Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24667 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24667

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18791-2016 proposto da:

D.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO,

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P.

DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO

FRANCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3829/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.a. contro la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto l’opposizione proposta da D.B.A. contro il preavviso di fermo amministrativo basato su cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;

il Tribunale ha in via preliminare ritenuto ammissibile l’appello, in quanto “ritualmente notificato nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge”; nel merito, l’ha ritenuto fondato perchè ha ritenuto perfezionata la notificazione delle cartelle di pagamento e conseguentemente ha reputato tardiva l’opposizione proposta avverso il successivo preavviso di fermo, in quanto -essendo basata sulla contestazione dell’avvenuta notificazione dei verbali di accertamento delle contravvenzioni- avrebbe dovuto essere proposta nei termini previsti dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

accolto il gravame, ha perciò dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da D.B.A., con condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado;

D.B.A. propone ricorso con due motivi;

Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A. si difende con controricorso;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

CONSIDERATO CHE:

col primo motivo si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, artt. 1, 3 e 11, artt. 112,132,139 e 160 c.p.c., art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3”, perchè, a detta del ricorrente, l’atto di appello non sarebbe stato regolarmente notificato e quindi si sarebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per intempestività appunto della proposizione del gravame;

il motivo, a prescindere dai profili di inammissibilità evidenziati nel controricorso e dovuti anche all’utilizzazione della tecnica di redazione c.d. dell’assemblaggio, è comunque infondato;

in proposito, considerato che l’appellato si è costituito dinanzi al Tribunale, è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, che qui si ribadisce, per il quale “L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della L. n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa” (così già Cass. S.U. n. 1242/2000 e tutta la giurisprudenza successiva); non ha giuridico fondamento l’assunto del ricorrente secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato prima della sua costituzione nel giudizio di secondo grado -in quanto egli si sarebbe, appunto, costituito tardivamente- atteso che la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, ha efficacia ex tunc (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 14916/16);

– il primo motivo di ricorso va perciò rigettato;

– col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,615 e 324 cod. proc. civ. e L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, sostenendosi, per un verso, che l’Agente della Riscossione non avrebbe mai impugnato il capo di sentenza col quale il giudice di pace aveva affermato che i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada non erano stati notificati; per altro verso, che l’opponente aveva fatto valere la mancanza di titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, e quindi la sua opposizione avrebbe dovuto essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., non soggetta ad alcun termine di decadenza (contrariamente a quanto affermato dal Tribunale);

– il motivo è inammissibile quanto al primo profilo, poichè non riporta, nemmeno per sintesi, i motivi di appello formulati dall’Agente della Riscossione, e comunque è riferito ad un’affermazione del primo giudice priva di rilevanza, considerata la statuizione di inammissibilità dell’azione pronunciata dal giudice d’appello;

– nel merito, il secondo motivo è infondato, in base al principio di diritto per il quale “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (così Cass. S.U., 22 settembre 2017, n. 22080);

– perciò, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale risolto soltanto con la sentenza a Sezioni Unite da ultimo citata;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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