Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24664 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 11072/2017 R.G. proposto da:

F.M., ditta individuale in amministrazione giudiziaria,

in persona dell’amministratore giudiziario e legale rappresentante

pro tempore, dott. C.C., rappresentata e difesa, per

procura in calce al ricorso, dall’avv. Rosario CALI’, presso il cui

studio legale in Palermo, alla via Gioacchino di Marzo, n. 11, è

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3693/25/2016 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata in data 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

La CORTE:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– rilevato che il ricorso risulta essere stato notificato all’Agenzia delle entrate presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nonostante l’amministrazione finanziaria non sia stata da quella rappresentata nel giudizio di merito;

– ritenuto, pertanto, necessario disporre, in mancanza di volontaria costituzione in giudizio della predetta pubblica amministrazione, la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., dovendosi ritenere “nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura” (Cass., Sez. U., seni. n. 22641 del 29/10/2007, Rv. 600100).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate da effettuarsi a cura del ricorrente nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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