Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24667 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20435-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 13/05/2011 R.G.N. 430/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato RICCI MAURO;

udito l’Avvocato SACCONI GIOIA per delega Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE

SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Orvieto, ha riconosciuto il diritto di M.M. al ripristino dell’assegno ordinario di invalidità civile a decorrere dall’agosto 2009 e compensato le spese di causa.

Disposto il rinnovo della CTU, La Corte d’appello ha ritenuto sussistere il requisito sanitario per l’invalidità civile considerate la patologia sopravvenuta di adenocarcinoma polmonare sinistro che determinava una inabilità al 100%, che le avrebbe addirittura consentito di percepire la pensione d’inabilità se oggetto della domanda non fosse stato soltanto l’assegno ordinario.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi. Resiste la M.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Istituto denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 e dell’art. 2697 c.c.. Rileva che la Corte aveva affermato il diritto all’assegno senza aver accertato che ricorresse anche il requisito reddituale e quello del mancato svolgimento di attività lavorativa, elementi costitutivii e che nulla era mutato a seguito della L. n. 247 del 2007.

Osserva che la ricorrente non aveva offerto nessuna prova nè in ordine al possesso del requisito redditualet nè quello della mancato svolgimento di attività lavorativa e che all’omissione non era possibile porvi rimedio tardivamente.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su punto decisivo non avendo la Corte indicato alcuna prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto fatto valere.

Il ricorso va accolto.

Deve, in primo luogo rilevarsi, come affermato più volte da questa Corte, che “Nel giudizio che abbia ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti “ex lege” richiesti, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca, giacchè la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda; conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti “ex lege”, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorchè identico nel contenuto, da quello estinto per revoca” (cfr Cass. 392/2009).

Nella specie, pertanto, la Corte erroneamente ha omesso di effettuare l’accertamento della sussistenza dei requisiti sia del reddito, sia della mancata prestazione di attività lavorativa. Con riferimento a tale ultimo requisito va anche chiarito che la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 (disposizione vigente dall’1.1.2008 ex comma 94 del citato articolo), ha sostituito il testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, nei termini seguenti: “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12. Attraverso la dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’art. 46 e segg. del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS”.

Al riguardo, è stato precisato (cfr. Cass. n. 19833 del 2013) che “Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, il requisito occupazionale è cambiato: non si richiede più la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”. Tra i due concetti vi è una differenza, perchè il disabile incollocato al lavoro non è semplicemente disoccupato: è il disabile che, essendo privo di lavoro, si è iscritto o ha chiesto di iscriversi negli elenchi speciali per l’avviamento al lavoro. Ha cioè attivato il meccanismo per l’assunzione obbligatoria”.

La nuova disciplina, pur non esigendo più l’attivazione del meccanismo per l’assunzione obbligatoria, ha invece lasciato immutato l’onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta. Tale prova, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. nn. 19833/2013 e 9502/2012).

L’unico limite è costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass. n. 25800/2010).

In tal senso va interpretata anche la previsione secondo cui “attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e segg., il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa….”. Trattasi di disposizione che vale a semplificare l’accertamento amministrativo, ma non interferisce con i principi processuali che regolano l’onere della prova.

Come osservato in Cass. n. 25800/2010, “secondo la giurisprudenza consolidata la prova dell’incollocamento al lavoro e del reddito per beneficiare delle prestazioni di invalidità civile non può essere data mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, essendo questa rilevante nei soli rapporti amministrativi ed invece priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass. S.U. n. 5167/2003).

Si ritiene tale impostazione valida anche ai fini dell’applicazione del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, art. 13, in quanto la previsione da parte di detta disposizione (secondo cui l’assegno di invalidità civile è concesso, nel concorso degli altri requisiti, “agli invalidi civili… che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”) di una dichiarazione sostitutiva di tipo autocertificatorio da rendere annualmente all’Inps, circa il mancato svolgimento di attività lavorativa, non evidenzia una deroga circa la rilevanza di dichiarazioni di tale genere solo nell’ambito amministrativo, restando impregiudicati i principi sulla prova operanti nei giudizi civili, nei quali peraltro, in difetto di specifici limiti normativi, è ammessa anche la prova per presunzioni” (senti. cit; vedi pure, in tema di prova per presunzioni; Cass. 3765 del 2007).

In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Perugia,in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio, la quale si atterrà ai principi sopra enunciati.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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