliardi, che offrivano un Lasso (6,5% lordo annuo per i tre anni successivi) ben superiore a quelli medi dell’epoca per i 41-oli di stato non superiori ai dodici mesi”; inoltre, anche nel gennaio 2000, erano stati pubblicati due comunicati stampa, su richiesta della Consob, che avrebbe dovuto indurre un investitore di media esperienza a vendere immediatamente le azioni. Non era dunque possibile ravvisare un danno nè nella conversione in sè delle obbligazioni in azioni nè nel mantenimento delle azioni (domanda questa, peraltro, inammissibile, perchè introdotta tardivamente).

Avverso la suddetta sentenza, O.F., O.E., S.O.G. propongono ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, nei confronti del Credito Fondiario spa, di F.F., F.G. e Pa.Ma., tutti nella qualità di eredi del prof. F.P., di F.R., G.M., G.A. e G.E., quali eredi di G.C., P.P., Sa.Pi.Fr. e Co.Os.Vi.Vi., della Coopers & Lybrand spa, di Cr.Al., V.R. ed c.e., nonchè di C.R. (che resistono con controricorso). I ricorrenti, nonchè tutti i controricorrenti, ad eccezione del C., hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 384 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe ripreso la motivazione della sentenza già cassata e sarebbero stati disattesi i principi enunciati nella sentenza di questa Corte n. 5450/2015, con la quale era stata cassata la pregressa decisione della Corte d’appello di Milano del 2008, sia in ordine alla necessità che venisse offerta un’adeguata prova degli elementi idonei a giustificare la valutazione piena dei crediti (“dubbi” ovvero “sofferenze, incagli, ristrutturati”) nei due esercizi precedenti quello del 1999, che non avrebbe potuto ancorarsi soltanto sulle offerte di acquisto da parte di terzi o su programmate operazioni di cartolarizzazione, sia in ordine al nesso causale, tra le informazioni sociali non veritiere derivanti dai bilanci, “fonte principe delle informazioni sulla situazione economica e patrimoniale di una società di capitali”, ed il pregiudizio lamentato dagli attori; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2043,2049,2395,2407 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 164, art. 2697 c.c., artt. 24 e 111 Cost. e artt. 88 e 116 c.p.c., in relazione al riparto dell’onere della prova (in primis, della falsità dei bilanci) nell’azione di responsabilità della società di capitali, degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, con riguardo specifico al principio della “vicinanza della prova”, che esigeva che si ponesse a carico dei convenuti l’onere di fornire la prova dell’esistenza di ragioni giustificatrici della diversità di valutazione tra i bilanci 1997 e 1998, da un lato, ed il bilancio 1999, dall’altro lato, non avendo la Corte d’appello distinto in relazione alle diverse azioni di responsabilità esperite, assumendo come parametro del riparto dell’onere probatorio per tutti i convenuti quello relativo all’azione ex art. 2935 c.c. e non avendo considerato, in primo luogo, che la prova poteva essere fornita con ogni mezzo; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2043,2049,2395,2407 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 164, art. 2426 c.c., comma 1, n. 8 (nel testo all’epoca vigente), D.Lgs. n. 87 del 1992, art. 20,artt. 24 e 111 Cost. e art. 132 c.p.c., con riguardo alla violazione del diritto degli investitori a ricevere un’informazione contabile corretta, prodromica alle relative decisioni d’investimento, ed all’errata interpretazione delle norme di diritto all’epoca vigenti in tema di valutazione dei crediti, non potendo la decisione di cartolizzare i crediti, con loro cessione in blocco, ovvero la decisione dei soci di controllo di una società incidere sul presumibile valore di realizzo dei crediti della società verso i terzi, dato questo oggettivo; 4) con il quarto motivo, sempre la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 2043,2049,2395,2407 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 164, art. 2426 c.c., comma 1, n. 8 (nel testo all’epoca vigente), D.Lgs. n. 87 del 1992, art. 20,artt. 24 e 111 Cost. e artt. 132 e 384 c.p.c.” con specifico riguardo al nesso di causalità tra la violazione del diritto degli investitori a ricevere un’informazione contabile corretta, prodromica alle relative decisioni d’investimento, ed il pregiudizio economico degli investitori, avendo errato i giudici della Corte d’appello in sede di rinvio sia nel dare rilievo ad un comunicato-stampa Unicredito-BCI del 30 luglio 1999, sia nell’individuare il momento rilevante per il sorgere dei diritto degli investitori ad essere correttamente informati in quello della conversione (tra l’ottobre ed il dicembre 1999) delle obbligazioni in azioni, anzichè nel momento in cui essi avevano acquistato obbligazioni convertibili di (OMISSIS); 5) con il quinto motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio di motivazione del tutto apparente, in violazione dell’art. 11 Cost., in relazione agli stessi profili individuati nei pregressi motivi; 6) con i sesto motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., per assoluta carenza di motivazione circa l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da mantenimento delle azioni, in quanto “introdotta tardivamente”; 7) con il settimo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 183, 189 e 190 c.p.c., circa l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da mantenimento delle azioni, considerato che sulla novità di tale domanda nulla aveva statuito questa Corte nella sentenza n. 5450/2015; 8) con l’ottavo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere erroneamente escluso dal giudizio come mezzo di prova la perizia penale prodotta, per mancata dimostrazione della non colpevole produzione tardiva e della sua indispensabilità ai fini del decidere; 9) con il nono motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 394 c.p.c., per avere erroneamente escluso dal giudizio la richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione dei P.M. con riguardo ai bilanci (OMISSIS) 1997 e 1998 e della sentenza di non luogo a provvedere pronunciata dal G.U.P. con riguardo al bilancio (OMISSIS) del 1999, nell’ambito del procedimento penale per falso in bilancio, atteso che si trattava di produzione necessaria per replicare a quanto ex adverso eccepito, in sede di costituzione dei resistenti nel giudizio di rinvio (i quali avevano dedotto soltanto la circostanza dell’archiviazione), e di atti giurisdizionali noti alle controparti.

