Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24664 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24664 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 29562-2011 proposto da:
LOMBARDO SANTO LMBSNT60B14F901U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio
dell’avvocato BONARRIGO GIOVANNI, rappresentato e difeso
dagli avvocati DI BLASI GIAMBATTISTA, BRIGUGLIO
ANTONINO PIETRO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DITTA URSO ROSARIO, in persona del titolare dell’omonima ditta,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DEI MARTIRI DI
BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato MUSN1ECI
ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMEUCCI
DOMENICO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/10/2013

avverso la sentenza n. 532/2010 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 28/09/2010, depositata il 21/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;

Tomeucci) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che si
riporta alla relazione.
La Corte,
Premesso in fatto:
– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha
respinto l’appello proposto da Santo Lombardo avverso la sentenza
del Tribunale di Messina, che ha quantificato in 1.000.000 l’importo
dei danni da lui subiti per effetto dell’esecuzione di lavori di scavo sul
terreno antistante, lavori effettuati da Rosario Urso.
I danni erano consistiti nella rottura di alcuni gradini di accesso al
negozio di sua proprietà e nella dispersione di liquami all’interno del
negozio, a causa della rottura di un tubo dello scarico fognario.
Il Lombardo propone un motivo di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimato con controricorso.
2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116
cod. proc. civ. ed omessa od insufficiente valutazione delle prove,
assumendo che la Corte di appello gli ha addebitato di non avere
offerto sufficiente prova dei danni, trascurando di esaminare i
documenti da lui prodotti — in particolare, la perizia del suo consulente
di parte e la lista degli oggetti danneggiati, a cui aveva fatto riferimento
il CTU — acquisiti agli atti in esecuzione di ordinanza della stessa Corte
di appello.
La Corte avrebbe altresì disatteso la testimonianza resa dal suo
consulente di parte, ing. De Gregorio.

Ric. 2011 n. 29562 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

udito l’Avvocato NIusmeci Alessandro (delega avvocato Domenico

4.- Propongo che il ricorso sia respinto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti.
– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella
relazione.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
Ric. 2011 n. 29562 sez. M3 – ud. 10-10-2013
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3.- Il motivo è inammissibile, poiché richiede a questa Corte
esclusivamente il riesame dei fatti oggetto di controversia ed una nuova
e diversa valutazione delle prove, questioni inammissibili in sede di
legittimità e suscettibili di riesame solo nel caso in cui vengano dedotti
e dimostrati vizi di insufficienza od illogicità della motivazione, tali da
rendere la motivazione stessa inidonea a giustificare la decisione.
Nella specie il ricorrente non ha potuto dimostrare alcun vizio del
genere e la sentenza impugnata risulta congruamente e logicamente
motivata.
Ha osservato la Corte di appello che la CTU ha fatto esplicito
riferimento “al probabile valore di merce indicata solo in fotografie prodotte dal
Lombardo, la cui esistena e rilevanza non può ritenersi asseverabile solo con le
improbabili asserzioni del consulente di una compagnia di assicurazioni, parte non
in causa”.
Ha esaminato la consulenza dell’ing De Gregorio, osservando che “non
vi è prova che quanto da questi esaminato fosse presente nel locale al tempo della
rottura del tubo fognario…”, e ha dichiarato di avere riscontrato plurime
ed evidenti contraddizioni fra le deposizioni testimoniali acquisite.
Trattasi di motivazione che non presta il fianco a censure di illogicità
od incongruenza.

complessivamente in C 1.500,00, di cui C 200,00 per spese ed C
1.300,00 per compensi: oltre agli accessori previdenziali e fiscali di
legge.

cubo

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

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