Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24666 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 14/09/2021), n.24666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21057-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SRL LTM LIVORNO TERMINAL MARITTIMO AUTOSTRADE DEL MARE IN PERSONA

LRPT, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VITTORIO EMANUELE II, n. 18,

presso lo Studio “GREZ & ASSOCIATI”, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO BASSANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 945/2018 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA

SEZ.DIST: di LIVORNO, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Srl LTM Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare impugnava un avviso di accertamento catastale con il quale veniva variato il classamento proposto dalla contribuente con DOCFA da F/1 e rendita Euro 0 a D/8 con attribuzione di rendita Euro 16.800,00, relativo ad un’area demaniale marittima scoperta, che la società contribuente deteneva in concessione, utilizzata per le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione e sosta delle merci.

L’Ufficio aveva proceduto alla rettifica, a seguito di segnalazione del Comune di Livorno, prot. 11832/2015, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 58, con cui si evidenziava che l’immobile non poteva considerarsi come “area urbana” senza reddito, ma di fatto veniva utilizzato dalla società per scopi istituzionali.

La società contribuente contestava l’atto impositivo, rilevando la mancanza di motivazione nonché l’attribuzione della cat. D/8 in luogo della cat. F/1 (Area Urbana senza rendita) indicata nel DOCFA. La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno accoglieva il ricorso, rilevando il difetto di motivazione dell’atto impugnato.

L’Ufficio presentava appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 945/10/18, ritenendo fondata l’eccezione di inammissibilità del motivo proposto con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, considerato che nel giudizio di primo grado non vi era alcun riferimento alla relazione di stima allegata all’avviso impugnato né la stessa era stata prodotta.

I giudici di appello, inoltre, ritenevano che l’atto impositivo non risultava sufficientemente motivato, tenuto conto che, pur avendo l’Ufficio affermato di avere applicato come criterio per la stima i valori tabellari adottati in occasione della revisione degli estimi del 1993, aveva omesso di esplicitarli nell’atto di accertamento, né risultava sufficiente il riferimento al metodo sintetico comparativo non essendo stati indicati gli immobili utilizzati a paragone.

Non risultava, altresì, chiaro l’iter logico seguito dall’Ufficio nella qualificazione dell’immobile come dotato di autonomia funzionale e reddituale. L’adita Commissione concludeva ritenendo che il piazzale oggetto di accertamento rientrava nell’attività di trasporto e di navigazione marittima e, per questo motivo, andava censito in categoria E/1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi. In data 1.6.2021 Livorno Terminale Marittimo – Autostrade del Mare (L.T.M.) s.r.l. si è costituita tardivamente con controricorso, depositando anche memorie tardive.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio preliminarmente rileva la tardività del deposito nella cancelleria della Suprema Corte del controricorso, che risulta avvenuto solo in data 1.6.2021. Risultano, altresì, tardive anche le successive memorie. E’ stato in più occasioni affermato il condivisibile principio secondo cui: “La tardività del deposito nella cancelleria della Suprema Corte del controricorso perché effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, implica improcedibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanzione, pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l’indicato termine (art. 370 c.p.c., comma 3), dai principi generali del processo civile in tema di inosservan5za di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell’avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto né del controricorso né dell’eventuale memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.” (Cass. n. 2805 del 2000). Ne consegue che non può tenersi conto né del controricorso né delle memorie depositate dalla società contribuente.

2. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo i giudici di appello affermato che “fondata appare la seconda censura circa l’inammissibilità di nuovi elementi ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, dal momento ché nel giudizio di primo grado non vi era alcun riferimento alla relazione di stima allegata all’avviso impugnato né la stessa era stata mai prodotta”, laddove, invece, come emerso dagli atti di causa, l’Ufficio nell’atto di appello non aveva introdotto alcuna nuova domanda, ma provveduto a sviluppare le proprie difese.

La Commissione Tributaria Regionale avrebbe, pertanto, erroneamente ritenuto nuova la deduzione dell’Agenzia delle entrate, in quanto non vi era stato alcun riferimento alla relazione di stima nell’avviso di accertamento.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto l’accertamento privo di motivazione, non conformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’avviso di classamento conclusivo del procedimento DOCFA, risolvendosi nella correzione di una proposta formulata dal contribuente, deve ritenersi sufficientemente motivato con il semplice riporto delle indicazioni catastali e della sintetica stima; ciò in quanto, a seguito della trasmissione della denuncia DOCFA, il contribuente avrebbe una conoscenza completa dei dati sulla cui base l’Amministrazione ha fondato il classamento.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006, e dal D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale, pur avendo ritenuto l’avviso privo di valida motivazione, avrebbe comunque deciso in ordine alla classificazione da attribuire all’immobile, ritenendo corretta la classificazione nella cat. E/1. Secondo l’Ufficio ricorrente l’immobile oggetto del gravame non potendo essere censito nella categoria F/1 (area urbana) proposta dalla parte, non presentandone le caratteristiche, sia per la sua ubicazione, all’interno dell’area portuale, sia per la destinazione d’uso (deposito e stoccaggio di merci) sarebbe stato correttamente classato nella categoria D/8, in linea con quanto già determinato per altre aree aventi le medesime caratteristiche.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Nel giudizio di appello, le deduzioni dell’appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, il quale, nella fattispecie, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente ritenendo il difetto di motivazione dell’atto impositivo, in particolare affermando che mancavano i “presupposti di fatto che hanno permesso all’Ufficio di modificare la categoria da F/1 a D/8”.

Ne consegue che la contestazione dell’appellante riguardante la sussistenza di tali presupposti di fatto contenuti nella relazione di stima allegata all’avviso di accertamento impugnato costituisce una deduzione difensiva integrante una mera difesa che non viola il divieto di “jus novorum” in appello, in quanto finalizzata a sostenere la tesi relativa alla corretta motivazione dell’atto impositivo.

6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione logica.

Le critiche vanno accolte, per i principi di seguito enunciati.

6.1. L’avviso di accertamento catastale ha variato il classamento proposto dalla contribuente con DOCFA da. F/1 e rendita Euro 0 a D/8 con attribuzione di rendita Euro 16.800,00, ed è relativo ad un’area demaniale marittima scoperta, che la società contribuente ha detenuto in concessione, utilizzata per le operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione e sosta delle merci. L’Ufficio aveva proceduto alla rettifica a seguito di segnalazione del Comune di Livorno, prot. 11832/2015 ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 58, dove si evidenziava che l’immobile non poteva considerarsi come “area urbana” senza reddito, ma di fatto veniva utilizzato dalla società per scopi istituzionali.

Gli atti impositivi in contestazione rinvengono da dichiarazioni di accatastamento (R.D.L. n. 652 del 1939, art. 3, D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56), che sono state presentate secondo la procedura DOCFA.

Ciò premesso, secondo l’indirizzo espresso da questi giudici di legittimità, che si condivide, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra la rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 25006 del 2019; Cass. n. 17016 del 2020).

6.2. In materia di attribuzione di rendita ad immobili di destinazione speciale “D”, si è stabilito (Cass. n. 17971 del 2018; Cass. n. 16824 del 2006) che: “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993 e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd procedura Docfa) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto o comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione” (Cass. n. 32861 del 2019).

L’Ufficio ha precisato in ricorso che nell’avviso di accertamento notificato alla ricorrente: 1) è stato inserito il riferimento normativo che ha dato luogo alla rettifica della categoria proposta, ovvero la L. 23 dicembre 1996, n. 662, la quale all’art. 3, comma 58, recita “… il comune chiede all’Ufficio Tecnico Erariale la classificazione di immobili il cui classamento non risulti aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche”; 2) è stata allegata la relazione tecnica ove si riepilogano le caratteristiche tecniche e la destinazione del terreno, nonché i criteri utilizzati per l’attribuzione del valore complessivo e, quindi, della rendita “.

Orbene, ai sensi del R.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. L. n. 1249 del 1939: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.

