Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24666 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 21/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15740/2007 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEOPOLDO

SERRA 31, presso MANZONI SILVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

TIACCI FERNANDA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA –

ora MPI – Ministero della Pubblica Istruzione Roma, DIREZIONE

DIDATTICA STATALE DI COLLIANO (SA), CSA PROVINCIALE DI SALERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 495/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

7.3.07, depositata il 22/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

ROMANO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con rinvio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’odierna parte ricorrente, già dipendente di ente locale nell’ambito del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) dislocato presso istituti e scuole statali e transitato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nei ruoli del personale dello Stato, si rivolgeva al Tribunale di Salerno, giudice del lavoro, per ottenere, nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonchè dell’Istituto scolastico di nuova destinazione (Direzione didattica statale di Colliano), il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale rigettava la domanda con decisione confermata dalla Corte d’appello di Salerno, che, con la sentenza qui impugnata, faceva applicazione di una disposizione contenuta nella legge finanziaria del 2006 (L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218), emanata nel corso del processo.

2. Di questa decisione parte ricorrente domanda – nei soli confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – la cassazione con due compiessi, articolati motivi, sostenendo, in particolare, che la previsione della predetta norma sopravvenuta, applicata dalla Corte d’appello, non ha natura retroattiva e quindi non incide sui giudizi in corso al momento della sua emanazione;

deduce, poi, che, qualora la si considerasse dotata di efficacia retroattiva, la norma sarebbe incostituzionale sotto molteplici profili. Il Ministero non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso viene dichiarato inammissibile, in via preliminare, dovendosi osservare – con motivazione semplificata come disposto dal Collegio – che: a) non risultano depositati gli avvisi di ricevimento dei pieghi raccomandati contenenti la copia del ricorso, spediti per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., rispettivamente al Ministero dell’Istruzione, alla Direzione didattica di Colliano e al C.S.A. prov.le di Salerno presso l’Avvocatura Generale dello Stato; in particolare, non risulta agli atti l’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito all’intimato Ministero; b) come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cfr. sent. n.627 del 2008), in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi state difese della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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