Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24669 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24669 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

CU -t-C T

ORDINANZA
sul ricorso 7764-2012 proposto da:

POLESINE ACQUE SPA 01063770299, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio dell’avvocato
LEONARDI SERGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
CIOLINO MICHELE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente nonchè contro
TOGNOLO ANGELO, FACCINI ELIO, CONCATO
EMANUELA, PANTIROLI MARIA, SCRICCO LIDE,
BOZZOLAN BEATRICE, VILLANI GABRIELE, GUALANDI
VITTORIO, CORA’ DORIANA, ZABARDI BENIAMINO,
FELTRIN LORENZO, PELLICCIARI ENRICO, EREDI
BIGLIOTTO CARLA & CRISTINA , DONATO LUCIA, VILLANI

)4,

Data pubblicazione: 31/10/2013

ELISA, FERRARI LAURO, PREVIATI PIETRO, BASSI
GIULIANO, CAMPIONI GIORGIO, MACCHIONI GABRIELLA,
MONTAGNANA LORELLA, RANIERI SILVANO, GHEDINI
MAURIZIO, VINCENZI INES, BRUNI DIEGO, FORMAGGIO
SERGIO, BONFIGLIOLI ARCANGELO, PADOVANI

BICEGO GIUSEPPE, FREGUGLIA MASSIMO, CONTE
GIUSEPPE, TROMBAIOLLI PASQUINO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 455/2011 del TRIBUNALE di ROVIGO del
16/08/2011, depositata il 23/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 07764 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

BENEDETTO, CANTELLI ARRIGO, GHIROTTI ROBERTO,

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ.,

“Il giudice di pace condannava la Polesine Acque spa (di seguito la Polesine) a restituire in favore
degli utenti attori, che nel frattempo le avessero pagate, le somme relative agli aumenti tariffari in
relazione alla fornitura di acqua applicati dalla società per i periodi precedenti alla data di entrata in
vigore della delibera n. 7/2006, emessa dall’AATO in data 4 ottobre 2007, ovvero a non richiederle
a coloro che non le avessero ancora pagate.
Avverso tale sentenza proponeva appello la s.p.a Polesine, ribadendo la correttezza del suo operato
in quanto l’applicazione retroattiva delle tariffe era stata adottata in osservanza della suddetta
delibera valida ed efficace, ormai divenuta definitiva ed inoppugnabile. Deduceva il difetto di
giurisdizione dell’A.G.O., poiché la legittimità dell’atto amministrativo citato sarebbe stata materia
del G.A., e a sostegno di tale tesi depositava la sentenza del TAR del Veneto, con la quale era stata
dichiarata l’illegittimità della deliberazione in questione.
Il Tribunale di Rovigo, per quel che interessa, rilevava l’infondatezza del motivo di gravame sul
presupposto che il giudice di pace, in base al potere conferitogli dall’art. 5 della 1. n. 2248 del 1865,
all. E, aveva correttamente disapplicato la delibera n. 7 del 2006 indebitamente lesiva dei diritti
soggettivi vantati dai soggetti privati nei contratti di fornitura conclusi con la società.
Avverso tale sentenza Polesine Acque spa ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un
unico motivo, nel quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della 1. 2248
del 1865, all. E, per avere il Tribunale ritenuto che il giudice ordinario potesse disapplicare la
delibera ATO n. 7 del 2006 di programmazione tariffaria retroattiva, nonostante fosse stata prodotta
in giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n. 1918 del 2010, con la quale era stata annullata, per
tardività dell’impugnazione dell’atto amministrativo da parte degli utenti, la pronuncia del TAR del
Veneto, che aveva dichiarato illegittimo il suddetto atto amministrativo. Ha sostenuto il ricorrente
che pertanto la legittimità della delibera non potesse più essere contestata, tantomeno dal giudice
ordinario, stante la sua l’inoppugnabilità.
Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, il
potere di disapplicazione dell’atto amministrativo del giudice ordinario non resta escluso per effetto
della inoppugnabilità del suddetto atto dinanzi al giudice amministrativo, atteso che l’istituto
processuale dell’inoppugnabilità concerne la tutela degli interessi legittimi e non dei diritti
soggettivi (Cass. n. S.U. 140 del 1999; 16175 del 2004; 12646 del 2006; 3390 del 2007;).
Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che solo quando la legittimità di un atto della P.A.
sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio della parte e con autorità di
giudicato, il giudice ordinario non può procedere alla disapplicazione (Cass. n. 3390 del 2007;
13400 del 2005; n. 2213 del 2005; n. 982 del 1997). Nel caso di specie la sentenza del Consiglio di
Stato n. 1918 del 2010 ed il giudicato amministrativo che ne è derivato sono stati limitati
all’accertamento definitivo dell’inoppugnabilità della delibera AATO n. 7 del 2006, senza alcuna
valutazione della legittimità della medesima. Non essendosi dunque formato alcun giudicato sulla
predetta legittimità, il Tribunale ha correttamente confermato la pronuncia del giudice sul punto
relativo all’esercizio del potere di disapplicazione della delibera AATO n. 7 del 2006 di
programmazione tariffaria retroattiva”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata;
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2013.

nel procedimento civile iscritto al R.G. 7764 del 2012 tra

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