Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24666 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Di VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24565-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIAGRAZIA STIGLIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

contro

PREFETTURA DI TARANTO, QUESTURA DI TARANTO;

– intimate –

avverso il decreto n. R.G. 4124/2018 del GIUDICE DI PACE di TARANTO,

depositato il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che: C.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto n. 123/2018, emesso dal Giudice di pace di Taranto, depositata il 25 luglio 2018, con il quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso proposto dallo straniero nei confronti del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Taranto in data 21 giugno 2018; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso;

Considerato che: con il primo motivo di ricorso – denunciando la nullità del provvedimento impugnato – il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace abbia dichiarato irricevibile il ricorso avverso il decreto di espulsione per effetto di un mero errore materiale nell’indicazione dell’ufficio giudiziario adito – avendo l’istante indicato il Giudice di pace di Bari, anzichè quello di Taranto – sebbene l’atto introduttivo del giudizio fosse stato regolarmente depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di Taranto e regolarmente iscritto a ruolo presso tale ufficio giudiziario, e quantunque l’atto indicasse chiaramente che era stato impugnato un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Taranto, e non di Bari;

Ritenuto che: nei procedimenti che vengono introdotti con ricorso – come quello in materia di espulsione, in forza del combinato disposto dell’art. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 – l’erronea indicazione nel ricorso introduttivo dell’ufficio giudiziario adito non comporti la nullità dell’atto introduttivo, poichè il deposito del medesimo nella cancelleria ed il decreto di fissazione dell’udienza di discussione escludono che il convenuto, cui ricorso e decreto siano notificati, possa essere incerto circa il giudice davanti al quale deve comparire, che va identificato necessariamente in quello dinanzi a cui la causa è stata così radicata (Cass., 26/04/2011, n. 9344; Cass., 08/02/1984, n. 965);

Rilevato che: nel caso concreto, il ricorso avverso il decreto di espulsione del ricorrente risulta depositato ed iscritto a ruolo – con il n. 4124/2018 R.G. – presso l’Ufficio del Giudice di pace di Taranto, che la resistente Prefettura di Taranto, che aveva emesso il decreto di espulsione impugnato ed alla quale il ricorso in opposizione dello straniero era stato notificato, si è costituita in giudizio, per delega della Questura di Taranto;

Ritenuto che: pertanto, l’indicazione, nell’intestazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, di un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale il ricorso è stato depositato, e presso il quale si è regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti, costituisca un mero errore materiale che non determina la nullità dell’atto e la conseguente irricevibilità del medesimo, come erroneamente ritenuto dal giudice di merito adito;

per le ragioni suesposte il primo motivo di ricorso debba essere accolto, derivandone la cassazione dell’impugnato decreto, con rinvio al Giudice di pace di Taranto in persona di un diverso giudicante, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio;

resti assorbito il secondo motivo di ricorso, concernete il merito della vicenda processuale.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Giudice di pace di Taranto, in persona di un diverso giudicante, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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