Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24661 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 02/12/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 02/12/2016), n.24661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21138-2011 proposto da:

TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (già La7 Televisioni S.P.A.) C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MONICA GRASSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTURO MARESCA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

V.M. C.F. (OMISSIS), P.F. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

V.M. C.F. (OMISSIS), P.F. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO D’AMATI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIOVANNI NICOLA D’AMATI e NICOLETTA D’AMATI

giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (già La7 Televisioni S.P.A.) C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MONICA GRASSI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTURO MARESCA, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6954/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2010, R.G. N. 3928/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato CARLO BOZZI per delega orale ARTURO MARESCA;

udito l’Avvocato GIOVANNI NICOLA D’AMATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GHERSI RENATO FINOCCHI, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

Con sentenza 2 settembre 2010, la Corte d’appello di Roma condannava Telecom Italia Media s.p.a. al pagamento, in favore dei dipendenti V.M., Pi.Fr., T.B.M. e P.F., delle sole somme differenziali tra quanto loro corrisposto, in base alle buste paga prodotte per i titoli indicati nel ricorso introduttivo e quanto spettante per gli stessi titoli in virtù del superiore inquadramento riconosciuto (comprensivo di contingenza, ferie, lavoro notturno e domenicale, festività), dichiarando nulla la domanda limitatamente al capo di condanna al quantum e rigettando nel resto l’appello della società datrice. Così essa riformava parzialmente la sentenza di primo grado, che aveva accertato la natura giornalistica dell’attività prestata alle dipendenze di La 7 Televisioni s.p.a., poi divenuta Telecom Italia Media s.p.a., dai lavoratori suindicati, loro riconoscendo il diritto all’inquadramento di redattori ordinari e al relativo trattamento economico e normativo spettante ai sensi del Contratto Nazionale Giornalisti e degli accordi integrativi aziendali, condannando la società datrice al pagamento delle differenze retributive maturate dal quinquennio anteriore alla proposizione del ricorso (in particolare liquidando a V.M. e P.F. le rispettive somme di Euro 177.044,74 e di Euro 160.203,64, oltre interessi e rivalutazione), pure dichiarando il diritto di Pi.Fr. ad essere adibito alle mansioni di redattore telereporter, con la condanna della datrice al risarcimento del danno a titolo di demansionamento, liquidato in via equitativa in Euro 10.000,00.

In esito a critico e argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva corretto l’inquadramento come giornalisti (e non quali semplici operatori di ripresa) dei suddetti lavoratori, escludendo invece la condanna della società datrice nella misura da loro richiesta (e riconosciuta dal Tribunale), in difetto di coincidenza delle somme indicate nei conteggi rispetto a quelle annotate in buste paga.

Con atto notificato il 30 agosto 2011, Telecom Italia Media s.p.a. ricorre per cassazione con due motivi, cui resistono V.M. e P.F. con controricorso contenente ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, cui ha replicato la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 2070 c.c., comma 2 e D.P.R. n. 649 del 1976, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea qualificazione come giornalistica di un’attività priva dei presupposti di sua coessenziale connotazione (quali l’autonomia decisionale e tecnica, mediante l’offerta con le immagini di un contributo informativo al servizio giornalistico non meramente illustrativo di avvenimenti, il cui commento, previa selezione e montaggio delle immagini stesse, sia affidato ad altro soggetto), con apprezzamento in fatto, alla luce delle scrutinate risultanze istruttorie, neppure congruamente motivato.

Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla ritenuta prova di esecuzione del montaggio delle riprese a cura degli stessi cineoperatori, nonostante alcune dichiarazioni testimoniali contrarie, svalutate senza giustificazione rispetto ad altre.

Con unico motivo, a propria volta V.M. e P.F. deducono, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 164, 414, 416 e 437 c.p.c., artt. 2697, 2709 e 2909 c.c., e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, sull’erroneo assunto della Corte, in ordine alla domanda di condanna nel quantum, di non coincidenza dei dati indicati come somme percepite risultanti dai conteggi e non invece dalle buste paga, in difetto di impugnazione della statuizione del Tribunale di non specifica contestazione dei conteggi (con mera riproposizione invece delle difese di primo grado) e sulla parimenti erronea dichiarazione di nullità della domanda in parte qua, per il rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 414 c.p.c..

I due motivi di ricorso principale, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Non si configurano, infatti, le denunciate violazioni di norme di legge, per insussistenza dei requisiti loro propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Del resto, i motivi si limitano alla deduzione dell’asserita violazione delle regole in tema di onere e valutazione probatori, in riferimento all’accertamento della natura dell’attività prestata, mentre esse sono state esattamente applicate, nella corretta individuazione della natura giornalistica dell’attività prestata dai lavoratori, in piena autonomia nell’esecuzione delle riprese e nella partecipazione all’attività di montaggio delle immagini: così fornendo un servizio dotato di capacità di completamento della notizia, senza la quale verrebbe meno, o sarebbe sostanzialmente diversa, l’efficacia comunicativa del servizio scritto o parlato al quale accede e, dunque, un contributo ben al di là della mera esposizione delle immagini raccolte, che si concretizzi in un “messaggio” ovvero in un pensiero originale di attitudine ed intermediazione informativa (Cass. 13 marzo 2014, n. 5794; Cass. 11 settembre 2009, n. 19681).

In realtà, il ricorso è inteso all’essenziale censura della valutazione degli elementi di prova individuati dalla Corte territoriale: come rivela la modulazione dei due mezzi congiuntamente esaminati alla stregua di contestazioni del ragionamento argomentativo svolto dalla Corte capitolina, in verità in modo corretto ed esauriente, privo di vizi logici nè giuridici (per le ragioni esposte a pgg. da 5 a 14 della sentenza). Sicchè, esso si risolve in una sostanziale richiesta di riesame dell’accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, spettando al giudice di legittimità, non già il riesame nel merito dell’intera vicenda processuale, ma la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 marzo 2007, n. 5066). Anche l’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile.

Non può essere, infatti, sindacato in sede di legittimità l’accertamento in fatto della Corte territoriale, secondo cui “nulla è chiaro per quanto concerne la richiesta di condanna nel quantum”. Ed una tale conclusione consegue all’esame delle risultanze documentali, attraverso il quale essa ha verificato rassenza di coincidenze dei dati indicati come somme percepite – coincidenza tra quelli risultanti dai conteggi e quelli risultanti dalle buste paga” (così al quarto capoverso di pg. 14 della sentenza).

Sicchè la sentenza deve essere intesa in parte qua, non già di mera nullità dell’atto introduttivo del giudizio, ma di sua interpretazione sulla base delle riscontrate evidenze documentali, nel senso di una condanna, in effetti pronunciata, della società datrice al pagamento, in favore dei lavoratori, delle sole somme differenziali tra quanto loro corrisposto, in base alle buste paga prodotte per i titoli indicati nel ricorso introduttivo e quanto spettante per gli stessi titoli in virtù del superiore inquadramento riconosciuto (comprensivo di contingenza, ferie, lavoro notturno e domenicale, festività).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità dei ricorsi principale ed incidentale, con la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi principale e incidentale e compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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