Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24661 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18666/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BOVE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. in liquidazione – C.F. (OMISSIS), in

persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PARISI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIA FERLIGA;

– controricorrente –

e contro

M.R.;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VERONA, depositata il

26/05/2015, emessa sul procedimento iscritto al n. 14600/2014

R.G.A.C.C.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

nel 2012 M.R. chiese ed ottenne, dal Tribunale di Verona un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dell’importo di 525.014,79 curo nei confronti del proprio fratello, M.M., amministratore unico della società (OMISSIS) s.r.l.;

il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto sulla base di una ricognizione di debito, ed in virtù di esso l’intimante M.R. aveva iscritto ipoteca sui beni dell’ingiunto;

il Decreto Ingiuntivo non venne mai notificato all’intimato;

nel 2014, dichiarata nel frattempo fallita la società (OMISSIS), la curatela fallimentare ricorse al Tribunale di Verona ai sensi dell’art. 188 disp. att. c.p.c., chiedendo che il suddetto decreto fosse dichiarato inefficace;

nel proprio ricorso, la curatela addusse di essere creditrice di M.M., il quale con la propria gestione aveva arrecato danno alla società, e di voler chiedere la dichiarazione di inefficacia del decreto surrogandosi, ex art. 2900 c.c., all’inerzia del proprio debitore, che non vi aveva provveduto;

con ordinanza 25.5.2015 il Tribunale accolse il ricorso, e dichiarò inefficace il decreto;

tale ordinanza è stata impugnata per cassazione da M.M., con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria;

ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo del proprio ricorso, M.M. lamenta la nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

deduce in sostanza che l’inefficacia del Decreto Ingiuntivo per omessa notifica, ex art. 188 disp. att. c.p.c., può essere domandata solo dall’intimato, e da nessun altro, e che tale eccezione, già sollevata nel grado di merito, non sarebbe stata esaminata dal Tribunale di Verona; il ricorso è manifestamente inammissibile, perchè prescinde del tutto dalla reale ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata; esso, infatti, non censura la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.; sicchè, una volta ritenuti sussistenti dal Tribunale tali presupposti, legittimamente si è ammessa la curatela all’esercizio dei diritti spettanti al suo debitore inerte, ed incomprensibile appare la doglianza concernente il difetto di “legittimazione attiva” della ricorrente;

i rilievi che precedono non appaiono scalfiti dalle osservazioni contenute nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

in tale memoria, infatti, il ricorrente non fa che reiterare sostanzialmente gli argomenti già svolti nel proprio ricorso, limitandosi a sostenere una palese tautologia: ovvero che i presupposti dell’azione surrogatoria (che il ricorrente chiama “di surrogazione”; in ogni caso è evidente che egli intenda fare riferimento all’istituto di cui all’art. 2900 c.c. e non a quello di cui all’art. 1203 c.c.) nella specie non sussistevano, perchè la legittimazione a domandare l’inefficacia del decreto spettava solo all’intimato;

per quanto attiene, infine, ai rilievi svolti alle pagine 2 e 3 della suddetta memoria, con i quali il ricorrente adombra il sospetto di illegittimità costituzionale del nuovo testo dell’art. 380 bis c.p.c., nella parte in cui ha soppresso la possibilità per le parti di essere ascoltati in udienza od in Camera di consiglio, basterà richiamare i precedenti con i quali questa Corte ha già escluso che il nuovo rito camerale di legittimità “non partecipato” sia in contrato con i principi costituzionali o con le regole della CEDU;

tale rito, infatti, quale tendenziale procedimento ordinario per il contenzioso non connotato da valenza nomofilattica, è ispirato ad esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e art. 6 CEDU, nonchè di quello di effettività della tutela giurisdizionale (così Sez. 6-5, Ordinanza n. 5371 del 02/03/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017);

quanto al principio di pubblicità dell’udienza, esso non ha carattere assoluto, e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (così Corte Cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva del nuovo rito camerale di legittimità, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna M.M. alla rifusione in favore di Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 18.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA