Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24665 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 14/09/2021), n.24665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20809-2016 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

G.F., V.G.E.,

S.M.A., GATTO STASI E VANNUCCI SDF, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TIMAVO N. 32, presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI,

rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRA PICCARDO ed ANTONIO

LOVISOLO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 173/2016 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA,

depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 173/4/2015, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Genova n. 117/14/2013, in controversia riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento per ILOR 1994. L’Ufficio rilevava, a seguito di controlli fiscali nei confronti della Edil Bitumi s.r.l., società operante nel settore edile, che S.M.A., socia della Edil Bitumi, il marito G.F., socio ed amministratore della Edil Bitumi e V.G.E. avessero posto in essere una società di fatto per compravendite, mediazioni e locazioni immobiliari. Nelle more del giudizio, i contribuenti, che si erano difesi con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, hanno fatto presente di avere definito la lite pendente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018 depositando, in data 7 giugno 2019, le istanze di definizione della lite, le ricevute telematiche di spedizione e le quietanze del versamento della prima rata. Hanno concluso, pertanto, perché il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere. La richiesta è stata ribadita con istanza del 30.9.2020.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– I contribuenti hanno aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, allegando la relativa documentazione;

– Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, precisa che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del D.L. cit., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 (tale non può essere considerata l’istanza proposta dai contribuenti del 30.9.2020, essendo finalizzata alla estinzione del giudizio per cessata materia del contendere), né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020;

– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”(Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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