Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24666 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1386-2019 proposto da:

J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO

PAGELLA, GABRIELLA BANDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il

11/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

J.L., gambiano, ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Torino che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non contenendo alcuna esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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