Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24666 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24666
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1386-2019 proposto da:
J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO
PAGELLA, GABRIELLA BANDA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNZIONALE DI TORINO;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il
11/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
J.L., gambiano, ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Torino che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, non contenendo alcuna esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020