Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24663 del 14/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 14/09/2021), n.24663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12731/2015 R.G. proposto da:

Saint-Gobain PPC Italia S.p.a., in persona del suo legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe

Ferrara, e Antonio Tomassini, presso il cui studio, DLA Piper Studio

legale Tributario Associato, ha eletto domicilio, in Roma, via dei

Due Macelli, n. 66;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis

domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5833/14, depositata in data 11 novembre 2014,

della Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del

21 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 5833/14, depositata in data 11 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di liquidazione emesso, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, dietro riqualificazione, quale cessione di azienda, della fattispecie impositiva;

– il giudice del gravame ha ritenuto legittima la riqualificazione operata dall’Agenzia, con la conseguente applicazione delle sanzioni, in relazione ad un’articolata vicenda societaria, – compendiata da un contratto preliminare del (OMISSIS), – nel cui contesto, dapprima la Monte Mezzano aveva costituito la Aimoma S.r.l., a socio unico, e vi aveva conferito, in sede di aumento del capitale sociale, il proprio ramo di azienda, di poi aveva ceduto la sua intera partecipazione sociale alla BPB Italia S.p.a. (ora Saint-Gobain PPC Italia S.p.a.) che, a sua volta, aveva incorporato la cedente;

2. – Saint-Gobain PPC Italia S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – con i primi tre motivi, tutti formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, assumendo, in sintesi, che, – posta la liceità delle operazioni realizzate (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 176, comma 3), e la diversità degli effetti, loro correlati, rispetto alla fattispecie (cessione di azienda) oggetto di riqualificazione, – la disposizione di cui al citato art. 20 – non utilizzabile in chiave antielusiva, – non può consentire l’emersione di elementi extratestuali di qualificazione né di travalicare lo schema negoziale tipico prescelto dalle parti; e che, ad ogni modo, nella fattispecie contestata difettavano gli stessi elementi di identità (oggettiva, soggettiva e finalistica) ritenuti rilevanti ai fini di un effetto unitario correlato al collegamento negoziale e ricorrevano valide ragioni economiche a fondamento delle determinazioni negoziali assunte; laddove emergeva, peraltro, (anche) l’estraneità, alla fattispecie oggetto di riqualificazione, della Aimoma S.r.l. in quanto mera conferitaria di azienda;

– col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 12, della L. n. 4 del 1929, art. 24, nonché dell’art. 2697 c.c., deducendo, in sintesi, che la riqualificazione operata dall’Agenzia non era stata preceduta da un’interlocuzione procedimentale con la contribuente né dalla redazione di un processo verbale di constatazione, ed era sostenuta dall’affermazione di un intento elusivo del tutto sguarnito di ogni riscontro probatorio;

– il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, sull’assunto che, – avuto riguardo alle obiettive condizioni di incertezza applicativa sottese all’esercizio del potere di riqualificazione negoziale qual riconducibile all’impugnato avviso di liquidazione, – non avrebbe dovuto trovare applicazione alcuna sanzione correlata ai tributi;

– il sesto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone anch’esso la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, in relazione all’omessa motivazione dei presupposti di applicazione delle sanzioni irrogate;

2. – occorre premettere che la ricorrente, in corso di procedimento, ha richiesto la sospensione del giudizio in relazione al documentato accesso alla definizione agevolata dalla controversia; definizione che si è perfezionata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, in esito all’istanza presentata in data 28 maggio 2019, ed al conseguente versamento dell’importo dovuto;

– la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha, quindi, dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia, della regolarità della istanza di definizione e del versamento dell’importo dovuto a perfezionamento della domanda (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

2.1 – la ricorrente, peraltro, con successiva istanza del 10 dicembre 2020, ha richiesto la trattazione del ricorso (ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, cit.), insistendo per l’accoglimento degli spiegati motivi di ricorso in relazione alla pronuncia del Giudice delle Leggi resa nel luglio 2020 (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158);

3. – tanto premesso ritiene la Corte che debba essere dichiarata l’estinzione del giudizio;

3.1 – il citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:

– “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019…” (comma 6);

– “Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.” (comma 9);

– “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.” (comma 12);

– “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.” (comma 13);

3.2 – la Corte ha già avuto modo di rilevare, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, che le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell’ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale, così che la relativa disciplina deve ritenersi dii stretta interpretazione e insuscettibile di integrazione in via ermeneutica attraverso il ricorso alle norme generali dell’ordinamento tributario, ovvero a quelle dettate per altre forme di definizione, anche se contemplate dalla medesima legge (Cass., 6 luglio 2018, n. 17796; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141; Cass., 29 dicembre 2017, n. 31133; Cass., 27 maggio 2015, n. 10881; Cass., 8 novembre 2013, n. 25238; Cass., 30 novembre 2012, n. 21364);

– con riferimento, poi, agli effetti della domanda, si è statuito che le dichiarazioni di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, né costituiscono momenti del procedimento volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria, ma integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà di quest’ultimo, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell’osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall’ufficio né contestata dal contribuente, se non per errore materiale, il quale deve essere manifesto e riconoscibile e consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione (v., ex plurimis, Cass., aprile 2019, n. 9442; Cass., 18 gennaio 2019, n. 1325; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141; Cass., 21 luglio 2015, n. 15295; Cass., 13 febbraio 2014, n. 3301); e, in particolare, si è rimarcato che la scelta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata “presuppone proprio l’incertezza circa il possibile esito della lite in sede giudiziaria e la volontà della parte di avvantaggiarsi della normativa più favorevole proprio per sottrarsi a questa incertezza, volontà non revocabile dopo l’avvenuta formulazione dell’istanza di definizione e il pagamento del relativo importo” (Cass., 17 luglio 2018, n. 18899);

3.3 – la sopra ripercorsa disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, citato art. 6, rende, a sua volta, esplicito che la domanda del contribuente, – in difetto di un diniego ed al ricorrere, quindi, delle condizioni che rendono (così) definibile la controversia (art. 6, commi 12 e 13), – una volta perfezionatasi (art. 6, comma 6), costituisce il titolo di regolazione del rapporto d’imposta oggetto di contestazione, tanto che i relativi effetti “prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.” (art. 6, comma 9);

– la stessa istanza di trattazione, prevista all’art. 6, comma 13, rileva (solo) in relazione alle modalità processuali di definizione della controversia ancora pendente (da definire con decreto del Presidente in difetto, giustappunto, di una siffatta istanza), e tanto che effetti analoghi all’istanza di trattazione produce l’impugnazione della sentenza e del diniego opposto dall’amministrazione alla definizione agevolata della controversia;

3.4 – né, per le ragioni sin qui svolte, nella fattispecie rilevano la sopravvenuta pronuncia del Giudice delle Leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158) che, per vero, ha disatteso la sollevata questione di legittimità costituzionale, così, in buona sostanza, confermando la legittimità di disposizioni normative già vigenti nell’ordinamento, quali la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, – che, nel ridisegnare le coordinate regolative del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, cit., ha disposto che “L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.”, – e la L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, che, a sua volta, ha precisato che “La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1.”;

4. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

PQM

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA