Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24665 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24665 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ha pronunciato la seguente

C U. —ke C

ORDINANZA
sul ricorso 1442-2012 proposto da:

sw.

SALIN MARIO SLNMRA35P12A019H, FALEGNAMERIA
ANTARES SRL 009416200296, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE
CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato FIORE STEFANO,
rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA PREVIATI giusta procura
in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
CUCCATO ALESSANDRO, BELLINAZZO LUCIANA,
CUCCATO LODOVICA, nella loro qualità di eredi di Cuccato
Gianluigi elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA

Data pubblicazione: 31/10/2013

TERESA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FERRU FRANCO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti nonchè contro

– intimato avverso la sentenza n. 1035/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 17/01/25011, depositata il 27/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte,
Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza emessa
in primo grado dal Tribunale di Rovigo, ha accolto l’azione proposta
da Gianluigi Cuccato davanti al Tribunale di Rovigo, diretta a far
dichiarare inefficace ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. il rogito in data 8
settembre 1995 con cui il suo debitore, Nlario Salin, ha venduto alla
s.r.l. Nuova Falegnameria Antares tutti i beni immobili di sua
proprietà.
Il Tribunale aveva accertato l’esistenza del credito e la proponibilità
della domanda, ma aveva ritenuto insufficiente la prova della
consapevolezza del pregiudizio che l’atto arrecava ai creditori da parte
dell’acquirente.
La Corte di appello, per contro, ha dedotto tale prova dal fatto che la
succursale della Falegnameria Antares era presso l’abitazione del Salin;
che il figlio di quest’ultimo, Nicola Salin, lavorava per la Falegnameria
come procacciatore di affari, al tempo della vendita, e ne è divenuto
amministratore l’anno successivo; che il pagamento di un assegno di
15 milioni, emesso dal Salin in favore del Cuccato, è stato registrato in
Ric. 2012 n. 01442 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

CUCCATO GIANLUIGI;

2.- Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa
motivazione sulla sua eccezione di inesistenza del credito del Cuccato e
sul fatto che il Salin avrebbe provveduto, con il ricavato della vendita,
all’estinzione di tutti i suoi debiti scaduti e privilegiati, sicché l’azione
dovrebbe ritenersi improponibile ai sensi dell’art. 2901, 3° comma cod.
civ.
3.- I motivi sono inammissibili.
Il ricorrente denuncia omessa motivazione senza dimostrare di avere
riproposto in sede di appello le eccezioni di inesistenza del debito e di
non revocabilità degli atti da lui compiuti, che il Tribunale aveva
rigettato, e la sentenza di appello — estremamente analitica e precisa
nella ricostruzione dei fatti di causa — non ne fa parola.
Si ricorda che, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità
l’omessa pronuncia su di una propria domanda od eccezione è
necessario in primo luogo dimostrare di avere sottoposto al giudice del
merito le relative questioni (nella specie uno o più motivi di censura
avverso la sentenza di primo grado) in termini autonomamente
apprezzabili, sì che la pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile.
Occorre in secondo luogo che sia specificamente indicato nel ricorso
in quale sede e tramite quali atti tali eccezioni siano state proposte
(cfr. Cass. civ. Sez. 2, 24 novembre 2003 n. 17859, fra le tante. Cfr
anche, quanto all’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 n. 6
cod. proc. civ., qualora non siano indicati gli atti e i documenti sui quali
le censure si fondano, Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ.
Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n.
28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra le tante).
4.- Nulla di ciò risulta dal ricorso, che pertanto propongo sia respinto,
con ordinanza in Camera di consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti. – Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Ric. 2012 n. 01442 sez. M3 – ud. 10-10-2013
– 3-

contabilità da certa Quagliato, già dipendente di Antares. Ha ritenuto
pertanto che fra le parti intercorressero una serie di collegamenti
personali tali da far presumere che l’acquirente fosse a conoscenza
della posizione debitoria del venditore.
Il Salin propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono con controricorso Luciana Bellinazzo, Alessandro Cuccato e
Lodovica Cuccato, eredi di Gianluigi Cuccato, deceduto nelle more del
giudizio.

Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella
relazione.
Il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 4.200,00, di cui € 200,00 per spese ed
4.000,00 per compensi: oltre agli accessori previdenziali e fiscali di
legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

FundenitIo auterdide

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza

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