Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24666 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24666

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16487-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in Roma, VIA PRISCIANO 67,

presso lo studio dell’avvocato PIERO PONZELETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIANO MENNA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA

84, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FILIPPONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ERASMO AUGERI;

– controricorrente –

nonchè contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 122/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.G. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Torre del Greco, M.R. e la Generali Italia s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al suo investimento da parte della vettura di proprietà della M., condotta nella specie da una terza persona.

Nel giudizio si costituirono entrambe le parti convenute, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace rigettò l’eccezione di incompetenza e, ritenuta l’esclusiva responsabilità del conducente della vettura nell’investimento del P., condannò entrambi i convenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla Generali Italia s.p.a. e il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 18 gennaio 2016, ha accolto il gravame e, in riforma dell’appellata decisione, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Torre del Greco, condannando il P. alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata propone ricorso P.G. con atto affidato a tre motivi.

Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso.

M.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380 – bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso proposto è inammissibile.

Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la sentenza del tribunale che decida, in sede di appello, unicamente sulla competenza del giudice di pace va impugnata esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.; ciò comporta che, ove detta sentenza sia stata impugnata con il ricorso per cassazione, esso è inammissibile, salva la possibilità che quest’ultimo si converta in regolamento di competenza, il che è ammesso a condizione che tale ricorso sia stato proposto nel termine perentorio di trenta giorni prescritto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza impugnata (v., tra le altre, l’ordinanza 5 marzo 2009, n. 5391, nonchè le più recenti sentenze 11 marzo 2014, n. 5598, e 9 ottobre 2015, n. 20304).

Nel caso di specie, la sentenza di appello pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, essendosi limitata a dichiarare l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Torre del Greco, adito in primo grado, doveva necessariamente essere impugnata col regolamento di competenza; pertanto, ai fini della possibilità di convertire il ricorso in regolamento di competenza acquista importanza decisiva il rispetto dei termini di cui al citato art. 47.

2. Risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18 gennaio 2016, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il successivo 1 luglio 2016.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente a dichiarare la tardività dell’impugnazione, perchè la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il termine per la proposizione del regolamento di competenza decorre dalla comunicazione del provvedimento che decide sulla competenza ovvero, quando la comunicazione non sia prevista o non sia concretamente avvenuta o sia stata effettuata in maniera incompleta od inidonea a fornire al destinatario la piena conoscenza dell’atto, dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte o, in mancanza, dal deposito della sentenza; ma, in quest’ultimo caso, il termine è quello c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., da ritenere applicabile anche al regolamento di competenza (sentenze 15 maggio 2000, n. 6232, ordinanza n. 5391 del 2009 cit., ordinanza 16 luglio 2013, n. 17386, dando continuità alla sentenza delle Sezioni Unite 9 novembre 1996, n. 9818).

Da tanto consegue che la notifica del ricorso in data 1 luglio 2016 potrebbe essere tempestiva anche ai fini del regolamento di competenza, ma solo a condizione che siano mancate sia la comunicazione della sentenza del Tribunale da parte della cancelleria che la notificazione della stessa ad istanza di parte, ovvero che esse siano avvenute non oltre i trenta giorni calcolati a ritroso dalla data di notifica del ricorso.

3. Osserva questo Collegio che, decorrendo il termine per la proposizione del regolamento di competenza anche dalla comunicazione dell’ordinanza che ha deciso sulla competenza (art. 47 c.p.c., comma 2), in mancanza di prova, da parte dell’odierno ricorrente, dell’assenza di tale comunicazione, la Corte può, esercitando i propri poteri officiosi sulla verifica della regolarità dell’impugnazione, accertare tale questione anche attingendo informazioni d’ufficio (Sezioni Unite, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25513). Nel caso in esame, dalla comunicazione acquisita tramite la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata è emerso che in data 18 gennaio 2016, cioè il giorno stesso della pubblicazione, la sentenza di quell’Ufficio venne comunicata telematicamente, a mezzo degli indirizzi di posta elettronica certificata, all’avv. Erasmo Augeri, difensore della s.p.a. Generali Italia, ed all’avv. Maurizio Pisani, difensore di P.G.. L’odierno ricorrente, quindi, pur avendo mutato il proprio difensore in occasione della proposizione del ricorso per cassazione, ebbe regolare comunicazione del deposito del provvedimento che aveva dichiarato l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Torre del Greco, per cui ben avrebbe potuto (e dovuto) proporre il ricorso nel rispetto del termine di trenta giorni fissato dalla legge.

Ne consegue che – nonostante le precedenti pronunce di questa Corte secondo le quali, in tema di regolamento di competenza, allorchè il ricorrente abbia allegato di avere estratto copia della sentenza impugnata in una certa data (ovvero ciò risulti dalla copia autentica della stessa), ma nulla abbia dedotto in ordine alla comunicazione della sentenza, o, addirittura, abbia allegato che non vi sia stata alcuna comunicazione, non può presumersi che la comunicazione sia avvenuta prima del momento dell’estrazione della copia, o nel momento in cui questa fu rilasciata (ordinanze 14 ottobre 2009, n. 21814, e 4 giugno 2013, n. 14135) – l’acquisita certezza dell’avvenuta comunicazione della sentenza consente di eliminare in radice ogni dubbio circa la tempestività del ricorso.

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile per tardività.

In considerazione della particolarità della vicenda e degli esiti alterni dei giudizi di merito, la Corte stima equo compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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