Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24669 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22992-2013 proposto da:

ENCAL CISAL – CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato X.Z., che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1421/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/04/2013 R.G.N. 683/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Encal Cisal alla dipendente C.M.A..

Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione la Encal Cisal formulando 12 motivi.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

La ricorrente ha notificato il ricorso in Cassazione a mezzo del servizio postale alla C. la quale non si è costituito nel presente giudizio.

La ricorrente ha, tuttavia, depositato una cartolina di ricevimento della raccomandata priva di tutti gli elementi rilevanti quali la data del ritiro della raccomandata e il soggetto che l’ha ritirata impedendo in tal modo la verifica della regolarità della notifica ed il buon fine della stessa.

La produzione di una cartolina postale del tutto priva dei requisiti fondamentali a cui può equipararsi la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione non avendo la ricorrente, neppure comparsa all’udienza di discussione, chiesto di rinnovare la notifica ricorrendo i presupposti dell’art. 184 bis c.p.c., per la rimessione in termini e dunque mancando la prova della regolarità della notifica del ricorso in cassazione.

Nulla per spese stante la mancanza di attività difensiva della C..

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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