Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24665 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23229-2018 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 152/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

K.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 152/2018, emessa dalla Corte d’appello di Brescia, depositata il 28 febbraio 2018, con la quale è stata confermata l’ordinanza del Tribunale di Brescia che ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo e secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere al medesimo, senza effettuare alcun accertamento sull’allegata situazione del Paese d’origine (p. 10), la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sebbene l’intero territorio del Mali dal quale proviene l’istante, sia connotato da una situazione di violenza indiscriminata;

Ritenuto che:

la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 29/10/2018, n. 27336; Cass., 31/01/2019, n. 3016);

tuttavia, quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorga il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio – sulla base di riscontri attinti da fonti internazionali aggiornate – se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c) (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990; Cass., 31/01/2019, n. 3016);

Rilevato che:

nel caso concreto, la Corte d’appello non ha espressamente escluso l’attendibilità del richiedente quanto alla narrazione dei fatti che avevano indotto il medesimo ad abbandonare il proprio Paese, individuati nella “gravissima instabilità politica causata dal “recente” colpo di stato”, nella allegazione della difficoltà del medesimo a “recuperare da mangiare” e nella “paura della guerra”;

la stessa Corte ha, altresì, convenuto con il giudice di primo grado sul fatto che – stando agli accertamenti svolti dal Tribunale su fonti internazionali – la guerra civile ed il colpo di stato che avevano interessato il Mali negli anni 2012 e 2013, e la ripresa degli scontri verificatasi nei successivi anni 2014 e 2015, “giustificassero il timore di rimpatrio” (p. 3), aggiungendo che la situazione del Mali, come ritenuto anche dal primo giudice, sarebbe “critica sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali”, e tuttavia il giudice di appello, in palese contrasto con le affermazioni che precedono, ha concluso – del tutto apoditticamente – nel senso che, essendo i problemi di ordine pubblico lontani dalla capitale Bamako dalla quale proviene l’istante, non sussisterebbe nel Paese una “vera e propria emergenza umanitaria”;

a tale immotivata conclusione la Corte territoriale è, tuttavia, pervenuta senza effettuare alcun accertamento istruttorio d’ufficio, come richiesto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, sulla base di dati desunti da fonti internazionali aggiornate al momento della decisione;

Ritenuto che:

per le ragioni suesposte l’impugnata sentenza sia incorsa nei vizi denunciati dal ricorrente, dovendo derivarne l’accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo, avente ad oggetto la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, forma di protezione sussidiaria che va esaminata solo ove vengano disattese le domande dirette ad ottenere gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass., 24/04/2019, n. 11261);

l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporti la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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