Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24660 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9037-2012 proposto da:

B.A., R.T., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI 1, presso l’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO D’APRILE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’AGRO BRESCIANO S.C.A.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso l’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUNO GIAMPAOLI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – B.A. e R.T. hanno proposto, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Bresciano Scarl, opposizione al decreto con cui il Tribunale di Brescia aveva loro ingiunto, nella qualità di fideiussori di New Line S.r.l., il pagamento della complessiva somma di Euro 521.020,53, oltre interessi e spese, di cui Euro 192.394,22 unitamente a Sifra S.r.l..

A fondamento dell’opposizione gli opponenti hanno dedotto:

-) che la fideiussione da loro rilasciata era stata prestata nei limiti di Euro 387.342,67;

-) che la fideiussione non si estendeva al debito di 192.394,22 garantito da diversa fideiussione prestata da Sifra S.r.l.

p. 2. – Nel contraddittorio con la banca opposta, che ha resistito all’opposizione, il Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti B. e R. al pagamento, in favore della banca, di Euro 387.342,67 con interessi e metà delle spese di lite.

p. 3. – Con sentenza del 16 febbraio 2012 la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello interposto dagli stessi B. e R., condannando i medesimi alle spese di lite.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha affermato:

-) che era inammissibile perchè generico il motivo concernente l’inidoneità della documentazione prodotta dalla banca a provare l’intera sua pretesa creditoria, avuto riguardo alla pluralità dei documenti anche di natura contrattuale prodotti (contratto di apertura del conto corrente di New Line S.r.l., contratto di mutuo stipulato da detta società con indicazione specifica dei tassi di interesse pattuiti, fideiussione degli stessi B. e R.);

-) che la doglianza concernente il difetto di efficacia probatoria del saldaconto non era fondata, trattandosi viceversa di estratto conto dotato di efficacia probatoria anche nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo;

-) che era inammissibile per mancata individuazione della ratio decidendi adottata dal primo giudice la doglianza concernente l’insussistenza della pretesa creditoria in ragione del fatto che nei confronti degli opponenti era stata avanzata una richiesta di pagamento relativa ad un mutuo garantito dalla sola Sifra S.r.l., giacchè il Tribunale aveva chiarito che la fideiussione prestata dai B.- R. era compatibile con l’esistenza di un’altra fideiussione;

-) che la banca aveva prodotto l’istanza il provvedimento di ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) S.r.l..

4. – Contro la sentenza B.A. e R.T. hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi illustrati da memoria.

La Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Bresciano Scarl ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene tre motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione – falsa applicazione degli artt. 633 e 645 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 385 del 1990, art. 50 (ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Inoltre: omessa insufficiente – contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 633 e 645 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. nonchè al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 50 (ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe violato il principio stabilito da questa Corte con sentenza numero 9695 del 2011 secondo cui l’estratto di conto corrente, benchè certificato ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art. 50 non possiede, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore, efficacia probatoria nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo: ed infatti il documento considerato dalla Corte d’appello era un saldaconto e non un estratto conto. Si aggiunge che nel corso del giudizio di opposizione nessun ulteriore documento era stato prodotto dalla banca a sostegno della propria pretesa creditoria.

p. 5.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione – falsa applicazione degli artt. 633 e 645 c.p.c. nonchè degli artt. 2697, 1944 e 1292 c.c. nonchè della L. Fall., art. 93 (cioè in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Inoltre:

omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 633 e 645 c.p.c. e agli artt. 2697, 1944 e 1292 c.c. nonchè alla L. Fall., art. 93 (ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostengono i ricorrenti che la Banca avrebbe dovuto fornire la prova di non aver incassato il dovuto da (OMISSIS) S.r.l., mentre la Corte d’appello si era limitata ad osservare essa aveva prodotto documentazione concernente l’insinuazione ed il provvedimento di ammissione al passivo del fallimento di (OMISSIS) S.r.l..

