Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24665 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13377-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

n. 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA RAUSO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7160/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G.

13377/17.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CIR del Lazio, in tema di classamento per microzone, ex L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, dove si è fatta questione della tempestività dell’appello proposto dall’ufficio.

L’ufficio deduce la violazione di norme di diritto, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente, i giudici d’appello, avrebbero ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio, perchè proposto oltre il termine “lungo” semestrale.

Il motivo di censura è fondato, in quanto, la sentenza della CIP risulta depositata il 2.12.2015, quindi, il termine per impugnare scadeva il 3.6.16 (ex art. 155 c.p.c., u.c.), e, dalla documentazione rinvenuta nel fascicolo del merito (in particolare, la distinta di spedizione nella quale era ricompreso anche il plico contenente l’appello dell’ufficio), accessibile a questo giudice di legittimità, trattandosi di questione processuale, l’atto di appello risulta spedito il 3.6.16, quindi, tempestivamente.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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