2. Si deve preliminarmente rilevare che la sentenza di questa Corte n. 5450/2015, che ha dato luogo al giudizio di rinvio ed alla sentenza qui impugnata, ha accolto il ricorso dei sig.ri O., articolato in sei motivi, di cui cinque implicanti vizi motivazionali, di insufficiente o contraddittoria motivazione, secondo il vecchio disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed un motivo implicante violazione di legge (il quarto, nel quale era lamentata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, artt. 2 e 20, artt. 2423 e 2423 bis c.c., in quanto la sentenza impugnata del 2008 – nel considerare possibile, in vista della programmata operazione di cartolarizzazione dei crediti di (OMISSIS), un mutamento del criterio di valutazione dei crediti da quello del “presumibile valore di realizzo” nei bilanci 1997/1998 a quello del “valore di mercato” nei bilancio 1999, idoneo a condurre all’emersione di perdite di circa 900 miliardi – aveva omesso di rilevare come, invece, le menzionate disposizioni conoscano un unico criterio di valutazione dei crediti, cioè quello del presumibile valore di realizzazione, da calcolare semmai tenendo conto di quotazioni di mercato).

3. Occorre inoltre rilevare che la sentenza della Corte d’appello qui impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi: 1) non è stata fornita dagli attori, sui quali anzitutto incombeva il relativo onere, la prova della non veridicità dei bilanci degli esercizi 1997 e 1998 ovvero della sussistenza dei presupposti per procedere alla svalutazione, già all’epoca, dei crediti dubbi; 2) “pure a volere seguire la tesi dei riassumenti, secondo i quali nei bilanci 1997 e 1998 sarebbero state occultate centinaia di miliardi di lire di perdite”, è rimasta indimostrata la loro efficacia causale rispetto alle scelte di investimento degli attori, in quanto, già a partire da luglio 1999, dunque prima dell’esercizio della facoltà di conversione delle obbligazioni, gli O. disponevano di elementi assai significativi sui grave deterioramento dei conti della società che non potevano essere ignorati.

4. Il quinto motivo, preliminare, in quanto implicante error in procedendo di nullità della sentenza per motivazione del tutto omessa o carente sui profili evidenziati con i motivi da 2 a 4, è infondato.

Non può, invero, parlarsi di motivazione del tutto omessa ed il vizio di contraddittorietà della motivazione che rileva, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, solo se risultino del tutto intrinsecamente illogiche e tra loro inconciliabili le ragioni poste a base del decisum, il che non ricorre nella pronuncia in esame, il cui contenuto è stato sopra esposto.

5. La quarta censura, pure di rilievo preliminare ma sulla base del criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass. S.U. 9934/2014), avente ad oggetto la contestazione della decisione impugnata in punto di insussistenza di un nesso di causalità tra le informazioni offerte dai bilanci 1997 e 1998, anche se effettivamente non contenessero una corretta valutazione dei crediti in sofferenza, e la conversione, nell’autunno del 1999, delle obbligazioni acquistate in azioni, da cui sono derivati i pregiudizi lamentati cagli attori, è infondata.

Va premesso che, sullo specifico tema dell’assenza del nesso di causalità tra le informazioni disponibili e l’investimento, nella precedente pronuncia n. 5450/2015, questa Corte ha cassato la pregressa pronuncia di appello per vizio di motivazione.

La Corte d’appello ha affermato che le nuove informazioni (obbligatorie trattandosi di società quotata in Borsa) rese al mercato nel luglio 1999 e nel settembre dello stesso anno, con due comunicati stampa, costituendo un’informazione aggiornata e sopravvenuta rispetto a quella del bilancio precedente, al 31/12/1998, dalle quali emergeva un grave peggioramento della situazione della società, erano comunque idonee ad interrompere il nesso causale tra le precedenti informazioni asserita mente non corrette e la scelta operata dagli attori di convertire le obbligazioni in azioni.

La Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che, atteso il tenore inequivoco delle notizie diffuse al mercato (riportate nella sentenza impugnata), in ordine alla grave crisi in cui versava la società, oltretutto “in un contesto caratterizzato da continue perdite registrate sia nell’anno 1997 sia nell’anno 1998, che non potrebbero certo avere ingannato investitori esperti come i sigg.ri O., in grado di (e disponibili ad) acquistare obbligazioni convertibili per oltre 7 miliardi che offrivano tassi (6,5% lordo annuo per tre anni successivi) ben superiore a quelli medi dell’epoca per i titoli di stato non superiori ai dodici mesi”, notizie che avrebbero dovuto sconsigliare la conversione, la determinazione degli attori di convertire le obbligazioni in azioni e mantenerle nel portafoglio poteva basarsi solo sull’intento di aderire alla possibile OPA “che il nuovo socio di maggioranza avrebbe dovuto proporre, vendendo a premio le azioni”.

Deve rilevarsi che la (OMISSIS) era società quotata in borsa e tanto più per le società quotate la maggiore trasparenza della vita societaria favorisce il più corretto funzionamento della società, con una indiretta protezione degli azionisti attuali. Le società quotate sono tenute ad un flusso di continue informazioni al mercato per ogni fatto suscettibile di influenzare il prezzo delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari, secondo quanto disposto dalla normativa regolamentare e modalità e tempi dettati dalla Consob.

Nella specie, è stato accertato, con apprezzamento in fatto, che le informazioni rese dal (OMISSIS) con il comunicato stampa del luglio 1999, quelle rese dalla relazione semestrale e dal comunicato stampa del 16/09/1999 evidenziavano una situazione, sulla cui veridicità neppure è sorta contestazione, di grave crisi patrimoniale in cui versava la società, necessariamente aggiornate rispetto a quelle risultanti dal bilancio 1998.

E poichè il momento rilevante ai fini del decidere è quello in cui è stata operata la conversione delle obbligazioni in azioni, da cui poi sono derivati i danni lamentati (non avendo mai gli attori, nel giudizio di merito, lamentato danni per effetto del solo originario acquisto delle obbligazioni convertibili, come si evince anche dalla sentenza di questa corte n. 5450/2015), con un ragionamento logico, esaustivo e coerente, la Corte d’appello ha concluso che, nell’autunno del 1999, le informazioni ufficiali disponibili più aggiornate erano tali da sconsigliare la conversione, cosicchè deve ritenersi che gli attori abbiano scelto di investire non perchè confidassero nel permanere della situazione societaria espressa dai dati dei due bilanci relativi agii esercizi 1997 e 1998, ma per altre diverse ragioni, con conseguente interruzione del nesso di causalità tra condotte lamentate e danno.

6. I primi tre motivi, attinenti alla prima ratio decidendi, in ordine alla mancata prova della falsità dei bilanci 1997 e 1998, sono dunque assorbiti.

7. Il sesto ed il settimo motivo sono inammissibili, in quanto la domanda di riconoscimento del danno da mantenimento, dopo la conversione delle obbligazioni, delle azioni è stata respinta dalla Corte d’appello nel merito, sulla base del rilievo che, a gennaio 2000, le notizie diffuse al mercato erano tali da rendere evidente il prossimo azzeramento del capitale. L’inciso tra parentesi, in ordine alla inammissibilità per novità della prospettazione, risulta dunque inserito in motivazione ad abundantiam.

8. L’ottavo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto di non potere acquisire la perizia redatta per la Procura della Repubblica in sede penale sia perchè tardivamente prodotta sia perchè non indispensabile ai fini del decidere, alla luce anzitutto della sua natura di mero atto di parte. Nel ricorso viene censurata solo la seconda statuizione sul punto, lamentandosi che sarebbe stata adottata dalla Corte d’appello una nozione restrittiva di prova decisiva, ma la Corte ha ritenuto il documento incompleto ed intrinsecamente non determinante ai fini del decidere e quindi non indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

Nella specie, doveva applicarsi l’art. 345 c.p.c., vecchia formulazione (Cass. 26522/2017: “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza rindispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”).

Ora, le Sezioni Unite hanno chiarito di recente (Cass. S.U. 10790/2017) che “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (conf. Cass. 24164/2017, tra le altre).

La decisione della Corte d’appello risulta conforme a tali principi di diritto.

10. Il nono motivo è del pari infondato.

Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c., quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti (cfr. Cass. 19424/2015, anche se consistenti in una perizia d’ufficio disposta in altro giudizio), salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (Cass. 12633/2014).

I ricorrenti non deducono che le prove documentali non acquisite nei giudizio di rinvio – atti datati 2005 e 2007 – attenessero a fatti sopravvenuti.

11. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate:

1) in favore del controricorrente C., in complessivi Euro 13.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

2) in favore dei controricorrenti F.R., Co.Os.Vi., P.P., Sa.Pi.Fr., e G.A., G.E., G.M., in complessivi Euro 15.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

3) in favore della controricorrente Coopers & Lybrand S.p.a., in complessivi Euro 15.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

4) in favore dei controricorrenti Cr.Al., c.e., V.R., in complessivi Euro 15.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

5) in favore della controricorrente Credito Fondiario S.p.a., in complessivi Euro 15.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;

6) in favore dei controricorrenti F.F., Pa.Ma., e F.G.M., in complessivi Euro 15.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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