Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24662 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24662 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA

(U4-C

sul ricorso 29412-2011 proposto da:
VISCONTI GIUSEPPE VSCGPP48T09E906T, CERULLO RITA
CRLRTI47R48E906W, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato ALOISE
MAURIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BORELLO FRANCESCANTONIOgiusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro
PISA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PROBA PETRONIA, 27, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
PISA, rappresentata e difesa dall’avvocato PISA FRANCESCO giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/10/2013

avverso la sentenza n. 4957/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 7/10/2010, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che aderisce
alla relazione.
Premesso in fatto

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“l.- Con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Roma
ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Giuseppe Visconti e Rita
Cerullo avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato cessata
la materia del contendere sull’opposizione proposta dagli appellanti nei
confronti di Giovanna Pisa. La Corte d’Appello ha qualificato l’azione come
opposizione agli atti esecutivi, ed ha perciò ritenuto che la sentenza potesse
essere impugnata soltanto con ricorso straordinario per cassazione.
Il ricorso è svolto con un unico articolato motivo. Resiste con controricorso
Giovanna Pisa.
2.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa
applicazione degli artt. 617, comma secondo, e 618, comma secondo, c.p.c.,
nonché il vizio di omessa o insufficiente motivazione in ordine ai punti decisivi
della controversia. I ricorrenti rilevano che la Corte d’Appello avrebbe errato
nel qualificare l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi piuttosto che
come opposizione all’esecuzione, alla stregua della qualificazione data alla
propria azione dagli stessi ricorrenti, già con l’atto introduttivo del giudizio.
Sostengono che nell’ipotesi, rilevante per il caso di specie, di inesistenza della
notificazione del titolo o del precetto ovvero in ipotesi di inesistenza del
precetto stesso, la mancanza dell’<>. Citano quindi il precedente di cui a
Cass. n. 16569/02, al fine di ribadire che, avendo dedotto la mancanza delle
condizioni per l’inizio dell’esecuzione forzata (mancata notifica del titolo
esecutivo e del precetto), avrebbero negato il diritto della parte istante di
procedere esecutivamente e, quindi, avrebbero proposto un’opposizione
all’esecuzione e non agli atti esecutivi. Pertanto, il rimedio avverso la sentenza
di primo grado, pubblicata il 20 giugno 2005, sarebbe stato l’appello, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis.
3.- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. perché
la Corte d’Appello ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla

Ric. 2011 n. 29412 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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udito l’Avvocato Giuseppe Pisa difensore della controricorrente che si

In conformità alla giurisprudenza di questa Corte, va affermato che il processo
esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla
valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto è viziato da
invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione
agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nel termine,
oggi, di venti giorni decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale
si sia avuta legale conoscenza.
E’ da escludere che in siffatta situazione processuale vi sia spazio per proporre
un’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., perché
sarebbe in contestazione il diritto del creditore di procedere esecutivamente. In
effetti, tale diritto esiste, perché consegue all’esistenza del titolo esecutivo (nel
caso di specie, contenente ordine di rilascio di immobile) e permane fino a
quando non siano sopravvenuti fatti idonei a fare venir meno il diritto al rilascio
ovvero a caducare il titolo: tale certamente non è l’omessa o l’invalida
notificazione del titolo e/o dell’atto di precetto.
La mancata osservanza dell’art. 479 cod. proc. civ. non incide sul diritto del
creditore di procedere esecutivamente, ma impedisce il regolare avvio del
processo esecutivo, del quale il soggetto esecutato si può dolere con
l’opposizione agli atti esecutivi.
Quanto sopra è conforme al precedente di cui a Cass. n. 15275/06, per il quale
l’opposizione a precetto, con la quale si denunci la mancata effettuazione della
notificazione del titolo esecutivo, non incide sul diritto di procedere alla
esecuzione ma determina solo l’invalidità’ degli atti logicamente successivi; e,
integrando opposizione agli atti esecutivi, la sentenza del giudice che decide
sulla stessa è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’alt 111 Cost.
e non con l’appello (nonché già a Cass. n. 11196/93, n. 3728/96, n. 24812/05).
La conclusione raggiunta è altresì coerente con il precedente impropriamente
citato in ricorso come idoneo a sorreggere la tesi dei ricorrenti, poiché va
ribadito che, in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra
l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi si individua
considerando che con la prima si contesta l'”an” dell’esecuzione, cioè il diritto
della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o
sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell’esecuzione per espropriazione della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità
dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi
l’esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel
corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva, come il
Ric. 2011 n. 29412 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per mutare
l’orientamento.
Per come risulta, non solo dalla sentenza impugnata, ma anche dalle deduzioni
contenute nel ricorso (e sopra riportate), l’opposizione degli esecutati Visconti e
Cerullo è fondata sull’omessa notificazione nei loro confronti del titolo
esecutivo (costituito, nel caso di specie, da un decreto di trasferimento con cui
si ordinava il rilascio dell’immobile dagli stessi detenuto) e sull’omessa
notificazione del relativo precetto.

precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni (Cass. n. 16569/02 cit., cui
adde, tra le altre, Cass. n. 16262/05, n. 8112/06 e, di recente, Cass. n.
20989/12).

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Le parti hanno depositato
memoria.
Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Quanto ai rilievi contenuti nella memoria depositata dai ricorrenti ai sensi
dell’art. 380 bis, comma secondo, cod. proc. civ., non può non rilevarsi che le
argomentazioni ivi svolte sembrano prescindere del tutto dal rilievo contenuto
nella sentenza impugnata, secondo cui gli opponenti, poi appellanti, avevano
dedotto soltanto «con ricorso al G. E. del 20.7.04, che l’esecuzione fosse
iniziata in difetto di notifica di precetto, preavviso di rilascio e titolo
esecutivo>>. Peraltro, che i motivi di opposizione riguardassero, ab origine,
soltanto la mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto è detto
anche in ricorso (cfr. pagg. 6-7): per come rilevato nella relazione, i ricorrenti
hanno riconosciuto che l’opposizione era basata sulla mancata notificazione del
titolo esecutivo e del precetto, ma hanno inteso sostenere, col presente ricorso,
che un vizio siffatto avrebbe comportato la mancanza, in capo all’opposta, del
diritto di procedere ad esecuzione; assunto, quest’ultimo, del tutto privo di
pregio.
Va, infatti, ribadito il principio di diritto enunciato nella relazione e va perciò
affermato che il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto
dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o
dell’atto di precetto è viziato da invalidità formale, che può essere fatta
valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai
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Alla stregua di tale criterio, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi,
e non come opposizione all’esecuzione, l’opposizione proposta per denunciare
l’omessa notificazione del titolo esecutivo e del precetto. La sentenza che
decide su questa opposizione è, pertanto, ricorribile per cassazione a norma
dell’art. 111 Cost. “.

sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni
decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta
legale conoscenza.
Quanto alle ulteriori considerazioni svolte in memoria, queste attengono alle
vicende del processo esecutivo per espropriazione immobiliare nell’ambito del

trattasi di vicende estranee al presente giudizio, che riguarda il (diverso)
processo di esecuzione per rilascio fondato su quel decreto di trasferimento. Ne
consegue l’irrilevanza dei vizi di quest’ultimo, sui quali si insiste nella memoria
(cfr., in specie, pagg. 7-14), richiamando la diversa azione di <

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