Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24666 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 08/10/2018), n.24666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18240/2017 proposto da:

G.K., elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA GOITO, 11,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA MURGO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE PER I MINORENNI di BOLOGNA,

depositata il 29/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Presidente rel. Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con ordinanza 29.6.2017 ha respinto l’opposizione dell’avvocato G.K. D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e art. 702 bis c.p.c. contro il decreto di pagamento della somma di Euro 300,00 a titolo di compenso per l’attività difensiva di ufficio svolta in un procedimento penale.

2 Contro tale ordinanza l’avvocato G. propone ricorso per cassazione mentre il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo la parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l’avvocato debba stare personalmente in giudizio nei procedimenti di opposizione a decreto di pagamento, mentre invece l’art. 86 c.p.c.prevede solo una facoltà di stare in giudizio personalmente.

In via preliminare il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio “on line” dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poichè solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (tra le varie, v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19387 del 08/11/2012 Rv. 624180; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014 Rv. 633254; Sez. 5, Ordinanza n. 6524 del 2018 non massimata).

Nel caso di specie, dal fascicolo di parte ricorrente risulta che per la notifica del ricorso è stato utilizzato il servizio postale (v. attestazione dell’ufficiale giudiziario e modulo di spedizione della raccomandata in calce al ricorso) ma non è stato prodotto l’avviso di ricevimento, essendosi la ricorrente limitata ad allegare invece, la stampa del servizio “on line” dell’amministrazione postale, che però, in base al citato principio, è inidonea a dimostrare la ricezione della raccomandata da parte del Ministero della Giustizia che, come anticipato in narrativa, non ha svolto difese, contegno incompatibile con una eventuale sanatoria, e che vale solo ad esonerare la Corte dal provvedere sulle spese del presente giudizio.

Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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