Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24666 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24666 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12821-2012 proposto da:
(OZIVELLI ALFREDO ZVLLRD79B24L259T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MORANA GIOVANNI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PIZZO BIAGIO, MILANO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 325/2011 del TRIBUNALE di
TOTTE ANNUNZIATA SEZIONE DISTACCATA di TORRE DEL
GRECO, depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 31/10/2013

consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

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PRATIS.

41) R. G. n. 12821/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — La sentenza impugnata (Trib. Torre Annunziata, sede distaccata di
Torre del Greco, 21/12/2011), ha, per quanto qui rileva, riformato la
sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torre del Greco – che aveva rigettato

sinistro stradale in cui il suo veicolo veniva tamponato da pale dl
motoveicolo di proprietà di Alfredo Zivelli – e condannato quest’ultimo, in
solido con la Milano Ass.ni s.p.a., al pagamento della somma di 2.116,38
euro, riconoscendo un concorso di colpa del 50%.
2. — Ricorre per Cassazione lo Zivelli; gli intimati non hanno svolto attività
difensiva. La censura lamentata dal ricorrente è:
2.1 — Violazione dell’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116
c.p.c. nonché all’art. 2054 c.c.; violazione e/o falsa applicazione di legge ex
art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., errore nella valutazione di principi giuridici
nell’attribuzione di efficacia e/o inefficacia giuridica al materiale probatorio
acquisito, error in procedendo, conferma della sentenza di primo grado con
eventuale diversa motivazione; violazione e/o falsa applicazione di legge ex
art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., vizio di omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria
motivazione, motivazione apparente (error in procedendo – error in
iudicando), in quanto il giudice d’appello si sarebbe fermato, a differenza di
quello di primo grado, ad una superficiale valutazione di discordanza tra le
dichiarazioni rese dai testi in corso di causa, senza dare adeguata
motivazione del quadro probatorio; inoltre, la sentenza impugnata sarebbe
viziata da incoerenza logica laddove ritiene insussistenti gli elementi dai
quali poter dedurre la esclusiva responsabilità di uno solo dei conducenti,
dimenticando, così, che il principio di cui all’art. 2054 c.c. opera solo in via
sussidiaria. Secondo l’odierno ricorrente, da una corretta valutazione delle
testimonianze rese, si sarebbe dovuto concludere per la mancanza di quella

prova, che ex art. 2697 c.c. il Pizzo avrebbe dovuto porre a fondamento
della sua domanda, circa la esclusiva o concorrente responsabilità del
convenuto, per essere stato invece accertato che ne era l’esclusivo
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dornancladi Biagio Pizzo di risarcimento dei danni subiti in occusiom

responsabile. Il tribunale avrebbe quindi anteposto la presunzione di pari
responsabilità dell’art. 2054, secondo comma, al dettato dell’art. 2697 c.c.,
rendendo il suo ragionamento paradossale, affermando, cioè, che l’attore
non avrebbe l’onere di provare il danno subito, in quanto automaticamente
godrebbe della presunzione di responsabilità a carico dei conducenti,
facendo così gravare sul convenuto (odierno ricorrente) l’onere di offrire la
prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare l’incidente.

S.C., ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in
sede di legittimità ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., quando
il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha
tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una
approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile
ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.
1756/2006;

16762/2006;

9113/2012),

rivelandosi,

così,

priva

dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali sia basata la decisione (Cass.
n. 16581/2009)..
Nel caso di specie, sussiste il vizio dedotto dall’odierno ricorrente, in
quanto la decisione impugnata non precisa le ragioni poste alla base della
sua decisione: dopo aver enunciato i principi giurisprudenziali sulla
presunzione di pari concorso di colpa sancita dall’art. 2054 c.c., non fa
alcun riferimento al caso concreto, così non permettendo l’identificazione
del procedimento logico — giuridico posto a base della decisione, rivelandosi
incompleto, incoerente ed illogico.
4. — Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. e l’accoglimento dello stesso; con
annullamento della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e
rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale, in persona di diverso
magistrato.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
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3. — II ricorso è manifestamente fondato. Secondo l’orientamento di questa

che il ricorso deve perciò essere accolto essendo manifestamente fondato,
con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, al medesimo
Tribunale in persona di altro magistrato;
visti gli ara. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
al Tribunale di Torre Annunziata in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

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