Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24664 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22693-2012 proposto da:

B.V. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MARCO DI SOMMA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M. C.F. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

esercente la patria potestà sulla minore E.C.,

E.A. C.F. (OMISSIS), E.M. C.F. (OMISSIS),

E.V. C.F. (OMISSIS), tutti nella qualità di eredi di

Er.An., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18,

presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SILVIO FUSCO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1805/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2012 r.g.n. 7004/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. MANNA ANTONIO;

udito l’Avvocato DI SOMMA ANTONIO MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’inammissibilità, rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30.6.12 la Corte d’appello di Napoli, in totale riforma della sentenza n. 3171/09 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettava la domanda di B.V. intesa ad ottenere la condanna di An. e E.M. al pagamento di crediti retributivi vari, previa qualificazione del rapporto tra loro svoltosi dal 6.4.87 al 18.3.95 come di lavoro subordinato.

Per la cassazione della sentenza ricorre B.V. affidandosi ad otto motivi.

Resistono con unico controricorso E.M. e le eredi di Er.An. (deceduto nelle more), vale a dire P.M. (in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà parentale sulla minore E.C.) e V. ed E.A..

Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il primo motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia ha ritenuto che B.V., geometra, abbia allegato di essere stato assunto indifferentemente alle dipendenze di An. e E.M. (rispettivamente ingegnere e architetto), mentre nell’atto introduttivo di lite egli aveva – in realtà – esposto di essere stato assunto alle dipendenze dello Studio E..

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha malamente ricavato dalla deposizione del teste R. la circostanza che presso lo Studio E. il ricorrente abbia svolto mera attività di praticantato, mentre in realtà il teste ha riferito che il B. lavorava come disegnatore a mezza giornata, percependo una retribuzione mensile di circa 400 – 500.000 Lire.

Con il terzo motivo ci si duole di vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato l’esistenza degli indici sintomatici della subordinazione nonostante che dall’istruttoria sia emerso che il ricorrente svolgeva mansioni di disegno tecnico e lavori vari al computer, provvedeva al pagamento delle bollette per le forniture energetiche, curava per conto dello Studio E. incombenze bancarie varie e compiti di segreteria, il tutto osservando un orario di lavoro e percependo una retribuzione fissa mensile. Si lamenta altresì che la Corte territoriale abbia negato l’attendibilità della deposizione del fratello, della moglie e della sorella del ricorrente, erroneamente ritenendo che essi non abbiano sufficientemente giustificato la propria presenza presso lo Studio E. in base alla quale i testimoni stessi avrebbero avuto una precisa conoscenza del lavoro espletato dal proprio congiunto.

Con il quarto motivo ci si duole di vizio di motivazione nella parte in cui la pronuncia gravata ha ritenuto provato un rapporto di mero praticantato nonostante lo stabile e prolungato inserimento del ricorrente nello studio professionale degli E., dai quali riceveva le direttive e per i quali aveva espletato mansioni varie utilizzando mezzi di lavoro da loro predisposti, il tutto osservando un rigido orario predefinito e operando in assenza di rischio economico.

Doglianze sostanzialmente analoghe alle precedenti vengono fatte valere con il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, sotto forma rispettivamente di denuncia di violazione degli artt. 2094 e 2238 c.c., di inesistenza o carenza della motivazione, di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e di vizio di motivazione nella parte in cui i giudici d’appello hanno valorizzato, ai fini della decisione, anche un documento recante l’apparente data del 28.10.94 e avente ad oggetto l’inizio del praticantato del ricorrente presso l’arch. E.M., documento ad ogni modo inutile per la ricostruzione di quanto avvenuto negli anni precedenti.

2 – I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono da disattendersi perchè, ad onta dei richiami normativi in essi contenuti, in sostanza suggeriscono soltanto una generale rivisitazione del materiale istruttorio (documentale e testimoniale) affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso si dilunga nell’opporre al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo, nel caso di specie applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134) nè, a maggior ragione, ai sensi degli altri casi tassativamente elencati dall’art. 360 c.p.c..

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi del previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità, l’affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonchè la verifica sulla correttezza logico – giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti e della maggiore o minore attendibilità dei testimoni escussi, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità.

Nè il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con determinate risultanze istruttorie, vale a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti innanzi a questa Corte Suprema.

E’, poi, appena il caso di aggiungere che al ricorrente non gioverebbe nemmeno intendere le summenzionate censure come di denuncia di travisamento del fatto, per il quale l’ordinamento appresta – ove mai, s’intende, effettivamente ne ricorrano i presupposti – il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, e non quello del ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., e pluribus, Cass. n. 3535/15; Cass. n. 24834/14; Cass. n. 15702/10; Cass. n. 213/07).

Invece, giova ribadire, il ricorso in oggetto invoca una generale rivisitazione nel merito delle risultanze istruttorie, il che non è consentito innanzi a questa Corte Suprema.

Nè, infine, può dirsi che la sentenza impugnata sia priva di motivazione o ne contenga una apparente al punto da incorrere in una violazione dell’art. 132, n. 4, (peraltro, in astratta ipotesi, denunciabile come error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 4 e non ai sensi del numero 3 o del numero 5): al contrario, la motivazione risulta accurata e specifica nell’escludere l’etero – direzione e i noti indici sintomatici d’un rapporto di lavoro subordinato.

3 – In conclusione il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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