Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24663 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1656-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 405/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro S.V., impugnando la sentenza resa dalla CTR Marche indicata in epigrafe che ha respinto l’impugnazione proposta dall’ufficio, confermando l’annullamento del silenzio rifiuto opposto all’istanza di rimborso proposta dal contribuente per quanto versato in dipendenza delle somme ricevute a titolo di incentivo all’esodo.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine decadenziale previsto da tale disposizione non alla data del versamento indebito ma a quella della sentenza della Corte di Giustizia.

Orbene, la questione di diritto relativa alla decorrenza del termine di decadenza anzidetto in fattispecie analoghe a quella qui esaminata è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14.

Si è in tale occasione affermato il principio per il quale, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Il discorso non muta sotto il profilo della tutela dell’affidamento, dovendosi ancora una volta richiamare l’affermazione, espressa dalle Sezioni Unite nel precedente già ricordato, a cui tenore allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o fu operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche – tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie – che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Alla stregua di tali principi, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata senza rinvio, risultando dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio riprodotto dall’Agenzia ricorrente, che il contribuente ebbe a ricevere dal datore di lavoro l’incentivo all’esodo nel giugno 2003 e che lo stesso ebbe a presentare istanza di rimborso in data 19 maggio 2011, dunque ben oltre il termine di decadenza ex lege previsto.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata senza rinvio, con il rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U., per compensare le spese del giudizio di merito e per dichiarare irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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