Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24668 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24668 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 27125-2012 proposto da:
ZARA INIZIATIVE SRL 03763280272 in persona
dell’amministratore unico legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 41, presso lo studio
dell’avvocato CIRRI SEPE QUARTA FRANCESCO AMERIGO,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del
ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
FALLIMENTO EDILRIVIERA COSTRUZIONI GENERALI SRL
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE (VOLKSBANK) SOC.
COOP. SPA;

– intimate –

Data pubblicazione: 31/10/2013

avverso l’ordinanza R.G. 720/2011 del TRIBUNALE di VENEZIA Sezione Distaccata di DOLO, depositata il 24/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.

ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.

In fatto e in diritto
Rilevato che, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2012, il Tribunale
di Venezia-Sezione distaccata di Dolo, che era stato adito dalla Banca
Popolare dell’Alto Adige-Volbank in opposizione avverso il decreto
ingiuntivo emesso dal Tribunale nei suoi confronti su istanza di Zara
Iniziative s.r.l. per il pagamento di canoni dovuti in forza di contratto
inter partes di sublocazione di immobile, ha dichiarato la propria
incompetenza (e quindi dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo
opposto) in favore del Tribunale di Treviso, ravvisando un rapporto di
continenza tra l’azione per ingiunzione, promossa dinanzi al Tribunale
di Venezia da Zara Iniziative, e la causa successivamente instaurata
dinanzi al Tribunale di Treviso-Sezione fallimentare, nella quale il
Fallimento della Edilriviera s.r.l. Costruzioni Generali ha chiesto la
declaratoria di inefficacia e/o l’inopponibilità nei confronti della massa
del contratto di locazione dello stesso immobile, stipulato dalla società
fallita con Zara Iniziative, e del contratto di sublocazione da
quest’ultima stipulato con la Banca Popolare dell’Alto Adige;
che Zara Iniziative s.r.l. ha proposto regolamento di competenza
avverso tale provvedimento, affidato a due motivi; che gli intimati
Fallimento Edilriviera e Banca Popolare dell’Alto Adige non hanno
svolto difese in questa sede;
Ric. 2012 n. 27125 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto
accogliersi il ricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art.380 ter cod.proc.civ;
considerato che con entrambi i motivi si censura la ritenuta sussistenza
nella specie di un rapporto di continenza tra le due cause, idoneo a

giudice successivamente adito; che con il primo motivo si lamenta la
violazione della competenza funzionale, in materia di locazione di
immobili, del giudice del luogo ove è sito l’immobile (artt.21 e 447 bis
c.p.c.), nella specie il Tribunale di Venezia, con il secondo si deduce la
non ricorrenza, nella specie, di alcuna delle ipotesi ricollegabili alla
continenza;
ritenuto che tali doglianze, esaminabili congiuntamente attesa la stretta
connessione, sono fondate;
ritenuto che, secondo l’orientamento consolidato da tempo nella
giurisprudenza di questa Corte, ribadito anche di recente (cfr. tra
molte: Sez.3 n.14078/05; Sez.1 n.4089/07; Sez.6/3 n.15532/11;
Sez.6/3 n.8188/12; Sez.6/2 n.13161/12), la relazione di continenza tra
due cause pendenti contemporaneamente innanzi a giudici diversi
ricorre, oltre che nel caso in cui vi sia coincidenza di parti e di causa
petendi ed una differenza solo quantitativa del petitum, anche quando
le domande in esse prospettate siano in rapporto di interdipendenza
(come nel caso di domande contrapposte o in relazione di alternatività
o di pregiudizialità), sempre che però abbiano origine dal medesimo
rapporto negoziale, solo in tal caso potendo ritenersi che la decisione
dell’una interferisce giuridicamente sulla decisione dell’altra (in
Cass.n.4089/07, ad esempio, si è ritenuta l’insussistenza di una
relazione di continenza, bensì di mera connessione, tra il giudizio di
opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a carico del
Ric. 2012 n. 27125 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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produrre lo spostamento della competenza per entrambe in favore del

fideiussore ed il giudizio di accertamento negativo del credito
promosso dal debitore principale, insieme con il fideiussore: ciò in
quanto il giudizio di opposizione aveva oggetto e titolo —il rapporto di
garanzia fideiussoria- del tutto distinti da quello riguardante il debito
principale);

