Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24662 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.19/10/2017), n. 24662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18788/2015 proposto da:
P.G., R.A., in proprio e nella qualità di
genitori dei minori P.C. e P.I.,
M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA W. TOBAGI 11, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE RESTUCCIA, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MICHELE PAGNOTTA;
– ricorrenti –
contro
ANAS SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO 11, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA MAIONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
TRENITALIA SPA, (OMISSIS), in persona dell’Institore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO AMODEO;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 338/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
nel 2010 P.G., R.A., P.C., P.I. (le ultime due, minorenni, rappresentate ex art. 320 c.c., dai genitori P.G. ed R.A.) e M.A. convennero dinanzi al Tribunale di Palmi le società Anas S.p.A. e Trenitalia S.p.A., esponendo:
– di essere rimasti vittima, l'(OMISSIS), di un sinistro stradale, avvenuto sull’autostrada “(OMISSIS)”;
– che il sinistro era stato causato da un grosso cavo di proprietà della Trenitalia, abbandonato sulla sede autostradale, contro il quale il veicolo sul quale gli attori viaggiavano aveva impattato;
chiesero perciò la condanna di ambedue la società convenute al risarcimento dei danni rispettivamente patiti;
con sentenza 30 luglio 2014 n. 642 il Tribunale di Palmi rigettò la domanda, sul presupposto che:
(-) quanto all’Anas, vi era prova che essa aveva diligentemente controllato il tratto stradale ove avvenne il sinistro, e provveduto alla sua manutenzione, sicchè non poteva ad essa addebitarsi alcuna responsabilità per il sinistro;
(-) quanto alla Trenitalia, non vi era prova che il cavo abbandonato sulla sede autostradale fosse di sua proprietà;
la sentenza è stata appellata dalle parti soccombenti;
con ordinanza del 12 marzo 2015 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.;
la sentenza di primo grado è stata impugnata per cassazione da P.G., R.A., P.C., P.I. e M.A., con ricorso fondato su due motivi;
hanno resistito con controricorso l’Anas e la Trenitalia.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso è inammissibile per tardività;
il termine per impugnare per cassazione la sentenza di primo grado, nel caso in cui l’appello si concluda con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., è sempre di 60 giorni, e decorre dal momento in cui l’ordinanza d’appello viene comunicata alle parti (come già ripetutamente affermato da questa corte: fra le tante, in tal senso, Sez. 6-3, Ordinanza n. 2594 del 09/02/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 25119 del 14/12/2015);
nel caso di specie l’ordinanza conclusiva del giudizio d’appello, depositata il 12 marzo 2015, è stata nello stesso giorno comunicata dalla cancelleria della Corte d’appello di Reggio Calabria all’avvocato Michele Pagnotta a mezzo posta elettronica certificata alle ore 14:53, così come risulta dall'”attestazione telematica” appositamente fatta acquisire da questa Corte presso la suddetta cancelleria della corte territoriale;
il ricorso per cassazione, tuttavia, è stato notificato all’Anas ed alla Trenitalia con atto consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 27 luglio 2015, e dunque ben oltre la scadenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c., spirato l’11 maggio 2015;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico delle parti ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna P.G., R.A., P.C., P.I. (le ultime due, minorenni, rappresentate ex art. 320 c.c., dai genitori P.G. ed R.A.) e M.A., in solido, alla rifusione in favore di Trenitalia s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) condanna P.G., R.A., P.C., P.I. (le ultime due, minorenni, rappresentate ex art. 320 c.c., dai genitori P.G. ed R.A.) e M.A., in solido, alla rifusione in favore di ANAS s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.G., R.A., P.C., P.I. (le ultime due, minorenni, rappresentate ex art. 320 c.c., dai genitori P.G. ed R.A.) e M.A., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017