Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24665 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1090-2019 proposto da:

C.M., G.F.R., C.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 25, presso

lo studio dell’avvocato SILVIA FELICETTI, rappresentati e difesi

dagli avvocati ALESSIO MARIA EMANUELE MANTICA, GIOVANNI GIORGIANNI;

– ricorrenti –

contro

SIRI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA MANZONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1360/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Milano, con sentenza in data 17-9-2018, accogliendo l’impugnazione incidentale della Siri s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, ha respinto le domande formulate da C.P. e C.M. e da G.F.R. per l’ottenimento delle quote di rispettiva spettanza sulle somme da liquidare, e da acquisire iure proprio, corrispondenti agli utili dell’associazione in partecipazione cessata tra la società e il defunto C.G.;

la corte d’appello ha osservato che gli attori – per quanto eredi di C.G. – avevano esplicitamente agito per l’appunto iure proprio, vantando un preteso e autonomo diritto agli utili e all’avviamento del ramo aziendale in forza della clausola n. 8 del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra la società e il predetto C.; mentre la volontà dei contraenti, riferibile alla pattuizione citata, non era stata quella di istituire e riconoscere un autonomo diritto agli eredi, sebbene e solo quella di ribadire che la società avrebbe mantenuto fede ai propri obblighi contrattuali anche in caso di decesso dell’associato, nel cui diritto gli eredi avrebbero potuto subentrare come tali;

per la cassazione della sentenza C.P. e C.M. e G.F.R. hanno proposto ricorso affidato a un’unica doglianza;

la società ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – i ricorrenti censurano la sentenza perchè non sarebbe vero “quanto sostenuto dalla corte in ordine alla pretesa dualità della veste iure proprio o iure successionis”; ciò in quanto esse parti avevano agito – si dice testualmente – “in virtù di quanto previsto dalla norma contrattuale sottoscritta dalla stessa Siri s.p.a. e per giunta dalla medesima proposta”;

dopodichè tale affermazione è nel ricorso sviluppata in correlazione con quanto ritenuto dal giudice di primo grado;

II. – in tema di ricorso per cassazione, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate non costituisce un requisito formale autonomo e imprescindibile del ricorso medesimo, ma è comunque funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicchè la relativa omissione comporta l’inammissibilità della doglianza se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (v. Cass. n. 21819-17, Cass. n. 25044-13);

III. – ciò è quanto accade nella fattispecie: la doglianza dei ricorrenti risulta difatti formulata senza indicazione veruna, in modo tale che risulta impossibile cogliere quale sia l’errore di diritto (se di natura sostanziale o processuale, ovvero se di ordine motivazionale, nei limiti in cui un corrispondente vizio è ancora denunziabile in cassazione) imputato alla sentenza d’appello;

IV. – le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA