Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24661 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24661 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 16525-2011 proposto da:
EL QUERDANI RACHID LQRRHD73M03Z330Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 96,
presso lo studio dell’avvocato CAPITANI ROBERTA, rappresentato
e difeso dall’avvocato STOLCIS RICCARDO, giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO PANA SPA 00205900210 in persona del Curatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PLORER OSKAR, giusta delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

Data pubblicazione: 31/10/2013

- controricotrente e ricorrente incidentale nonchè contro
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 4104/2010 del
TRIBUNALE di BOLZANO del 6.5.2011, depositato il 12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Maria Teresa Elena Povia (per delega
avv. Riccardo Stolcis) che si riporta ai motivi del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFET 10E PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
«1. – Il sig. Rachid El Querdani insinuò, ai sensi dell’art. 101
legge fallim., al passivo del fallimento della Pana s.p.a. il suo credito
privilegiato di € 698.613,00 per danni patrimoniali e non patrimoniali
derivanti da un infortunio sul lavoro svolto alle dipendenze della
società fallita; credito già azionato davanti al giudice del lavoro, il quale
aveva dichiarato interrotto il processo una volta sopraggiunto il
fallimento della società convenuta.
Il Giudice delegato escluse il credito per “imprecisione sia in
punto di responsabilità che nella quantificazione dei danni”.
Il sig. El Querdani propose opposizione ai sensi dell’art. 98
legge fallim., con cui chiese, tra l’altro, l’acquisizione del fascicolo del
Ric. 2011 n. 16525 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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– ricorrenti incidentali –

procedimento svoltosi davanti al giudice del lavoro e l’autorizzazione
alla chiamata in causa della Fondiaria — Sai s.p.a., compagnia
assicuratrice con la quale la società datrice di lavoro risultava aver
stipulato la polizza a copertura degli infortuni dei propri dipendenti.
Evidenziò che dagli atti della causa di lavoro la responsabilità del

liquidare il danno mediante consulenza tecnica medico-legale.
Ti Tribunale di Bolzano adito, acquisita copia degli atti richiesti
dall’opponente e accolta la richiesta di chiamata in causa della
compagnia di assicurazione, ha rigettato l’opposizione osservando:
che nell’ambito del processo di lavoro nulla era stato ancora
accertato, onde l’istante era privo di titolo, essendo il credito azionato
incerto nell’an e nel quantum debeatur,
che all’intervenuto fallimento del datore di lavoro conseguiva
l’improcedibilità del procedimento ordinario di cognizione volto ad
accertare il credito;
che al suddetto accertamento doveva necessariamente
procedersi in sede fallimentare ex art. 52 legge fallim.;
che pertanto la domanda andava riassunta nei confronti della
curatela e il presunto credito accertato secondo la procedura di
verificazione del passivo fallimentare, non potendosi in sede di
opposizione procedere all’accertamento dello stesso.
Il Tribunale ha conseguentemente condannato l’opponente alle
spese processuali in favore della curatela e quest’ultima alle spese in
favore della Foncliaria

Sai s.p.a., sul rilievo che la chiamata in causa

della stessa si sarebbe potuta evitare, attenendo a difese nel merito che
andavano sviluppate in altra sede processuale.
2. — Il sig. El Querdani ha proposto ricorso per cassazione
articolando tre motivi di censura.
Ric. 2011 n. 16525 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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datore era già stata sufficientemente accertata e si trattava solo di

Ti curatore si è difeso con controricorso, con il quale aderisce ai
motivi del ricorso avversario e propone ricorso incidentale
condizionato, per il caso di rigetto del ricorso principale, sulle
statuizioni relative alle spese processuali.
3. — Va preliminarmente rilevata la mancanza dell’avviso di

ricorso, a mezzo posta, all’intimata Fondiaria — Sai s.p.a.
4. — Quanto al merito, in accoglimento dei tre motivi del ricorso
principale, recanti censure di violazione di norme di diritto tra loro
connesse, il provvedimento impugnato va cassato.
Infatti la sede per procedere all’accertamento del diritto
dell’opponente, non accertato e non più accertabile nella sede
processuale propria del processo di lavoro, a causa del sopravvenuto
fallimento del datore di lavoro, era appunto quella della insinuazione al
passivo fallimentare, ritualmente adita dal lavoratore con la domanda
tardiva di credito ai sensi dell’art. 101 legge fallim. e altrettanto
ritualmente coltivata introducendo il giudizio di opposizione destinato
appunto, tra l’altro, ad integrare l’attività probatoria tutte le volte in
cui il fondamento della pretesa creditoria non risulti già da evidenze di
carattere documentale, come tali verificabili anche nella precedente
sede sommaria.
5. — Il ricorso incidentale, espressamente condizionato al rigetto
del ricorso principale, è pertanto assorbito.»;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o
memorie, ma il ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento
mancante;
che pertanto, condividendo il Collegio quanto si legge nella
relazione sul fondamento del ricorso, il decreto impugnato va cassato
Ric. 2011 n. 16525 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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ricevimento della raccomandata con cui è stata eseguita la notifica del

con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al
principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità,
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia,

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013
Il Presidente

anche per le spese, al Tribunale di Bolzano in diversa composizione.

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