continenza sopra descritte è esclusa dalla stessa ordinanza impugnata,
che invece ravvisa nella specie una relazione —sussumibile nell’ambito
della seconda ipotesi- di pregiudizialità logico-giuridica tra le due cause,
in quanto la domanda di pagamento dei canoni di sublocazione
maturati, azionata in sede monitoria dalla sublocatrice nei confronti
della subconduttrice, si fonda su un rapporto obbligatorio derivato la
cui sorte dipende da quella del rapporto principale di locazione (del
quale si controverte in sede fallimentare) ai sensi dell’art.1595 comma 3
cod.civ., secondo cui la sentenza pronunciata nei confronti del
conduttore esplica effetti di cosa giudicata, ed è titolo esecutivo per il
rilascio, nei confronti del sub conduttore, ancorchè rimasto estraneo al
giudizio;
ritenuto che tale prospettazione non meriti condivisione; che, in primo
luogo, non può dirsi che le due cause abbiano ad oggetto lo stesso
rapporto negoziale, atteso che quello di sublocazione è un contratto
distinto —non solo sotto il profilo soggettivo ma anche quanto alla
causa- da quello di locazione; che la estensibilità nei confronti del
subconduttore (in virtù del tradizionale principio “resoluto iure dantis..”
recepito dall’art.1595 comma 3 c.c.) degli effetti della sentenza che
dovesse accogliere la domanda del fallimento di declaratoria
dell’inefficacia nei confronti della massa dei creditori del contratto di
locazione non consente, di per sé, di riscontrare nella specie un
rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra tale controversia e quella
Ric. 2012 n. 27125 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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ritenuto che la ricorrenza nel caso in esame della prima delle ipotesi di

avente ad oggetto la domanda del sublocatore di pagamento dei canoni
di sublocazione maturati; che, invero, l’accoglimento della domanda di
revocatoria del contratto di locazione legittima soltanto il curatore del
fallimento del locatore a pretendere, anche dal subconduttore, la libera
disponibilità dell’immobile locato (oltre al risarcimento da parte del

domanda), ma non incide —di per sé- sulle obbligazioni di pagamento
maturate anteriormente (cfr.Cass.11 novembre 2003 n.16905),
tantomeno su quelle a carico di un terzo in forza di un distinto
contratto di sublocazione; che dunque non sussiste nella specie
(considerato peraltro che dall’ordinanza impugnata non risulta neppure
che il Fallimento del locatore si sia avvalso, nel giudizio dinanzi al
Tribunale di Treviso, della facoltà di azione diretta contro il
subconduttore che l’art.1595 comma 1 c.c. gli attribuisce) un rapporto
di pregiudizialità logico-giuridica tra la controversia sulla domanda
avente ad oggetto il contratto di locazione e quella sulla domanda di
pagamento dei canoni di sublocazione;
ritenuto peraltro che alla non ricorrenza nella specie di una relazione
tra le due cause da ricondursi alle disposizioni dell’art.39 comma 2
cod.proc.civ. si aggiunge la insussistenza delle condizioni per lo
spostamento di competenza statuito ai sensi di tali disposizioni
nell’ordinanza impugnata, nella quale erroneamente si afferma che il
giudice del fallimento, adito successivamente, sarebbe competente
anche per la causa introdotta precedentemente dinanzi al Tribunale di
Venezia; che infatti per tale causa la legge (artt.21 e 447 bis c.p.c.)
prevede la competenza inderogabile del giudice del luogo ove è situato
l’immobile locato (nella specie il Tribunale di Venezia), sulla quale la
competenza assoluta ed inderogabile del tribunale fallimentare a norma
dell’art.24 L.fall. può prevalere solo in relazione alle controversie che
Ric. 2012 n. 27125 sez. M1 – ud. 09-07-2013
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conduttore dei danni da occupazione per il periodo successivo alla

traggano origine e fondamento dal fallimento ed a quelle (come nella
specie l’azione instaurata a Treviso) destinate ad incidere sulla
procedura concorsuale in modo tale da doversi necessariamente
dirimere in seno alla stessa, non anche per quelle che —come la
controversia tra terzi sull’adempimento di un contratto distinto da

fallimento (cfr.Cass.n.12004/05; n.13496/04); che dunque la
competenza inderogabile attribuita dalla legge al Tribunale di Venezia
non può subire lo spostamento in favore di altro giudice previsto
dall’art.39 comma 2 c.p.c.;
ritenuto pertanto che, in accoglimento del ricorso, deve annullarsi
l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza a decidere la causa
di opposizione a decreto ingiuntivo in capo al Tribunale di VeneziaSezione distaccata di Dolo, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, che
regolerà anche le spese di questo regolamento;
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Venezia-Sezione
distaccata di Dolo; annulla pertanto l’ordinanza impugnata e rimette le
parti dinanzi al suddetto Ufficio, anche per le spese di questo
regolamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-1 sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 9 luglio 2013.

quello concluso dalla società fallita- traggano solo occasione dal

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