Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24664 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 27/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24664
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36843-2018 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA
8, presso lo studio dell’avvocato DANIELA GAMBARDELLA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PRESICCE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo
studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il
17/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
il comune di Presicce propose opposizione avverso la perizia di stima ex art. 21 T.u.e., relativa al valore espropriativo di un’area di proprietà di C.G.;
nella resistenza del convenuto la corte d’appello di Lecce, con ordinanza in data 17-5-2018, ha accertato la giusta indennità riducendo l’importo determinato in sede arbitrale, e ha compensato le spese processuali nella misura di 3/4 condannando il comune a rifondere all’espropriato la restante quota;
C. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico mezzo, col quale ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3, 29 e 36, e dell’art. 152 c.p.c., visto che l’opposizione era stata fatta dall’ente espropriante, con citazione depositata il 14-5-2013 all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo, sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, avrebbe dovuto esser considerata tardiva rispetto alla data di deposito della relazione peritale (9-4-2013);
il comune di Presicce ha replicato con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – il ricorso è manifestamente infondato;
il ricorrente nella sostanza assume che l’amministrazione espropriante, venendo a conoscenza della stima, sarebbe tenuta a impugnarla (ex art. 54 T.u.e., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29) dalla data del deposito presso i propri uffici;
in tal modo egli appare tuttavia conformarsi a un indirizzo risalente e non più attuale, formatosi sulla diversa fattispecie prevista dalla L. n. 865 del 1971, allorchè si era affermato che ai fini della decorrenza (per l’espropriante che cumuli in sè anche la veste di autorità competente a emanare il provvedimento espropriativo) del termine per l’opposizione di cui all’art. 19 detta legge, il momento di piena conoscenza della stima al quale si lega la decorrenza del termine decadenziale non può essere fissato, in parallelo a quanto accade per l’espropriato, in quello dell’avvenuta notifica del provvedimento, ma in quello in cui tale provvedimento venga ritualmente adottato dallo stesso espropriante (v. per es. Cass. n. 4748-97);
nell’attuale sistema dell’art. 54 T.u.e., secondo il procedimento come regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, è per contro pacifico nella giurisprudenza della Corte che il termine fissato dall’art. 27 T.u.e., comma 2, di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, a partire dal quale l’autorità espropriante autorizza il pagamento dell’indennità o ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio ma dilatorio, e che esso impone a tutte le parti del procedimento di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno trenta giorni dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cui al citato art. 54, comma 2, il quale decorre tuttavia sempre dalla notificazione (del decreto di esproprio o) della relazione di stima, se successiva all’atto ablatorio (v. Cass. n. 2879118, Cass. n. 4880-11);
II. – non ha rilievo, in mancanza di qualsiasi riferimento testuale, la coincidenza nella stessa amministrazione della qualità di espropriante e di promotore e beneficiario dell’espropriazione, perchè il legislatore col dianzi citato disposto normativo ha voluto chiaramente fissare la decorrenza del termine perentorio per proporre l’opposizione dall’avvenuta notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima;
III. – il ricorrente lamenta poi che la corte d’appello non abbia provveduto ad accertare se la relazione di stima fosse stata giustappunto notificata; ma tale notazione è assolutamente infondata, poichè era semmai onere del ricorrente medesimo, in quanto eccipiente, allegare in modo specifico (e poi altresì provare) l’elemento costitutivo dell’eccezione di tardività: id est, la data di avvenuta notificazione della relazione di stima da cui far decorrere il termine di opposizione; giova richiamare il principio per cui in generale la parte che eccepisce la tardività dell’impugnazione di un atto amministrativo (o comunque di un atto extraprocessuale) ha l’onere di provare tramite la pregressa notificazione la pienezza della cognizione dell’atto, senza che possano considerarsi sufficienti semplici presunzioni o la mera ipotizzabilità di una probabile conoscenza avuta dall’interessato in un momento anteriore (v. Cass. Sez. U n. 15140-01); trattasi di principio, come detto, generale, perfettamente estendibile anche ai casi di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio finalizzata alla determinazione giudiziale della giusta indennità;
IV. – le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020