Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24660 del 08/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24660
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 138(1-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis:
– ricorrente –
contro
A.P.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1075/10/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata il
10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato la pronunzia di primo grado che aveva ritenuto l’illegittimità dell’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro ed ipotecaria originariamente emesso a carico di A.P.N. per la mancata presentazione, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell’atto di compravendita del 15.1.2008, registrato il 22.1.2008, della certificazione attestante il possesso dei requisiti per la fruizione del regime agevolato per la piccola proprietà contadina fruito dalla contribuente. Secondo la CTR la mancata presentazione del certificato definitivo non poteva comportare la perdita del beneficio fiscale.
La parte contribuente non si è costituita.
Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha ormai da tempo ritenuto che “…la L. n. 604 del 1954, art. 3 dispone che per conseguire le agevolazioni tributarie l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 art. precedente. Il successivo art. 4 prevede che, in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’art. 3, può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall’articolo seguente. E’ previsto poi che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente. L’art. 5 dispone, infine, che quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, comma 1, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2. L’espressa previsione nell’art. 4, comma 2, secondo cui “in difetto” di tempestiva presentazione di detto certificato “sono dovute le normali imposte”; il correlato disposto dell’art. 4, comma 3, secondo cui “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero” di tali “imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente”, ovverosia “dalla scadenza” del termine concesso al contribuente per la presentazione del “certificato definitivo” recante l’attestazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2; nonchè il disposto dell’art. 5 che espressamente prevede il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura decadenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui l’acquirente, all’atto dell’acquisto, sia già in possesso della certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente (cfr. Cass. n. 25438 del 17/12/2015; Cass. 5349 del 04/03/2013). Ne deriva che la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in capo all’acquirente non osta al recupero delle normali imposte da parte dell’Agenzia delle entrate qualora il contribuente non abbia prodotto il certificato nei termini decadenziali previsti….” – cfr., ex plurimis, Cass. n. 21843/2016 – nemmeno giustificando la non imputabilità del ritardo – cfr. Cass. n. 20318/2017-.
Ne consegue l’erroneità della pronunzia impugnata che ha ritenuto irrilevante, ai fini del beneficio fiscale in parola, il mancato deposito nel termine di tre anni dalla data di acquisto, della certificazione definitiva.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata senza rinvio con decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate, dichiarando non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito, dichiarando non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018