Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24664 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 03/10/2019), n.24664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3349-2019 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 22, presso

lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE NICOLA giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 2960 del 16/7/2018, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 1.000,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 210,00, oltre accessori, distratte in favore dei difensori antistatari.

Avverso tale decreto B.D. propone ricorso, esponendo, con l’unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2 e delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014, in quanto la Corte di merito aveva liquidato il rimborso spese di lite al disotto del minimo legale.

L’Amministrazione non ha svolto difese in questa fase.

Il ricorso è inammissibile.

Ed, infatti, parte ricorrente non risulta avere depositato in data anteriore all’udienza camerale del 3 luglio 2019 l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso, a nulla rilevando il successivo deposito avvenuto in data 12/9/2019 dell’avviso di ricezione della notifica a mezzo posta presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia.

A tal fine deve essere ribadito il principio secondo cui (Cass. n. 18361/2018) la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (conf. Cass. S.U. n. 627/2008).

Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, e sia rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di procedimento esente dal versamento del detto contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione civile, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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