Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24662 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15139-2009 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in Roma, V.le delle

Milizie n. 1, presso lo studio dell’Avv. Ghera Edoardo, che lo

rappresenta e difende assieme all’Avv. Rendina Simona per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci n. 20, presso lo

studio dell’Avv. Perone Gian Carlo e dell’Avv. Spadafora Maria

Teresa, che la rappresentano e difendono per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza n. 13087/09 della Corte di

cassazione, pronunziata sul ricorso n. 26072/06 r.g., depositata in

data 5.06.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 14.10.2011 dal Consigliere dott. Mammone Giovanni;

uditi l’Avv. Rendina e l’Avv. Perone;

udito il P.M. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- D.S.M., dipendente di Banca di Roma s.p.a. in servizio in Germania, con ricorso al giudice del lavoro di Roma impugnava il provvedimento aziendale con cui era stato trasferito in Italia ed era stato ridotto il suo trattamento economico, nonchè il licenziamento successivamente irrogatogli. Accolta la domanda solo per le rivendicazioni economiche e dichiarata la decadenza dall’impugnazione del licenziamento, il D.S. proponeva appello, che era rigettato con sentenza del 26.9.05 dalla Corte d’appello di Roma, la quale ribadiva che il dipendente aveva ricevuto la lettera di licenziamento in data 18.6.98 e che aveva tardivamente effettuato la contestazione L. n. 604 del 1966, ex art. 6.

2.- Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione in via principale il D.S. e separatamente Banca di Roma s.p.a. e Capitalia s.p.a. D.S. a sua volta proponeva ricorso incidentale nei confronti di entrambi gli Istituti.

3.- La Corte di cassazione con la sentenza 5.6.09 n. 13087, riunite le impugnazioni, rigettava i tre ricorsi principali e dichiarava inammissibili i due ricorsi incidentali.

Per quel riguarda il ricorso principale del D.S., avente ad oggetto la statuizione della sentenza impugnata relativa alla tardività dell’impugnazione del licenziamento, il Collegio giudicante rilevava che con i primi due motivi di ricorso, che qui interessano, era sostenuta la tesi che alla controversia avrebbe dovuto essere applicato il diritto dello Stato tedesco, in applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 57 e della Convenzione 19.6.80 di Roma sulle obbligazioni contrattuali. I due motivi erano ritenuti inammissibili, atteso che parte ricorrente non aveva indicato gli elementi di fatto da cui avrebbero dovuto desumersi i criteri di collegamento con l’ordinamento straniero richiesti dalla Convenzione (artt. 3 e 6), ed anzi nel giudizio di merito aveva invocato il diritto nazionale senza mai dedurre l’applicabilità della legge straniera. Doveva, dunque, ritenersi che la questione di applicabilità del diritto tedesco fosse intempestivamente dedotta in sede di legittimità.

4.- Proponeva ricorso per revocazione il D.S. sostenendo che il Collegio giudicante sarebbe incorso in errore di fatto risultante dagli atti di causa, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

La motivazione stessa della sentenza da atto che il ricorrente al momento del licenziamento era residente in Francoforte; tale residenza costituirebbe elemento di collegamento per l’applicazione dell’ordinamento postale tedesco ai fini di considerare non ricevuta la lettera di licenziamento. Il quesito proposto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (nei termini richiesti da Cass. 26.2.08 nn. 5075 e 5076, che impone l’indicazione specifica del fatto che si assume aver costituito oggetto dell’errore e l’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.) è proposto a pag. 8 del ricorso, ove è detto che “la sentenza n. 13087 del 2009 quando afferma che il ricorrente non avrebbe mai dedotto, prima del giudizio di legittimità l’applicabilità del diritto tedesco, è incorsa in un errore di fatto, avendo omesso di rilevare quanto effettivamente dedotto dal ricorrente sia in primo grado che in grado di appello, in ordine all’impossibilità di applicare l’art. 1335 c.c. ad un fatto (l’invio della lettera raccomandata contenente il licenziamento) avvenuto interamente sul territorio di altro Stato”.

Si difendeva con controricorso Unicredit s.p.a., quale successore di Banca Roma s.p.a..

5.- Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione, che era comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza della camera di consiglio. Ricorrente, controricorrente e Procuratore generale hanno depositato memoria.

6.- Ad avviso del Collegio, il ricorso è inammissibile in quanto il preteso errore di fatto non assume decisivo rilievo nel contesto della decisione adottata e costituisce solo strumento per censurare la decisione di diritto adottata dalla Corte di Cassazione.

7.- Sotto il primo punto di vista, la sentenza impugnata indica quelli che, a suo avviso, sono i criteri di collegamento che conducono all’applicazione della legge straniera: a) scelta della legge effettuata dalle parti del contratto, come risultante da espressa dichiarazione o da disposizione contrattuale o da altre circostanze; b) in caso di mancata scelta, b.1) paese di esecuzione abituale della prestazione, restando irrilevante la presenza temporanea del lavoratore in altro paese; b.2) paese in cui si trova la sede dell’impresa che ha proceduto all’assunzione (pag. 7 della sentenza). L’affermata residenza in Francoforte non è sufficiente ad integrare uno qualsiasi di questi criteri e, quindi, la sua considerazione sarebbe irrilevante ai fini della decisione del punto controverso.

8.- La sentenza impugnata, inoltre, sostiene che nel giudizio di merito – tanto con ricorso cautelare, che con ricorso ordinario – il D.S. ha invocato il diritto nazionale “senza in alcun modo dedurre l’applicabilità del diritto tedesco, neppure in appello, deducendo anzi che la presunzione di conoscenza ex art. 1355 c.c. non avrebbe potuto operare…”. Parte ricorrente, dunque, avrebbe dovuto indicare se la tesi di diritto sostenuta in sede di revocazione (la residenza in Francoforte implica l’applicazione dell’ordinamento postale tedesco, di modo che la lettera non può ritenersi consegnata per compiuta giacenza, essendo questo istituto sconosciuto in Germania) fosse stata effettivamente rappresentata nel giudizio di merito. Le indicazioni fornite con il ricorso ora in esame appaiono invece frutto di una ricostruzione a posteriori e non puntuale rappresentazione del contenuto degli atti del giudizio di merito, tale da contestare l’affermazione che la tesi è stata introdotta solo in sede di legittimità.

Con la deduzione dell’errore revocatorio, pertanto, è da ritenere che il D.S. miri a proporre nuovamente quanto inammissibilmente la tesi di diritto sostenuta con il ricorso per cassazione e già ritenuta infondata dal Collegio giudicante.

9.- Alla luce di queste considerazioni il ricorso deve essere ritenuto inammissibile.

Le spese del giudizio di revocazione, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di revocazione, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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