Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24668 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24668

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14411-2016 proposto) da:

O.S., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA GIULIANI;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (C.F. (OMISSIS) e P.I. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FABBRI,

che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato FABIOLA IMPROTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2016 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il

18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

O.S. e B.E. convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Siena Poste Italiane s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme depositate su due libretti postali a seguito del pignoramento presso terzi promosso nei confronti del cointestatario O.R.. Il giudice adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 2.287,60. Avverso detta sentenza propose appello Poste Italiane s.p.a.. Con sentenza di data 18 maggio 2016 il Tribunale di Siena accolse l’appello, rigettando la domanda risarcitoria.

Ha proposto ricorso per cassazione O.S. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa citazione con l’atto di appello degli eredi di B.E. nel frattempo deceduta.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1836 e 1837 c.c., artt. 543, 5999, 549 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Osserva il ricorrente che l’importo di Euro 2.500,00 era stato prelevato solo dopo lo svincolo del libretto, mentre era stato rifiutato il prelievo di Euro 50.000,00 dall’altro libretto fino all’intervento del difensore della parte e che Poste Italiane avrebbe dovuto limitare il vincolo alla quota di un terzo, non potendosi applicare la regola del pignoramento dei beni indivisi (peraltro l’importo per cui si procedeva era pari ad Euro 36.599,01, mentre il libretto alla data del pignoramento presentava un saldo pari ad Euro 27.146,15 ed alla data del 5 febbraio 2013 di Euro 39.579,24). Conclude che alla luce delle censure mosse la motivazione risulta insufficiente e/o contraddittoria.

Con il terzo motivo si denuncia errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello, stanti le circostanze processuali, avrebbe dovuto compensare in parte le spese.

Nella parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti di causa il ricorrente ha riprodotto pedissequamente l’intero contenuto letterale dell’originario atto di citazione (pp. 2-5 del ricorso) e della comparsa di costituzione in appello (pp. 9-18). Tale tecnica redazionale non assolve l’onere di sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, a pena di inammissibilità del ricorso, in quanto trattasi di esposizione non sommaria dei fatti di causa, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti. Essa affida alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (fra le tante Cass. 22 febbraio 2016, n. 3385; 18 settembre 2015, n. 18363; Sez. U. 11 aprile 2012, n. 5698). Proprio per tale aspetto risulta privo di pregio quanto osservato dal ricorrente nella memoria.

Il ricorrente adduce a giustificazione della integrale trascrizione degli atti la complessità del thema decidendum. Compito del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa è selezionare quanto rilevante ai fini del giudizio cui è chiamato il giudice di legittimità. L’integrale trascrizione degli atti è incompatibile con la necessità di evidenziare quanto rileva in ordine ai motivi di ricorso. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nella memoria, la trascrizione integrale rende particolarmente complessa l’individuazione della materia del contendere e contravviene lo scopo della disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la cui finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. 27 ottobre 2016, n. 21750).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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