Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24668 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2888-2019 proposto da:

DEMI CAPITAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO 68, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.V.M., M.S., R.R.S.,

M.M., C.G.C.F., C.C.,

V.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5394/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Demi Capital s.r.l. ricorre per cassazione, con due motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Milano che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento;

denunzia: (a) col primo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183,1184 e 1185 c.c., in relazione alla L. Fall., art. 15, per avere la corte d’appello erroneamente considerato superata la soglia di indebitamento; (b) col secondo motivo la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5, per avere la medesima corte erroneamente affermato l’esistenza dello stato di insolvenza;

gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il termine per proporre il ricorso per cassazione L. Fall., ex art. 18, è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di rigetto del reclamo, la quale notificazione avviene a cura della cancelleria;

in base all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorrente per cassazione, il quale alleghi (doverosamente) l’avvenuta notificazione della sentenza, deve depositare a pena di improcedibilità la copia autentica della sentenza medesima con la relazione di notificazione;

tale produzione è indispensabile ai fini del necessario scrutinio (officioso) della tempestività del ricorso;

la mancanza della relazione di notificazione può considerarsi irrilevante, ove vi sia la copia autentica della sentenza, quando il ricorso risulti notificato entro 30 giorni dal deposito del provvedimento impugnato, ovvero ove la copia notificata risulti comunque nella disponibilità della Corte perchè prodotta dalla parte controricorrente o presente nel fascicolo di ufficio (secondo le indicazioni provenienti da Cass. Sez. U n. 1064817);

nel caso in esame la ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata era stata notificata a cura della cancelleria con plico postale in data (OMISSIS), essendo stata emessa il (OMISSIS); il ricorso per cassazione è stato notificato l'(OMISSIS); consegue che onde potersi apprezzare la tempestività dell’impugnazione la ricorrente aveva l’onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione; per contro è in atti la copia analogica della sentenza, estratta dal fascicolo telematico e dichiarata conforme all’originale;

il ricorso è dunque improcedibile.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA