Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2467 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7441-2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. LICIA GIOVANNA

CONCETTA GIANFALDONE, e domiciliato presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO depositato il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa SANLORENZO RITA,

la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avv. LUCIA GIOVANNA GIANFALDONE, per parte ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 9.1.2019 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da M.A. contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il M. affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, originariamente chiamato nell’adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte del 26.6.2020, è stato rinviato all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 19196/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 ed 11, art. 46, paragrafo 3, della Direttiva n. 32/2013, art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, e art. 117 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale di Milano avrebbe rigettato il ricorso senza provvedere alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, nonostante la mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale.

La censura è infondata.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis prevede, al comma 10, che “E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato; b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova”. Il successivo comma 11 dispone a sua volta che “L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: a) la videoregistrazione non è disponibile; b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Questa Corte ha inizialmente interpretato la norma in esame affermando che, in assenza di videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la Commissione territoriale, è indispensabile la fissazione dell’udienza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 27182 del 26/10/2018, Rv. 651513; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 14148 del 23/05/2019, Rv. 654198) anche nel caso in cui il predetto colloquio sia stato effettuato davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, “… essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 32029 del 11/12/2018, Rv. 651982); a meno che, ovviamente, “… il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17076 del 26/06/2019, Rv. 654445).

Con l’ulteriore precisazione, però, che ciò non implica anche l’automatica necessità di ripetere l’audizione del richiedente asilo (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019, Rv. 652463), a condizione che sia comunque assicurata al richiedente asilo la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, davanti alla Commissione o al Tribunale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5973 del 28/02/2019, Rv. 652815; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 1088 del 20/01/2020, Rv. 658369). Si è anche ulteriormente precisato che a nulla rileva il fatto che il ricorrente, nel contestare la nullità del decreto per omessa fissazione dell’udienza nel caso di indisponibilità della videoregistrazione del primo colloquio, “… abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10786 del 17/04/2019, Rv. 653473; conf. Cass.).

Successivamente questa Corte ha acceduto ad una lettura del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis maggiormente orientata in conformità con quanto disposto dall’art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE, nell’interpretazione che di quest’ultima norma era stata negli anni fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, valorizzando anche il fatto che la normativa nazionale, nel prevedere la videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale, ha introdotto un quid pluris rispetto alla normativa Eurounitaria.

La Corte di Giustizia, nella sentenza 26.7.2017, resa nella causa C-348/16, Moussa Sacko, ha affermato che il giudice nazionale investito del ricorso avverso un provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale ha la facoltà di respingere la domanda anche in assenza di audizione del richiedente, a condizione che quest’ultima si sia svolta nella fase amministrativa del procedimento, che siano stati messi a disposizione del giudice il verbale o la trascrizione di detto colloquio, e che al giudice sia comunque consentito di disporre una nuova audizione dell’interessato, ove la ritenga necessaria ai fini del completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda. Con questa decisione, la Corte di Giustizia ha in sostanza operato una netta saldatura tra le due fasi, amministrativa e giurisdizionale, del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, fissando il principio generale per cui l’obbligo di completo esame della domanda, sancito dall’art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE (cd. “Direttiva procedure”) dev’essere interpretato non soltanto con riferimento alla seconda fase, giurisdizionale, bensì all’intero procedimento.

Con l’ulteriore sentenza del 19 marzo 2020, resa nella causa C-406/18, LH c/ Bevandorlasi ès Menekeilteigyi Hivatal, la Corte di Giustizia, pur ribadendo la tendenziale necessità di ascoltare il richiedente asilo nella fase giurisdizionale, ha precisato che l’assenza del colloquio non si riflette automaticamente in una compressione dei diritti fondamentali dell’individuo, posto che questi ultimi possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime siano giustificare da obiettivi interessi di natura generale e non costituiscano un intervento sproporzionato e inaccettabile, come tale idoneo a ledere la sostanza del diritto garantito.

Infine, con la sentenza del 6 luglio 2020, resa nella causa C-517/17, Mikiyos Addis, la Corte di Giustizia ha affermato l’incompatibilità con la Direttiva procedure di una decisione di rigetto della domanda di asilo assunta dal giudice nazionale in mancanza di qualsiasi audizione del richiedente asilo, tanto nella fase giurisdizionale che in quella precedente, amministrativa, posta la natura fondamentale della garanzia del contraddittorio cui l’ascolto dell’interessato è preposto nell’ambito della legislazione dell’Unione.

In sostanza, la Corte di Giustizia ha complessivamente affermato che:

1) nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale è necessaria e sufficiente almeno una audizione del richiedente asilo;

2) ove questa si svolga nella fase amministrativa, il relativo verbale o trascrizione deve essere messo a disposizione del giudice competente a decidere sulla impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione;

3) detto giudice deve sempre essere libero di fissare una nuova audizione, ove lo ritenga necessario al fine di assicurare il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda.

