Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24667 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24667 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 13822-2011 proposto da:
RAGOZZINO ANGELA MARIA RGZNLM57A41B715T,
elettivamente , domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio
dell’avvocato RUSSILLO GERARDO, rappresentata e difesa dagli
avvocati DEL VECCHIO ANGELO, OLIVER ANDREA gisuta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SCALA MARIO SCLMRA47C04I234P, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CAGLIARI 14, presso lo studio dell’avvocato NIGLIO
ROSANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato BIZZARRO
VINCENZO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/10/2013

avverso la sentenza n. 1176/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 19/03/2010, depositata 1’01/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 13822 sez. M1 – ud. 09-07-2013
-2-

P. Q .M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processualiiche liquidati in €. 1.000,00 per compensi ed €.
100,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Roma, 9 Luglio 2d13.
REPOSIDWO fl4 CANOEURIA

In un procedimento di divorzio tra Scala Mario e Ragozzino Angela
Maria, il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere con sentenza in
data 28/04/2009 accoglieva la domanda di assegno per la moglie e
per la figlia, a carico del marito. La Corte d’Appello di Napoli, con
sentenza in data 1 aprile 2010, in riforma, escludeva tali assegni.
Ricorre per cassazione la moglie, in punto assegno divorzile.
Resiste con controricorso il marito.
La moglie ha depositato memoria per l’udienza.
Non si ravvisa violazione alcuna di legge.
Il provvedimento impugnato presenta una motivazione congrua e non
illogica.
Il ricorrente propone nella sostanza profili e valutazioni di fatto,
insuscettibili di controllo in questa sede.
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata ( tra le altre, Cass. N.
2156 del 2010), il giudice può desumere il tenore di vita pregresso cui
deve rapportarsi l’assegno di divorzio, dai redditi dei coniugi al
momento della pronuncia di divorzio.
Chiarisce il giudice a quo, sulla base della documentazione in atti, che
la Ragozzino possiede adeguati mezzi di sostentamento, analoghi se
non superiori a quelli del marito, che percepisce solo un reddito da
pensione.
Non è affatto vero, come sostiene la ricorrente, che il giudice a quo
abbia ritenuto rilevanti eventuali contributi di sostentamento alla
Ragozzino, da parte della figlia maggiorenne, con essa convivente.
Afferma la sentenza impugnata che la ricorrente ha aperto un esercizio
di abbigliamento con un notevole volume di affari ed un buon reddito
annuo per il 2008. Si precisa ulteriormente che non è da considerarsi
cessata l’attività, in quanto nel medesimo esercizio è intervenuta la
figlia maggiorenne. Si valuta la sussistenza di una redditività
adeguata, con sufficienti mezzi di sostentamento per madre e figlia
che, tra l’altro, ha acquistato un4 2auto di elevata cilindrata.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

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