Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24669 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 08/10/2018), n.24669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26159-2017 proposto da:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO F., rappresentato e difeso dagli avv.ti

STEFANO BAZZANI, LEOPOLDO FREDIANI;

– ricorrente –

contro

LUNA ABRASIVI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CHILOSI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO SANTELLA e GABRIELLA

BORGHETTI;

– controricorrente-

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il

19/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Presidente Dott. LORENZO RIMA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Lo Studio Legale Associato F. ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza 19.4.2017 con cui il Tribunale di La Spezia, provvedendo sul domanda di pagamento di compenso professionale da esso proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. nei confronti della cliente Luna Abrasivi srl, ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla richiesta di compenso per il primo e l’ultimo incarico indicato in ricorso e ha rigettato la pretesa in relazione agli altri incarichi.

2 La cliente resiste con controricorso deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica.

3 Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione e la parte ricorrente ha replicato con una memoria.

4 Va rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione – l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine breve di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, termine stabilito dagli artt. 325 e 326 c.p.c..

Secondo un generale principio di diritto, la notifica dell’impugnazione dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante, sicchè la notifica da parte sua di una nuova impugnazione, anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della prima, deve risultare tempestiva in relazione al termine breve, decorrente dalla data della prima impugnazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10266 del 2018; Sez. U., 13/06/2016, n. 12084; conf. Cass., 19/10/2016, n. 21145).

Tale principio vale logicamente anche in caso di successiva impugnazione di specie diversa rispetto alla precedente (v. al riguardo tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 11308 del 23/05/2011 Rv. 618152; Sez. 5 -, Ordinanza n. 17309 del 13/07/2017 Rv. 644903; Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 2013; Sez. 3, Sentenza n. 2055 del 29/01/2010 Rv. 611354; Sez. 1, Sentenza n. 5548 del 05/06/1998 Rv. 516120, Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 22/10/2003 Rv. 567583).

Nella specie è la stessa parte ricorrente a dichiarare a chiare lettere (v. ricorso pag. 5) di avere provveduto a notificare un atto di appello con citazione del 16.5.2017, per cui sulla base del citato consolidato principio, il termine breve per la proposizione di una successiva impugnazione – nel caso in esame, ricorso per cassazione andava a scadere dopo sessanta giorni dalla notifica dell’appello e cioè il 16.7.2017 (art. 325 c.p.c.).

Il ricorso per cassazione, notificato nell’ottobre 2017, è quindi decisamente fuori termine.

Infine, è il caso di rilevare che la sentenza di questa Corte n. 12411/2017 (a cui si richiama la parte ricorrente per giustificare la “prudenziale” scelta di proporre anche il ricorso per cassazione) è stata pubblicata il 17.5.2017 così come quella n. 3993/2017 (pure richiamata in ricorso per le stesse ragioni) è stata pubblicata ancor prima, e cioè il 15.2.2017, per cui il tempestivo reperimento nei siti istituzionali di tali sentenze (che hanno aperto un preciso filone poi consolidatosi con la pronuncia delle sezioni unite n. 4485 del 23/02/2018 Rv. 647316) avrebbe consentito agevolmente il rispetto del termine breve anche con riferimento alla seconda impugnazione il cui termine andava a scadere, come si è visto, il 16.7.2017 anche perchè – e il rilievo appare decisivo il principio generale sulla ammissibilità della seconda impugnazione non è stato mai posto in discussione.

Le esposte considerazioni rendono logicamente inammissibile per difetto dei presupposti di legge (v. art. 153 c.p.c., comma 2) la richiesta subordinata di rimessione in termini avanzata in subordine nella memoria difensiva del ricorrente.

L’inammissibilità comporta aggravio di spese per la parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, della (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13 del testo unico, il comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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