Questa Corte, in perfetta aderenza con la linea interpretativa seguita dalla Corte di Giustizia – ed, anzi, anticipandone in un certo senso il definitivo approdo – ha precisato che “ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all’audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27073 del 23/10/2019, Rv. 656871). E, ancor più di recente, che “In tema di protezione internazionale è nullo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, il provvedimento del giudice di merito che, in assenza della videoregistrazione del colloquio del richiedente innanzi alla Commissione territoriale, fissi l’udienza di comparizione escludendo, in via preventiva, la necessità di procedere all’audizione del cittadino straniero; tuttavia, in tal caso è onere di quest’ultimo procedere all’immediata contestazione della nullità, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15954 del 24/07/2020, Rv. 658247). Nella motivazione di detto ultimo provvedimento si è precisato che poichè la valutazione sulla credibilità della storia personale riferita dal richiedente asilo è “… fondata anche su un giudizio di verosimiglianza nel quale assumono rilievo centrale le modalità con cui, in concreto, viene narrato il racconto, è evidente che la ratio della norma che impone la fissazione dell’udienza in ogni caso in cui non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi in sede amministrativa risiede nell’esigenza di consentire l’effettivo incontro tra richiedente e giudice, al fine di consentire al primo la facoltà di esercitare pienamente il diritto al contraddittorio ed al secondo la possibilità di esercitare, in concreto, il potere-dovere di cooperazione istruttoria. Ne consegue che è contrario allo spirito della norma l’atto con il quale il giudice di merito, non avendo a sua disposizione la videoregistrazione, decida comunque di escludere a priori la possibilità stessa dell’ascolto del richiedente, con ciò di fatto svuotando di significato concreto le disposizioni di cui ai già richiamati D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11”. Con queste decisioni la Corte, partendo dal fatto che l’ordinamento nazionale prevede – come già detto – un quid pluris rispetto a quello Eurounitario, consistente nella videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale, ha in sostanza ritenuto che il giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di diniego non possa esimersi dal valutare se sussistono, in concreto ed alla luce del contenuto del ricorso proposto dal richiedente asilo, le condizioni affinchè una seconda audizione sia necessaria al fine di assicurare il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda, in aderenza al disposto del già richiamato art. 46, par. 3, della Direttiva procedure. La fissazione dell’udienza di comparizione con contestuale preventiva esclusione della nuova audizione, dunque, se non sostenuta da adeguata e specifica motivazione, è contraria allo spirito della norma, nazionale ed Eurounitaria, poichè preclude a priori il completo esame degli elementi di fatto e diritto della domanda di asilo e si pone pertanto in contrasto tanto con la ratio del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 quanto con l’art. 46, par. 3, della Direttiva procedure.

Approfondendo la disamina del rapporto tra colloquio (o audizione) e videoregistrazione, questa Corte ha ulteriormente chiarito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020 Rv. 659115) che anche la presenza della videoregistrazione del primo colloquio non toglie che l’audizione rappresenti comunque un momento centrale per la valutazione della credibilità e della coerenza del racconto del richiedente asilo, come dimostrato proprio dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. a). Dunque, la predetta disposizione va necessariamente interpretata nel senso che, fermo il principio per cui l’obbligo di fissazione dell’udienza non implica automaticamente anche quello di rinnovare l’audizione del richiedente, tuttavia il giudice è tenuto a disporla quando:

a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda di asilo (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. c)), poichè in tal caso va assicurato il confronto tra il giudice ed il richiedente, ed il diritto di quest’ultimo di essere ascoltato, su detti nuovi elementi, non preventivamente dedotti ed approfonditi nella fase amministrativa;

b) il giudice ritenga necessaria una nuova audizione, anche in assenza di nuove deduzioni, per acquisire chiarimenti in ordine alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione nelle dichiarazioni del richiedente asilo (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 10, lett. a) e b));

c) il ricorso contenga l’istanza del richiedente di essere ascoltato, con la precisazione degli aspetti in ordine ai quali egli intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. b)).

Ne consegue che “Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25312 del 11/11/2020, Rv. 659577).

La censura in esame non rientra nel paradigma suindicato, in quanto il ricorrente non specifica di aver dedotto, nel ricorso proposto al giudice di merito, alcuno specifico tema o elemento nuovo, non previamente approfondito in occasione dell’audizione innanzi la Commissione territoriale, nè di aver proposto con il predetto atto specifica istanza di essere ascoltato, corredata dall’indicazione degli aspetti in relazione ai quali egli intendeva rendere chiarimenti.

Sotto questo profilo, peraltro, non può non rilevarsi che il decreto impugnato dà atto che “… richiamata la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione, la stessa difesa non ha introdotto ulteriori temi di indagine nè ha allegato fatti nuovi, sicchè ritiene il Collegio di avere tutti gli elementi ai fini della decisione, senza necessità di intervistare nuovamente il ricorrente” (cfr. ancora pag. 2 del decreto). Tale decisivo passaggio della motivazione non è attinto specificamente dal motivo di ricorso, posto che il M. non indica alcun nuovo elemento, o nuova deduzione, che egli avrebbe proposto innanzi il Tribunale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe riconosciuto lo status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria, in presenza di un contesto di violenza generalizzata in (OMISSIS), Paese di provenienza del richiedente.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice in materia di protezione internazionale.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale dà atto che il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese perchè, in quanto militante del (OMISSIS), era stato minacciato ed aggredito dai sostenitori dell’opposto partito (OMISSIS), risultato vincitore alle elezioni del 2008. Si era quindi trasferito dapprima a Dacca, capitale del Paese, e poi per via aerea in Turchia, e di lì, via mare, in Grecia e poi in Italia. Il giudice di merito aveva ritenuto che la storia non fosse credibile, evidenziando peraltro diversi motivi a sostegno di tale conclusione (pagg. 5 e 6 del decreto). In particolare, il fatto che il richiedente, che viveva in una piccola comunità di circa 250 persone, abbia dichiarato di non esser stato in grado di riconoscere tutti i suoi aggressori; che egli abbia dichiarato di aver vissuto a Dacca per due anni senza lavorare, sostenuto soltanto dal padre; che durante il soggiorno a Dacca non sia stato esposto ad alcun rischio a causa della sua militanza politica; che il documento in data 26.7.2017 da lui prodotto, ed indicato come certificato anagrafico, era probabilmente contraffatto; che il suo distretto di origine era stato interessato da una violenta alluvione nel 2012, cosa che il richiedente neppure aveva menzionato; che i militanti del (OMISSIS), più che esser stato perseguitati dagli oppositori dell'(OMISSIS), sono stati coinvolti in aspri dissidi interni al partito; che, infine, il M. abbia presentato domanda di protezione soltanto due anni dopo essere entrato nel territorio nazionale.

Nessuno di questi aspetti di criticità viene attinto dai motivi in esame, con i quali il ricorrente contesta genericamente la valutazione espressa dal giudice di merito, instando in tal modo per un inammissibile riesame del giudizio di fatto, di certo estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Per quanto invece concerne la ricostruzione della situazione esistente in (OMISSIS), il decreto impugnato richiama le C.O.I. consultate per escludere la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e dà atto delle specifiche informazioni da esse attinte. Il ricorrente contrappone a dette C.O.I. altre fonti (in particolare, alle pagg. 9 e 13 e ss. del ricorso), senza tuttavia indicare gli specifici aspetti che dimostrerebbero che le informazioni utilizzate dal giudice di merito siano non adeguatamente aggiornate, non specifiche o non pertinenti alla sua zona di provenienza. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile.

Il decreto impugnato dà atto, a pag. 9, che il ricorrente non aveva allegato, a sostegno di detta domanda, fatti diversi da quelli proposti con riferimento alla richiesta di concessione della protezione maggiore. Inoltre, a pag. 10, indica che il M., giunto in Italia nel 2013, aveva presentato domanda di protezione internazionale soltanto nel 2015 ed aveva documentato esclusivamente un rapporto di lavoro a far data dal 12.7.2017, senza allegare alcun altro motivo di radicamento in Italia. A fronte di ciò, il Tribunale ha considerato che egli, in Patria, aveva sempre lavorato e che colà mantiene una rete parentale. Di conseguenza, ha escluso la sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini della concessione della tutela umanitaria. Tale statuizione non viene specificamente attinta dal ricorrente, che non contesta, in fatto, quanto rilevato dal giudice di merito, limitandosi ad una generica allegazione della propria vulnerabilità, collegando tale presunta condizione, più che altro, al contesto di insicurezza che esisterebbe in (OMISSIS). Il ricorrente indica, per il vero (cfr. pag. 18 del ricorso) di esser stato assunto con contratto a tempo indeterminato, e di aver documentato tale rapporto già nel giudizio di merito, ma non fornisce alcuna ulteriore informazione, nè sulla decorrenza di tale rapporto, nè sulle mansioni svolte, nè sulla retribuzione percepita, in tal modo non consentendo alcuna verifica in relazione alla decisività della deduzione ai fini della prova dell’effettiva integrazione nel tessuto socio-economico italiano. L’ulteriore documentazione prodotta in questa sede, invece, è palesemente inammissibile, trattandosi di documenti nuovi, non prodotti nel giudizio di merito.

Infine, con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente disposto la revoca della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La censura è inammissibile.

A tacer del fatto che, nel caso specifico, la decisione del giudice di merito è fondata, essenzialmente, sul rilievo che il ricorrente aveva prodotto nel corso del giudizio documenti visibilmente contraffatti – il che implica una valutazione di fatto circa la condotta processuale della parte, il cui riesame è precluso in questa sede – va osservato che la revoca dell’ammissione al beneficio di cui si discute costituisce conseguenza automatica della declaratoria di inammissibilità della domanda di protezione ed è suscettibile di essere impugnata esclusivamente nelle forme previste dall’art. 170 c.p.c. In tal senso, occorre dare continuità al principio secondo cui “Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) dev’essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020, Rv. 658601 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020, Rv. 657893).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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