Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24667 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1843-2019 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO,

depositato il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’avv. F.P. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Barcellona P.G. che, ai sensi della L. Fall., art. 26, ha respinto la sua richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività professionale prestata in favore del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. nel giudizio iscritto al r.g.n. 15662-13;

il tribunale, malgrado la revoca del decreto del giudice delegato che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione, ha ritenuto insussistenti i presupposti della liquidazione medesima non essendovi prova dell’avvenuta conclusione del giudizio afferente la prestazione reclamata; ciò in quanto risultava non conclusa la fase di rinvio dalla Cassazione e quindi non provata la circostanza relativa all’avvenuta liquidazione dei compensi professionali in detta sede, considerate la natura unitaria del giudizio di rinvio e le correlate specifiche esigenze della procedura di cui il provvedimento di liquidazione deve tener conto;

l’avv. F. ha dedotto cinque motivi di ricorso;

il Fallimento non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

può essere prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso, perchè assorbente;

il ricorrente denunzia la nullità del decreto per violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c.;

il motivo è manifestamente fondato;

il tribunale, nonostante il dispositivo composto dalla frase “accoglie il reclamo”, ha chiaramente disatteso il reclamo dell’avv. F. nella parte essenziale inerente il diritto al compenso;

tanto ha fatto in base alla considerazione che in pendenza della fase di rinvio non si era ancora concluso il giudizio per il quale era stato assunto l’incarico professionale; donde non poteva apprezzarsi la circostanza che in quel giudizio fosse avvenuta la liquidazione del compenso;

tale rilievo integra una questione mista – di fatto e di diritto – rilevata d’ufficio dal giudice del reclamo; come tale essa imponeva la previa indicazione alla parte ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (in tema, in generale Cass. n. 22778-19);

il non averlo fatto comporta la nullità del provvedimento, per violazione del diritto di difesa, avendo il ricorrente prospettato in concreto la specifica ragione (l’avvenuta definizione del giudizio di rinvio giusta sentenza della corte d’appello di Messina n. 369 del 2018, anche considerandosi il rilevante lasso temporale decorso) che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato; restano assorbiti i restanti motivi;

il provvedimento va cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame;

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Barcellona P.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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