Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24668 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20441-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 2, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MIRABELLO N. 34, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

SALVAGO, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATELLA STRAPPA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE c.f. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 432/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/05/2011 R.G.N. 717/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito l’Avvocato SALVAGO GABRIELE per delega Avvocato STRAPPA

DONATELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Macerata, ha riconosciuto il diritto di C.L. all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1 marzo 2003.

La Corte ha ritenuto che sulla base della nuova consulenza svolta in appello e tenuto conto dell’evoluzione della patologia doveva essere riconosciuto al ricorrente la prestazione richiesta.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps con tre motivi. Resiste il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Inps denuncia vizio di motivazione sottolineando le gravi contraddizioni esistenti nella sentenza circa la sussistenza del requisito sanitario. Il ricorrente osserva infatti che secondo la Corte d’appello non vi era motivo di dissentire dalle valutazioni dei CTU di primo e di secondo grado omettendo, tuttavia, di considerare che le conclusioni dei due consulenti erano diverse. L’Inps rileva, ulteriormente a conferma della contraddittorietà della decisione, che la Corte aveva affermato la correttezza della valutazione del consulente di primo grado per poi, invece, rilevare che questa doveva ritenersi superata alla luce dell’indagine svolta dal secondo CTU e ciò sebbene il secondo CTU si fosse basato, pervenendo all’opposta conclusione, sulle medesime certificazioni già valutate dal primo CTU.

L’istituto lamenta, inoltre, l’inadeguatezza della risposta data dal CTU di secondo grado alle osservazioni del consulente di parte dell’istituto, riportate nel ricorso ai fini dell’autosufficienza, che secondo la Corte erano state condizionate dalla mancata osservazione clinica diretta dell’attore.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, art. 2697 c.c..

Lamenta che la Corte non aveva accertato il requisito reddituale, nè quello dell’incollocazione al lavoro, da ritenersi elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per non aver motivato sul possesso dei requisiti socio economici ma soltanto su quello sanitario.

Il ricorso è fondato.

Risultano palesi le numerose contraddittorietà della sentenza ben evidenziate dal ricorrente.

La Corte territoriale afferma di non voler “dissentire dalle valutazioni dei due tecnici, motivate dettagliatamente e non contrastate da convincenti argomenti contrari”. La Corte sembra non avere consapevolezza delle diverse conclusioni cui sono pervenuti i due CTU.

Va sottolineata, poi, la evidente illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che “la decisione è stata adottata alla stregua della valutazione compiuta dal consulente tecnico di primo grado, che appariva, all’epoca sorretta, ma deve essere superata, in considerazione della successiva indagine peritale, svolta tenendo in considerazione gli elementi desumibili dalla evoluzione della patologia, e suscettibili di consentire una,migliore valutazione anche delle condizioni precedenti”.

La Corte territoriale afferma dapprima che la decisione del Tribunale e le conclusioni del primo CTU erano all’epoca corrette e poi le ritiene superate dalla successiva indagine del CTU nominato in appello che però ha fondato le sue conclusioni sulla medesima documentazione già esaminata dal primo CTU in assenza di altre certificazioni successive diverse da quelle esaminate dal primo CTU.

La Corte, inoltre, neppure giustifica l’accoglimento delle conclusioni del CTU nominato in appello invece di quelle diverse del CTU nominato in Tribunale. Ed invero, allorchè in sede di appello venga disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio, l’eventuale accoglimento, da parte del giudice di gravame, della tesi del secondo consulente d’ufficio presuppone necessariamente una comparazione critica delle due relazioni di CTU; detta comparazione, peraltro, non postula, tassativamente un’esplicita esposizione delle deduzioni dell’uno o dell’altro consulente, con analitica confutazione delle argomentazioni poste a base delle conclusioni del primo dei due ausiliari. E’ tuttavia necessario che il giudice di merito non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliare, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente (cfr Cass n 4657/2011, n 3577/2004) così dimostrando di non aver tenuto conto delle critiche mosse dalla parte. Il giudice che lascia senza risposta quelle censure e non prende in esame i rilievi delle parti, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente, viene meno all’obbligo della motivazione su un punto decisivo della controversia. Nella specie la Corte ha omesso totalmente di esaminare le osservazioni critiche del consulente di parte dell’istituto previdenziale che il ricorrente ha riportato nel ricorso ai fini dell’autosufficienza dello stesso.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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