Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24660 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24660 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 15353-2011 proposto da:
OVM SRL 011067061009 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANIENE 14,
presso lo studio STUDIO SCIUME’ & ASSOCIATI, rappresentata e
difesa dall’avvocato REDAELLI LIDIA, giusta procura alle liti a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO OVM in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72,
presso lo studio dell’avvocato SIMONCINI ALDO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato AMADEI FAUSTO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 31/10/2013

nonchè contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
MANTOVA;

– intimata –

BRESCIA del 20.4.2011, depositata il 12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFF.LICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
«1. — Il Tribunale di Mantova dichiarò, con sentenza del 27
gennaio 2011, il fallimento della O.V.M. s.r.l. su richiesta del pubblico
ministero.
Il reclamo della società è stato respinto dalla Corte d’appello di
Brescia osservando:
– che sussisteva la legittimazione del P.M. a richiedere la
dichiarazione del fallimento ai sensi dell’art. 7, n. 1, legge fallim;
– che sussisteva, altresì, la competenza territoriale del Tribunale
Mantova, atteso il carattere fittizio della sede legale della società in
Roma, Via Vitali Giuseppe Vitali n. 13, presso lo studio del dott.
Maurizio Spadini;
– che infatti colà erano state rinvenute solo alcune fatture, oltre a
documentazione bancaria e di fornitori, e non già le scritture contabili,
delle quali il dott. Spadini aveva posto addirittura in dubbio
l’istituzione, attesa la scarsezza e frammentarietà della documentazione
Ric. 2011 n. 15353 sez. M1 – ud. 04-06-2013
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avverso la sentenza n. 526/2011 della CORTE D’APPF.LLO di

proveniente dell’amministratore; lo Spadini aveva inoltre riferito che
presso il suo studio la società non aveva alcun locale in sua
disponibilità, né arredi o beni mobili, e aveva altresì rivelato di essere
stato contattato dall’amministratore della società a seguito della
consultazione delle pagine gialle ed in funzione del fatto che il suo

dalle dichiarazioni di tale Domenico Ciciriello, presente alle operazioni
di sequestro preventivo eseguite in Borgoforte, di cui al verbale della
Guardia di Finanza in data 23 novembre 2010, che in quel centro, alla
Via Verga, la società disponeva di una palazzina adibita ad uffici dotata
di reception, sala server, cinque uffici di cui uno C.E.D., e la presenza
di una tale struttura faceva argomentare che quello era, di fatto, il
centro dell’attività gestionale ed amministrativa della società;
– che lo stato d’insolvenza risultava dalla relazione integrativa 26
gennaio 2011 dei custodi giudiziari nominati nel procedimento di
prevenzione, in cui si dava atto che la società aveva accumulato dalla
sua costituzione, in soli quattro mesi di attività, debiti per C
2.023.501,55, mentre il conto economico alla data del 31 dicembre
2010 registrava una perdita di C 2.138.826,79 e neppure l’esiguo
capitale sociale di C 10.000,00 era stato interamente versato;
– che invano la reclamante contestava tali dati sulla scorta della
relazione di un consulente di sua fiducia — peraltro certamente meno
attendibile non essendo, come i custodi, pubblico ufficiale — il cui
contenuto non era idoneo (per ragioni analiticamente riferite in
motivazione) a superare la valutazione di sussistenza dell’insolvenza.
La O.V.M. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolando
tre motivi di censura, cui la curatela fallimentare ha resistito con
controricorso.
2. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di
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studio era comodo rispetto all’uscita dell’autostrada; mentre risultava

norme di diritto e vizio di motivazione, si ribadisce l’insussistenza della
legittimazione del P.M. a richiedere la dichiarazione di fallimento ai
sensi dell’art. 7, n. 1, legge fallirn., perché la congiunzione “ovvero”,
figurante nel testo della norma, dev’essere intesa in senso esplicativo,
ossia esemplificativo delle ipotesi (fuga, latitanza, irreperibilità,

fraudolenta dell’attivo) che legittimano l’esercizio dell’azione e che
nella specie non ricorrevano.
2.1. — Il motivo è infondato, perché l’iniziativa del P.M. per la
dichiarazione di fallimento può basarsi sull’insolvenza risultante,
alternativamente, sia dalle notizie proprie di un procedimento penale
pendente, sia dalle condotte, del tutto autonome, introdotte nella
norma richiamata dalla congiunzione “ovvero” (Cass. Sez. I, sent 9260
del 21 aprile 2011), la quale non ha valore esplicativo, bensì
disgiuntivo.
3. — Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione e
violazione di norme di diritto, si rinnova la contestazione della
competenza territoriale del Tribunale di Mantova, ribadendo che la
sede della società era in Roma e opponendo (in sostanza e per quanto
può rilevare) agli elementi indicati dalla Corte d’appello quelli risultanti
da altri documenti, qinli un non meglio indicato “verbale di sequestro
conservativo”, in cui si darebbe atto che i libri sociali, le scritture
contabili e quant’altro necessario al funzionamento della società si
troverebbero presso la sede di Roma, nonché la relazione integrativa
26 gennaio 2011 dei custodi giudiziari, i quali darebbero atto che quello
di Borgoforte non era altro che uno dei 24 punti vendita gestiti dalla
società nel Nord Italia.
3.1. — Il motivo è inammissibile per difetto di specifica
indicazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma n. 6, c.p.c., dei
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chiusura dei locali, trafugamento, sostituzione o diminuzione

documenti richiamati, sui cui si basa la censura, dei quali non viene
indicata la collocazione negli atti di causa (cfr. Cass. Sez. Un.
7161/2010).
4. — Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di
diritto e vizio di motivazione, si censura l’accertamento dello stato

abbia dato valore alla perizia di parte; b) non abbia disposto consulenza
tecnica d’ufficio; c) abbia svolto argomentazioni inidonee ad accertare
lo stato d’insolvenza.
4.1. — Il motivo è inammissibile sotto tutti i detti profili.
Quanto al primo, perché la Corte d’appello, pur valutando le
attestazioni del consulente di parte meno attendibili di quelle dei
custodi giudiziari, ha tuttavia preso in esame le medesime,
argomentando criticamente in proposito; quanto al secondo, perché
non è chiarito quale sarebbe stato l’oggetto specifico della invocata
consulenza tecnica d’ufficio; quanto al terzo, perché le critiche mosse
alle valutazioni dei giudici di appello a proposito della sussistenza dello
stato d’insolvenza configurano pure e semplici censure di merito e non
già deduzioni di vizi della motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360
c.p.c.>>;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;
che il Collegio condivide quanto si legge nella relazione, mentre
la memoria contiene solo una inammissibile integrazione del secondo
motivo di ricorso;
che pertanto il ricorso va respinto, con condanna della
ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P. Q.M.
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d’insolvenza della società, lamentando che la Corte d’appello: a) non

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle
spese processuali, liquidate in € 3.200,00, di cui 3.000,00 per compensi
di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2013

Il Presidente

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