Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24660 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24660

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18426-2015 proposto da:

COMUNE DI BUSNAGO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ELENA GIARDINA;

– ricorrente –

contro

C.A., R.G., C.M., C.S.,

C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con sentenza 23.1.2015 n. 392 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dal Comune di Busnago avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 52 del 2012;

la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sul seguente ragionamento;

(-) in primo grado, gli appellati, difesi dall’avv. Pasquale Rota, avevano eletto domicilio a Monza, viale Italia n. 44, presso l’avvocato Rita Pinzare;

(-) la sentenza di primo grado, favorevole agli attori, era stata dal difensore di costoro notificata al Comune di Busnago in data 22.2.2012; la copia notificata della sentenza recava nel frontespizio il timbro con il nome dell’avv. Pasquale Rota e il suo indirizzo di Trezzo sull’Adda, p.za della Libertà 23 (circoscrizione del Tribunale di Milano);

(-) il termine per appellare scadeva il 23.3.2012;

(-) il Comune di Busnago aveva notificato l’atto d’appello una prima volta all’avvocato domiciliatario Rita Pinzani, in viale Italia 44, Monza; tale notifica, pur tempestiva, non era però andata a buon fine in quanto il destinatario (cioè l’avv. Rita Pinzani, mero domiciliatario e non difensore) si era trasferito ormai da quasi due anni a via Talamoni n. 3, sempre nella città di Monza;

(-) il Comune di Busnago aveva reiterato la notificazione dell’atto d’appello, ma questa seconda notifica ebbe luogo il 30.3.2012, e quindi tardivamente;

(-) il Comune di Busnago, con l’uso dell’ordinaria diligenza (ovvero consultando l’albo professionale), ben avrebbe potuto accertare l’avvenuto trasferimento dello studio dell’avvocato Rita Pinzani (domiciliatario), presso la quale gli attori (e poi appellati) avevano eletto domicilio in primo grado;

(-) non avendolo fatto, il Comune doveva sopportare il rischio dell’avvenuto trasferimento dell’avvocato domiciliatario e, con esso, della tardività insanabile della notifica dell’appello;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di Busnago, con ricorso fondato su quattro motivi;

hanno resistito con controricorso C.A., R.G., C.M., C.S. e C.L., i quali hanno altresì depositato memoria;

Considerato che:

con tutti e quattro i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, l’amministrazione ricorrente lamenta in sostanza che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un error in procedendo; tale errore è consistito nel non considerare che la prima notifica dell’atto d’appello fu tentata presso il domicilio eletto dagli appellati in primo grado, i quali non avevano mai comunicato al Comune il trasferimento del domicilio eletto;

il ricorso è fondato;

il primo grado del presente giudizio si è svolto dinanzi al Tribunale di Monza; in primo grado gli appellati erano difesi da un avvocato avente il suo studio a Trezzo sull’Adda, comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Milano; essi avevano di conseguenza eletto domicilio a Monza, viale Italia 44, presso l’avv. Rita Pinzani;

correttamente, pertanto, il Comune ha notificato l’impugnazione a quest’ultimo indirizzo; ed altrettanto correttamente e diligentemente, una volta appreso l’infruttuoso esito della notifica, l’ha rinnovata al nuovo indirizzo del domiciliatario;

erronea, per contro, è l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il Comune sarebbe incorso in una decadenza colpevole, perchè sarebbe stato suo onere verificare, prima della notifica dell’appello, l’esatto domicilio dell’avv. Rita Pinzani, domiciliatario;

tale affermazione, infatti, è in contrasto con principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in quanto accomuna e confonde due posizioni invece ben diverse: quella del difensore domiciliatario, e quella del terzo domiciliatario (che può essere avvocato o meno, senza che ciò abbia rilievo alcuno);

a tal riguardo, già le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009 (correttamente richiamata dall’ente ricorrente), operarono una chiara distinzione:

(a) quando la parte elegge domicilio presso il suo difensore, e questi appartenga al foro del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato, i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l’albo professionale;

(b) quando, invece, la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83) nel luogo dove ha sede il giudice, il suddetto difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum (così Cass. Sez. Un. 17352/09, al p. 4.3 dei “Motivi della decisione”). La medesima decisione appena ricordata prosegue affermando: “nè può ipotizzarsi che sussista) un onere di informazione da parte (del notificante) in considerazione della circostanza che il domiciliatario del difensore era a sua volta un avvocato. Infatti (…) nei confronti delle controparti non poteva spiegare alcuna rilevanza una circostanza del genere, in quanto l’elezione di domicilio nel luogo sede dell’ufficio giudiziario può essere compiuta presso qualsiasi soggetto, di cui non assume rilievo l’eventuale qualità professionale”;

questi principi, affermati già otto anni fa, sono stati in seguito costantemente ribaditi da questa Corte, ed in particolare:

(-) da Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24539 del 18/11/2014, secondo cui “la notifica dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui è assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 cod. proc. civ., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti”;

(-) da Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 13/02/2014, la quale ha ritenuto che, nel caso di domicilio eletto presso un avvocato esercente in un circondario diverso da quello di assegnazione, è onere della parte comunicare i relativi mutamenti di domicilio, non conoscibili dalla controparte tramite la consultazione dell’albo professionale;

posto dunque che il Comune di Busnago non aveva alcun onere di previa consultazione dell’albo degli avvocati dell’Ordine di Monza per sapere dove il domiciliatario Rita Pinzani avesse trasferito il proprio domicilio, ne segue che la notificazione dell’atto d’appello non poteva dirsi tardiva, in quanto:

– il temine per appellare scadeva il 23.3.2012;

– il 16.3.2012 il Comune aveva consegnato l’atto d’appello per la notifica, effettuata presso il domicilio eletto in primo grado dalle controparti;

– il 26.3.2012 il Comune aveva appreso che l’avvocato (non difensore) domiciliatario degli appellati si era trasferito;

– il 29.3.2012 il Comune aveva rinnovato la notifica, questa volta andata a buon fine;

deve, quindi, trovare applicazione il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui “quando la notifica (dell’impugnazione) sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligeva del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purchè risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine” (ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014, nonchè S.U. n. 14534 del 15/7/2016);

v’è solo da aggiungere come, in senso contrario, non paiono decisivi i rilievi svolti dai controricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

tali rilievi si fondano, principalmente, sul rilievo che la parte ricorrente non avrebbe formalmente invocato la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 156 c.p.c.;

tuttavia è sin troppo noto che, una volta che il ricorrente abbia correttamente descritto l’errore in cui sia incorsa la sentenza impugnata, in virtù del principio jura novit curia non è rilevante se egli abbia anche indicato analiticamente e correttamente tutte le norme che assume essere state violate;

le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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