Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24664 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19065-2015 proposto da:

C.G.P., D.D.G., D’.DO., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO MISIANI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNTO

BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato RENATO MANZINI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5221/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il 18 ed il 19 marzo 2000 il quotidiano “(OMISSIS)” pubblicò due articoli nei quali G.M., arlamentare, espresse forti critiche sull’operato dei magistrati del Tribunale del riesame di Napoli, per avere accolto la pretesa di Ca.Gi., imputato per associazione a delinquere di tipo mafioso, e ovvero di concesso la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la custodia presso una clinica, dalla quale l’imputato avesse una settimana dopo il trasferimento;

a dicembre del 2000 C.G.P., D’.Do. e D.D.G. ovvero i tre magistrati componenti il collegio giudicante che aveva adottato il provvedimento oggetto di critica da parte di G.M., convennero quest’ultimo dinanzi al Tribunale di Roma, insieme a Ga.Pa., quale direttore responsabile del quotidiano, ed alla società L’Edime s.p.a., nella sua qualità di editore del medesimo quotidiano;

gli attori chiesero la condanna di tutti e tre i convenuti al risarcimento dei danni rispettivamente patiti, assumendo di essere stati diffamati dai contenuti degli articoli pubblicati il 18 del 19 marzo 2000;

con sentenza n. 7776 del 2004 il Tribunale di Roma dichiarò improcedibile la domanda nei confronti di G.M., per avere la camera di appartenenza dichiarato che le affermazioni del convenuto concernevano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari; rigettò invece nel merito le domande formulate nei confronti degli altri convenuti;

l’appello avverso tale sentenza, proposto dai soccombenti, venne rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 8 settembre 2008 numero 3481;

i soccombenti impugnarono per cassazione la sentenza d’appello; il Collegio investito della trattazione del ricorso, con ordinanza 24.10.2011 sollevò conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, con riferimento alla sola posizione di G.M.; la Corte costituzionale, con ordinanza numero 14 del 2013 dichiarò inammissibile il conflitto sollevato da questa corte, “per difetto di autosufficienza”;

riassunto il giudizio, questa Corte con sentenza 17 marzo 2015 n. 5221 rigettò il ricorso, sul presupposto che “la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni”;

C.G.P., D’.Do. e D.D.G. hanno proposto ricorso per revocazione di quest’ultima sentenza, con ricorso fondato su un motivo; il solo D’.Do. ha depositato altresì memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; ha resistito con controricorso G.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico, articolato motivo di ricorso, i ricorrenti deducono che la sentenza numero 5221 del 2015 di questa Corte, sopra ricordata, sarebbe affetta da un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

tale doglianza è sostenuta con un ragionamento così riassumibile:

(-) la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato sollevato dalla corte di cassazione, sul presupposto che l’atto di proposizione del conflitto non aveva riportato il contenuto delle affermazioni lesive della reputazione degli attori;

(-) questa motivazione, osservano gli odierni ricorrenti, non avrebbe impedito alla corte di cassazione di sollevare nuovamente il conflitto di attribuzioni;

(-) la Corte di cassazione, invece, con la sentenza revocanda, ha rigettato il ricorso sul presupposto che la corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni;

(-) pertanto, concludono i ricorrenti, la sentenza revocanda sarebbe incorsa in un errore percettivo, consistito nel non avvedersi del reale contenuto delle motivazioni con cui la Consulta dichiarò l’inammissibilità del conflitto di attribuzioni: quelle motivazioni, infatti, non essendo ostative alla riproponibilità del conflitto, non imponevano affatto la decisione del ricorso nel merito, ma avrebbero dovuto indurre il collegio giudicante a sollevare un nuovo conflitto di attribuzioni;

il motivo è inammissibile;

costituisce errore di fatto, idoneo a giustificare la revocazione della sentenza impugnata, la falsa percezione della realtà, ovvero una svista materiale;

nel caso di specie, tuttavia, quello denunciato dai ricorrenti non è un errore percettivo, ma, a tutto concedere, un errore di giudizio;

stabilire, infatti, se la pronuncia, con la quale il giudice delle leggi abbia dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzione, ne consenta o meno la riproposizione, costituisce una tipica valutazione giuridica, e non un apprezzamento di fatto;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna C.G.P., D’.Do. e D.D.G., in solido, alla rifusione in favore di G.M. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.G.P., D’.Do. e D.D.G., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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