La stessa Amministrazione finanziaria, con la Circolare MF n. 14 del 2007 e la Circolare MF n. 6 del 2012, ha stabilito i criteri di determinazione della rendita catastale nell’ipotesi di stima diretta dei beni sostanzialmente privi, per intrinseca peculiarità e funzione, sia di un “mercato” di compravendita, sia di un mercato di locazione emessa a reddito sussibili a riferimento comparativo. Con la Circolare n. 6 del 2012, viene chiarito che: “Si precisa, innanzitutto, che la locuzione “stima diretta” si intende la stima e effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con procedimento direttò o con “procedimento indiretto”. Il procedimento diretto è quello delineato dal Regolamento, artt. 15 e ss., ove si stabilisce che la rendita catastale si ottiene dal reddito lordo ordinariamente ritraibile, detraendo le spese e le eventuali perdite. Il reddito lordo ordinario e il canone di locazione, fatte salve le eventuali aggiunte e detrazioni di cui agli artt. 16 e 17 (tra le prime, le spese di manutenzione ordinaria sostenute dal locatario anziché dal proprietario; secondo, alcune spese condominiali sostenute dal proprietario anziché dal locatario). Il procedimento indiretto e’, invece, quello previsto dal Regolamento, artt. 27 e ss., nei quali si precisa che il reddito ordinario può essere calcolato a partire dal valore del capitale fondiario, identificabile nel valore di mercato dell’immobile (se esiste un mercato delle compravendite), ovvero nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest’ultimo caso, di un adeguato “coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari” (deprezzamento)”.

6.3. L’immobile oggetto di riclassamento è un piazzale destinato all’esecuzione di operazioni portuali su merci in funzione del trasporto marittimo, utilizzato per la movimentazione delle merci destinate all’imbarco, o al trasporto, o allo sbarco e ricarica per il trasporto terrestre.

Tale unità immobiliare non può essere censita in categoria E/1, in quanto ha carattere commerciale essendo destinata allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, atteso che tale classificazione catastale può essere attribuita solo agli immobili sostanzialmente considerati “extra commercium” e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili. Per ragioni di completezza va precisato che la modifica normativa di cui alla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 578, ha preso effetto solo dal 1 gennaio 2020, dunque successivamente alle vicende di causa.

L’Ufficio ha, pertanto, correttamente inquadrato l’immobile nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili costruiti per speciali esigenze di un’attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni (v. Cass. n. 29381 del 2019 con riferimento ad immobile “fieristico”).

Il principio è stato affermato da questa Corte in fattispecie relativa a parcheggio sotterraneo di supermercato: “E’ legittimo il classamento come immobile a destinazione speciale, dunque sub categoria catastale D/ 8, anziché” E/9 di un’area priva di autonomia funzionale e svolgente funzione sussidiaria, anche sotto il profilo reddituale, in favore dell’esercizio commerciale cui accede (nella specie, supermercato con parcheggio interrato del medesimo fabbricato ed osservanza degli orari di apertura al pubblico); tale conclusione è confermata altresì dalla previsione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, secondo cui “nelle unità immobiliari censiti nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale” (Cass. n. 8994 del 2013).

Invero, non si può condividere quanto asserito dai giudici di appello ossia che le aree utilizzate dal concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della propria utilità non siano produttive di reddito, in quanto le stesse sono indispensabili per lo svolgimento della attività svolta dalla società contribuente (v. Cass. n. 10031 del 2017, e Cass. n. 10287 del 2019, in tema di assoggettamento ad ICI delle aree portuali utilizzate per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci), quindi, in quanto idonee a produrre ricchezza, non possono essere classate in categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006.

Inoltre, è stato più volte ribadito da questa Corte con riferimento all’ICI che: “le aree portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria “E” di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 (conv. in L. n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico – funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale rinveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura” (Cass. n. 34657 del 2019).

7. In definitiva, il ricorso va accolto e le sentenza impugnava va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, e decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Le spese di lite dei gradi di merito vanno compensate tra le parti tenuto conto del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 6000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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