Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24661 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18111-2019 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TONY DELLA MALVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 810/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., del 3 aprile 2017, rigettava il ricorso presentato da S.O. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’11 marzo 2019, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.O. prospettando quattro motivi di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al solo fine di prendere parte all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorrente non ha adeguatamente assolto l’onere, previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, di indicare una sommaria esposizione dei fatti di causa, essendosi limitato a ricostruire la vicenda processuale rispetto al primo grado di giudizio, senza indicare il successivo sviluppo (vale a dire le ragioni dell’appello proposto e gli argomenti offerti dalla Corte d’appello a tal proposito);

ciò nonostante il requisito della esposizione sommaria dei fatti possa ritenersi soddisfatto laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 11653/2006)

ne discende l’inammissibilità del ricorso, rimanendo di conseguenza superfluo l’esame dei motivi di doglianza presentati; la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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