Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24660 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2699-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in Roma in via Cosseria

n. 2, presso l’Avv. Aiello Filippo, che lo rappresenta e difende per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/09 della Corte d’appello di Bari,

pronunziata in causa n. 2051/07 r.g., depositata in data 26.01.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 14.10.2011 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito il P.M. in persona del Dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- S.R. chiedeva al giudice del lavoro di Bari di dichiarare nullo il termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 2.10.00 – 31.1.01.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla richiedente, la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 26.1.09, accoglieva l’impugnazione. Il giudice rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il primo contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che nel primo contratto, relativo al periodo 2.10.00-31.1.01, il termine fosse illegittimamente apposto, con instaurazione fin dall’inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e obbligo del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento dalla costituzione in mora.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. Si difendeva con controricorso il dipendente.

4.- Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione, che era comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore di Poste Italiane assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza della camera di consiglio.

Depositati da Poste Italiane un verbale di conciliazione della controversia in sede sindacale e da S. una memoria con cui si chiedeva la decisione del ricorso, il Collegio disponeva che la ricorrente notificasse alla controparte l’avvenuto deposito del verbale di conciliazione. Espletato l’incombente, il ricorso è stato discusso in data odierna.

5.- Agli atti è depositato anche un verbale di conciliazione in sede sindacale del 9.02.11, dal quale risulta che S. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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