Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24668 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Di VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25165-2018 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSA VIGNALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che: A.W. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 74/2018, emessa dalla Corte d’appello di Perugia, depositata l’8 febbraio 2018, con la quale è stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado impugnata, per essere stata la causa decisa prima dell’udienza fissata per la discussione delle parti, e di conseguenza – considerato che “la dichiarata nullità non prevede che la causa retroagisca davanti al giudice di primo grado”- è stato rigettato nel merito l’appello proposto dall’immigrato nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Perugia, che aveva disatteso la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

Considerato che: con il primo motivo di ricorso – denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la carenza assoluta di motivazione e la motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5- il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere al medesimo alcuna forma di protezione internazionale, peraltro con motivazione del tutto inesistente, in quanto assolutamente generica e formulata mediante un apodittico rinvio alla motivazione della decisione di prime cure, senza tenere in nessun conto le allegazioni dei fatti e le ragioni giuridiche dedotte dall’appellante;

Ritenuto che: in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resti circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6;

tale contenuto minimo dell’iter motivazionale della decisione sia individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. Sez. U., Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 1761; Cass., 12/10/2017, n. 23940);

in particolare, la motivazione “per relationem” ad un precedente giurisprudenziale ben possa esimere il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo debba comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto – con riferimento, se si tratta di sentenza di appello, alle ragioni addotte dall’appellante e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass., 03/07/2018, n. 17403; Cass., 09/05/2017, n. 11227);

Rilevato che: nel caso concreto, la Corte d’appello è incorsa nella violazione delle norme e dei principi suesposti, essendosi limitata ad asserire, del tutto genericamente ed apoditticamente, che “il ricorrente ha fatto riferimento ad episodi nei quali cita, secondo considerazioni contenute nell’ordinanza impugnata, situazioni nelle quali sono rappresentate evidenti incongruenze nella ricostruzione dei fatti, quali sono quelle indicate nel provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze (…) e della decisione adottata in primo grado”, senza chiarire in alcun modo quali sarebbero gli episodi narrati, quali le considerazioni contenute nell’ordinanza impugnata, quali situazioni e quali incongruenze nella ricostruzione dei fatti sarebbero state indicate dalla Commissione territoriale e dalla decisione di prime cure;

la sentenza di appello opera, inoltre, un immotivato ed acritico rinvio alla pronuncia emessa in primo grado, limitandosi a fare riferimento a, non meglio specificate, “motivazioni (…) interamente condivise”, ed a formulare una generica ed immotivata, asserzione secondo cui “la situazione (…) narrata non rientra in alcuna delle ipotesi di persecuzione individuate dalla normativa sopra richiamata”, senza indicare, peraltro, quale sia la normativa di riferimento, in relazione a quale delle diverse forme di protezione richieste, e senza tenere in alcun conto le ragioni allegate dall’appellante a sostegno del gravame proposto;

di più, la decisione in esame neppure chiarisce i motivi per i e quali la credibilità dello straniero sarebbe da ritenersi “assai dubbia”, e sulla base di quali considerazioni sia pervenuta alla conclusione secondo cui sarebbe “evidente che il reclamante, nel lasciare il suo paese, ha solo fatto una scelta personale”;

infine, la sentenza di appello esclude la sussistenza di gravi danni alla persona, che potrebbero derivare dall'”insicurezza generale” e dall'”assenza di protezione da parte delle autorità statuali”, come sarebbe “indicato nella motivazione della decisione impugnata, alla quale interamente si rinvia”, senza precisare in alcun modo, neppure in sintesi, il contenuto ed il tenore di tale motivazione sul punto in questione;

Ritenuto che: per le ragioni suesposte l’impugnata sentenza sia incorsa nel vizio di nullità denunciato dal ricorrente, dovendo derivarne l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, aventi ad oggetto il merito della vicenda processuale;

l’accoglimento del primo motivo comporti la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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