p. 5.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione – falsa applicazione degli artt. 1954, 1950, 1230 e 1946 c.c. e art. 633 c.p.c. (ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Inoltre: omessa insufficiente – contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 1954, 1950, 1230 e 1946 c.c. nonchè all’art. 633 c.p.c. (ciò in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Secondo i ricorrenti il difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia sarebbe evidente con riguardo al passaggio con il quale la Corte d’appello, richiamando l’art. 1954 c.c., aveva ritenuto inammissibile la doglianza circa l’insussistenza della pretesa creditoria in ragione del fatto che nei confronti degli opponenti era stata avanzata una richiesta di pagamento relativa ad un mutuo garantito dalla sola Sifra S.r.l.. Si aggiunge che la garanzia prestata da Sifra S.r.l., avrebbe costituito atto novativo ex art. 1230 c.c. stipulato dalla banca con il condebitore solidale, atto cui sarebbe conseguita la liberazione di B. e R. in merito all’esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo.

p. 6. – Il ricorso è infondato.

p. 6.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Ed infatti la statuizione adottata dalla Corte di merito nel ritenere comprovato il debito dei fideiussori B. e R. si fonda su una duplice ratio decidendi: da un lato l’inammissibilità della censura svolta dagli appellanti perchè generica, non avendo essi indicato quale dei diversi documenti prodotti dalla banca (contratto di apertura del conto corrente di (OMISSIS) S.r.l., contratto di mutuo stipulato da detta società con indicazione specifica dei tassi di interesse pattuiti, fideiussione degli stessi B. e R.) non fosse specificamente idoneo a provare la pretesa creditoria; dall’altro lato l’efficacia probatoria dell’estratto conto prodotto dalla banca.

Ora, la prima delle due rationes decidendi non è stata fatta oggetto del ricorso per cassazione, ed anzi i ricorrenti hanno affermato così e semplicemente, in manifesto contrasto con quanto risultante dalla sentenza impugnata, ma senza farsi carico di spiegare perchè la Corte d’appello sarebbe sul punto incorsa in errore, che nel corso del giudizio di opposizione “nessun ulteriore documento ha prodotto controparte a sostegno della pretesa creditoria”.

Trova dunque applicazione il ribadito principio secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (da ultimo tra le tantissime Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).

p. 6.2. – Il secondo motivo è infondato.

Come è noto, infatti, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come in questo caso, per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa (v. Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Ne deriva che la prova del fatto estintivo – l’ipotetico avvenuto pagamento del debito da parte del fallimento del debitore principale (OMISSIS) S.r.l. – gravava sugli odierni ricorrenti e non sulla banca.

p. 6.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

I ricorrenti non negano che il medesimo credito come in effetti indubbiamente è – possa essere garantito da più fideiussioni distinte l’una dall’altra (il che incide sul funzionamento dell’azione di regresso: Cass. 14 luglio 2010, n. 16561), ma sostengono che il Tribunale, nel sostenere detta tesi, avrebbe erroneamente richiamato l’art. 1954 c.c., applicabile in caso di cofideiussione e non di fideiussioni plurime: ma, evidentemente, ciò non infirma affatto l’esattezza dell’affermazione della Corte d’appello, laddove ha confermato la decisione del Tribunale, secondo il quale il rilascio della fideiussione da parte di Sifra S.r.l. a garanzia di un mutuo concesso dalla banca a (OMISSIS) S.r.l. non escludeva affatto la sussistenza della garanzia fideiussoria prestata da B. e R. a garanzia della generalità delle obbligazioni di (OMISSIS) Srl nei confronti della banca.

Quanto all’assunto secondo cui la fideiussione prestata da Sifra S.r.l. avrebbe costituito atto novativo ex art. 1230 c.c. stipulato dalla banca e dal condebitore solidale, atto dal quale sarebbe derivata la liberazione di essi B. e R. con riguardo all’esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo, trattasi di argomento che non risulta esaminato nella sentenza impugnata e che, pertanto, per la sua novità inammissibile.

Ed infatti, ove una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).

p. 7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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