Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24661 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 03/10/2019), n.24661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2230-2019 proposto da:

ECOSANNIO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 22, presso lo

studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE NICOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

16/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/5/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Ecosannio s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione – basato su un unico motivo – avverso il decreto n. 2169/2018 E.R. della Corte di appello di Perugia, con il quale veniva accolta la sua domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 ed il soccombente Ministero della Giustizia era condannato al pagamento dei compensi professionali nella misura di Euro 210,00, oltre accessori di legge.

Con il formulato motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, e dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che la quantificazione di questi ultimi – da riferirsi ad un procedimento contenzioso e non di volontaria giurisdizione – come disposta nell’impugnato decreto era stata computata al di sotto del minimo tabellare, poichè, pur applicando i parametri minimi (con le massime riduzioni possibili) per le voci da riconoscere con riguardo alla fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale, il totale minimo da liquidare avrebbe dovuto essere corrispondente all’importo di Euro 287,00 (anzichè di Euro 210,00).

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Rileva il collegio che il ricorso è inammissibile.

Infatti, dall’esame degli atti del procedimento, è emerso che la difesa del ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta del ricorso alla parte intimata in data 9 settembre 2019 (per come attestato dalla cancelleria) e, quindi, tardivamente rispetto all’adunanza camerale fissata e celebrata in data 15 maggio 2019 (senza che lo stesso avviso risultasse allegato al ricorso all’atto del suo deposito, per come desumibile anche dalla mancata annotazione di tale adempimento nel relativo indice).

Deve, perciò, trovare applicazione nel caso di specie il principio -enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 627/2008 (e riconfermato, da ultimo, da Cass. n. 18361/2018, ord.) secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

Da tanto deriva che, in caso mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è da dichiarare – come nella fattispecie – inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (non avendo, peraltro, il difensore della parte ricorrente chiesto, entro la data fissata per l’adunanza camerale, di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso, affermando di non averlo ricevuto ed offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’Amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1). Alcuna pronuncia va adottata sulle spese del presente procedimento in difetto della costituzione della parte intimata e, avuto riguardo all’oggetto del ricorso, non sussistono i presupposti per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA