Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24669 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16385-2019 proposto da:
P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MASSIMO GILARDONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA, in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il
07/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
P.O., nigeriano, ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Brescia che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorrente chiede alla Corte in via preliminare di sollevare una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 (nel testo modificato dalla L. n. 46 del 2017), per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito con decreto non reclamabile;
la questione è manifestamente infondata in considerazione di quanto già da questa Corte osservato con la sentenza n. 17177-18, alla cui motivazione può farsi rinvio; con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, nella parte in cui il tribunale ha disconosciuto i presupposti della protezione umanitaria;
il motivo è inammissibile;
il tribunale, in rapporto al testo della norma in versione anteriore al D.L. n. 113 del 2018, ha conformato la decisione all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 4455-18 e poi Cass. Sez. U anche 29459-19); ha invero stabilito che il fattore soggettivo ricollegabile alla situazione familiare del richiedente non consentiva di cogliere profili di vulnerabilità, non essendo credibile il narrato posto al fondo della domanda di protezione internazionale; ha aggiunto che la documentazione prodotta non consentiva di affermare altro che una volontà di integrazione sociale, non sufficiente però a sostenere una condizione di vulnerabilità;
la motivazione si basa su una valutazione in fatto;
anche a voler prescindere dalla considerazione che il profilo di inattendibilità soggettiva neppure è stato sindacato, la censura svolta nel secondo motivo si concretizza nell’affermazione che non sarebbe stata considerata la condizione di inserimento lavorativo e di sproporzione tra la situazione di provenienza e quella del paese ospitante; il che tuttavia è dedotto in termini assolutamente generici, senza alcun corredo di riferimenti; donde finisce per risolversi in una mera critica al risultato della valutazione, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in questa sede;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020