Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2466 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, (ud. 13/06/2018, dep. 29/01/2019), n.2466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:

Malenco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Donizetti n. 7, presso lo

studio dell’avvocato Frisina Pasquale, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, in persona del Curatore

Dott. Q.S., elettivamente domiciliato in Roma,

Lungotevere Marzio n. 1, presso lo studio dell’avvocato Vianello

Luca, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gatto

Paolo, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Malenco S.r.l., come sopra rappresentata difesa e domiciliata;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SAVONA, depositato il 08/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/06/2018 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Savona ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, proposta dalla Malenco S.r.l., ammettendone in prededuzione il SOLO credito di Euro 14.460,26 per le “quote di competenza 12-30 giugno” relative al contratto del 22/07/2010 con cui la Malenco aveva concesso in affitto alla (OMISSIS) il ramo di azienda collocato nel Centro Commerciale (OMISSIS), che, nonostante la riconsegna intimata in forza di clausola risolutiva espressa con raccomandata del 1/06/2012, era rimasto nel possesso dell’affittuaria e, dopo il suo fallimento in data 11/06/2012, era stato sottoposto dal curatore a procedura competitiva d’urgenza ed “aggiudicato” alla Promotrade S.r.l., in forza di atto pubblico di “cessione” del 13/07/2012, cui era seguita in data 4/10/2012 la stipula di un nuovo contratto di affitto tra la originaria affittante Malenco e la Promotrade.

2. Avverso detto provvedimento la Malenco S.r.l. ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

3. Il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui la ricorrente principale ha resistito con controricorso

4. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, relativo al credito insinuato dalla Malenco per le penali dovute in dipendenza della intimata risoluzione di diritto del contratto inter partes, si lamenta l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver il Tribunale di Savona tenuto conto della ricezione da parte della (OMISSIS) in data 5 giugno 2012 della lettera raccomandata 1 n. (OMISSIS) spedita in data (OMISSIS), così come risultante dall’estratto del sito web delle Poste Italiane ((OMISSIS))”.

2. Con il secondo mezzo si deduce la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale di Savona erroneamente ripartito l’onere della prova tra la MALENCO ed il FALLIMENTO, a fronte della presunzione iuris tantum di conoscenza da parte della (OMISSIS) della lettera raccomandata 1 n. (OMISSIS) derivante dalla documentata ed incontestata spedizione della stessa in data (OMISSIS)”.

2.1. Detti motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili sia di inammissibilità che di infondatezza.

2.2. In primo luogo, il Tribunale non ha omesso di considerare la deduzione di parte opponente circa l’avvenuta ricezione della raccomandata con la quale sarebbe stata intimata la risoluzione di diritto del contratto di affitto di ramo d’azienda, anzi l’ha menzionata espressamente a pag. 2 del decreto impugnato.

2.3. Nè ha rilievo l’asserita non contestazione dell’estratto del sito web delle Poste Italiane da parte della curatela, poichè spetta al giudice valutare gli effetti giuridici dei fatti allegati e documentati dalle parti – nei limiti delle rispettive domande – e comunque “la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed ha natura giuridica di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice” (Sez. 1, 20/11/2017 n. 27504; Sez. U, 20/02/2013 n. 4213).

2.4. In realtà il Tribunale, muovendo dalla tesi – non contestata dalla ricorrente – per cui l’opponibilità della risoluzione presuppone che “la dichiarazione volta a far valere la clausola risolutiva espressa sia munita di data certa anteriore al fallimento”, ha escluso che nel caso di specie vi fosse non già la prova della ricezione in sè, bensì “la prova certa circa il momento in cui la dichiarazione è pervenuta a destinazione”, ai fini della opponibilità al fallimento di una “scrittura meramente privata, sprovvista di per sè di qualunque efficacia probatoria circa la sua datazione”.

2.5. Tale affermazione costituisce un’autonoma ratio decidendi non specificamente impugnata da parte ricorrente, che ha censurato il decreto del Tribunale sotto il connesso – ma diverso – profilo della presunzione di arrivo a destinazione della raccomandata e di sua conoscenza da parte del destinatario, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, una volta che ne sia stata provata la spedizione (ai sensi dell’art. 1335 c.c.), mentre per il Tribunale è risultata decisiva – come detto – la mancanza della prova di data certa anteriore al fallimento, da cui si è fatta discendere la prosecuzione del rapporto di affitto di azienda, ai sensi della L. Fall., art. 79.

2.6. In proposito va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte per cui, “in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità” (Sez. 1, 26/02/2018 n. 4509; conf. Sez. 1, 09/10/2017 n. 23582; Sez. 1, 27/09/2016 n. 18938; Sez. 1, 01/04/2009 n. 7964).

