Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24664 del 08/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11072/2017 R.G. proposto da:
F.M., ditta individuale in amministrazione giudiziaria,
in persona dell’amministratore giudiziario e legale rappresentante
pro tempore, dott. C.C., rappresentata e difesa, per
procura in calce al ricorso, dall’avv. Rosario CALI’, presso il cui
studio legale in Palermo, alla via Gioacchino di Marzo, n. 11, è
elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3693/25/2016 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, depositata in data 24/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
La CORTE:
Fatto
FATTO E DIRITTO
– rilevato che il ricorso risulta essere stato notificato all’Agenzia delle entrate presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nonostante l’amministrazione finanziaria non sia stata da quella rappresentata nel giudizio di merito;
– ritenuto, pertanto, necessario disporre, in mancanza di volontaria costituzione in giudizio della predetta pubblica amministrazione, la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., dovendosi ritenere “nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura” (Cass., Sez. U., seni. n. 22641 del 29/10/2007, Rv. 600100).
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate da effettuarsi a cura del ricorrente nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018