Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24663 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24663

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18923-2015 proposto da:

B.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente-

contro

M.G., INA ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso il provvedimento n. R.G. 25167/2010 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

in data che il ricorso non indica, il sig. B.H., di nazionalità algerina, convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la società Assitalia S.p.A. e altra persona indicata nel ricorso semplicemente come “sig.a M.” (sebbene il ricorso sia stato poi notificato a tale N.G.), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS);

con sentenza numero 31822 del 2009 il Giudice di pace rigettò la domanda;

la sentenza venne appellata dalla parte soccombente;

il Tribunale di Roma, quale giudice d’appello, con ordinanza del 4 dicembre 2014 ordinò la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 309 c.p.c., per inattività delle parti;

il difensore dell’appellante B.H. dopo la cancellazione della causa dal ruolo depositò un ricorso “ex art. 303 c.p.c.”, chiedendo che fosse fissata una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio di appello;

a fondamento di tale istanza dedusse che il precedente avvocato dell’appellante, T.C., era stata sospesa dall’esercizio della professione in data 18 luglio 2013, con la conseguenza che da tale data il giudizio doveva ritenersi interrotto ope legis, e non poteva di conseguenza essere cancellato dal ruolo;

con provvedimento manoscritto esteso in calce al suddetto ricorso, datato 27 gennaio 2015, il giudice monocratico del Tribunale di Roma così provvide: “il giudice, letto il ricorso di prosecuzione del giudizio, rigetta lo stesso, atteso che la cancellazione della causa dal ruolo estingue il giudizio, e in considerazione che non risulta indicata la data dell’evento interruttivo”;

tale ultimo provvedimento è stata impugnata per cassazione da B.H., con ricorso fondato su un solo motivo;

nessuno degli intimati si è difeso in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è inammissibile;

il provvedimento impugnato in questa sede, infatti, è un provvedimento meramente interlocutorio, privo sia del requisito della decisività, sia di quello della definitività, come già ripetutamente affermato da questa corte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 22154 del 25/10/2011, secondo cui “il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 c.p.c., comma 1, ha natura meramente ordinatoria, in quanto la parte ha la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, sicchè, essendo privo dei caratteri della decisorieta e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione”; nello stesso senso, Sez. 3, Ordinanza n. 27129 del 23/12/2009);

i rilievi che precedono non sono infinnati dalle osservazioni svolte dalla parte ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

nella suddetta memoria il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato in questa sede, rigettando l’istanza di fissazione dell’udienza di riassunzione del giudizio, avrebbe comportato “di diritto” l’estinzione del giudizio;

tale deduzione tuttavia non considera che l’estinzione del giudizio richiede un provvedimento espresso (art. 307 c.p.c., u.c.), che nella specie è mancato; che il provvedimento impugnato in questa sede non è un provvedimento sulla domanda di danno, ma è un provvedimento sull’istan.za di riassunzione, che in quanto tale inidoneo a definire il giudizio; a fronte di quel provvedimento, pertanto, sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente provvedere ai sensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., facendo valere in quella sede l’eventuale nullità del procedimento proseguito nonostante l’avverarsi d’un evento interruttivo riguardante l’avvocato della parte costituita;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati;

la dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.H. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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