2.7. Nel caso di specie, il Tribunale ha tratto ulteriori argomenti di prova dalla prosecuzione del contratto inter partes anche dopo il fallimento, desunta dal “contegno processuale della ricorrente, la quale non solo non ha mai avanzato nei confronti del passivo fallimentare domande restitutorie, ma nemmeno ha posto mai in discussione la validità della cessione del contratto d’affitto al terzo aggiudicatario”. Su tale aspetto, le contestazioni mosse a pag. 34 e ss. del ricorso sono inammissibili, in quanto integrano censure di merito che richiedono una diversa valutazione del complessivo quadro probatorio.

2.8. Risulta invece inammissibile la censura sollevata dal ricorrente soltanto nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., ma non nel ricorso, come sarebbe stato necessario – circa la pretesa “efficacia equipollente ai fatti indicati dall’art. 2704 c.c.” della “certificazione estratta dal sito internet di Poste Italiane s.p.a.”.

3. Con il terzo motivo – afferente i canoni scaduti dopo il fallimento e prima della cessione del contratto di affitto di azienda alla Promotrade, per l’importo di Euro 2.892,07 richiesto in prededuzione – si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale di Savona erroneamente ripartito l’onere della prova tra la MALENCO ed il FALLIMENTO, ritenendo che, a fronte dell’inadempimento contestato al FALLIMENTO medesimo, fosse onere della stessa MALENCO dimostrare la “riconducibilità” dei canoni e delle spese relativi ai giorni che vanno dal 1 luglio 2012 al 5 luglio 2012 ad un “periodo anteriore alla data di cessione dell’azienda” alla PROMOTRADE S.R.L. avvenuta il 5 luglio 2012″.

4. Il quarto mezzo – vertente sulla medesima ragione di credito di cui al motivo che precede – censura l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardante la unilaterale attestazione del fallimento, contenuta nel bando di gara in data 28 giugno 2012 circa la propria responsabilità per qualsiasi somma dovuta sino alla data del 5 luglio 2012″.

5. Anche il quinto motivo verte sulla medesima questione, veicolando il vizio di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale di Savona erroneamente ritenuto che il contratto di cessione di azienda stipulato in data 13 luglio 2012 tra il FALLIMENTO e la PROMOTRADE S.R.L. potesse spiegare effetti nei confronti della MALENCO”.

5.1. I suddetti tre motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati unitariamente, sono fondati.

5.2. Invero, premesso che il residuo importo di Euro 2.892,97 in questione deriva dalla differenza tra i canoni e le spese maturati dalla dichiarazione di fallimento (12 giugno 2012) sino al 5 luglio 2012, richiesti in prededuzione (Euro 17.352,33) e quelli ammessi dal giudice delegato solo sino al 30 giugno 2012 (Euro 14.460,26) dunque con esclusione di quelli maturati dal 1 al 5 luglio 2012 erroneamente il Tribunale ha affermato che “era compito della Malenco srl dimostrare la riconducibilità dei canoni di cui si discute ad un periodo anteriore alla data di cessione dell’azienda alla Promotrade”, poichè era stata invece la curatela ad eccepire che dei canoni in questione – pacificamente maturati dopo la dichiarazione di fallimento – dovesse farsi carico il terzo cui essa aveva “ceduto” l’azienda, sicchè gravava sulla curatela medesima l’onere di provare il fondamento di tale eccezione.

5.3. Inoltre, risponde al vero che ogni pattuizione tra la curatela affittuaria dell’azienda e l’aggiudicatario “cessionario” costituisse ai sensi dell’art. 1372 c.c., res inter alios acta rispetto alla concedente Malenco. Nè al riguardo è condivisibile l’affermazione del giudice a quo per cui l’inopponibilità degli accordi intercorsi tra il Fallimento e l’aggiudicataria sarebbe “superata dal fatto che la Malenco srl, ben consapevole del contenuto del bando di gara… in nessun momento ha sollevato obiezioni alle relative clausole, di fatto accettandole”, non potendo certo configurarsi una “accettazione tacita” ad opera di un soggetto terzo rispetto alle clausole contrattuali pattuite tra altri contraenti.

6. Con il sesto mezzo si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4” per non essersi il Tribunale “espressamente pronunciato sulla domanda di ammissione al passivo, in via chirografaria, della somma di Euro 4.321,68 a titolo di penali maturate dalla data di risoluzione del contratto fino alla data di dichiarazione di fallimento della (OMISSIS)”.

6.1. La censura è infondata poichè, sebbene il giudice a quo non si sia espressamente pronunciato su tale voce di credito, il rigetto della corrispondente pretesa può considerarsi implicito nella contestuale ed esplicita affermazione della “inoperatività della invocata clausola penale contrattuale”.

7. Infondato è anche l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla curatela controricorrente, rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e L. Fall., artt. 98 e 99, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

7.1. Con esso si lamenta un vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale ammesso in prededuzione l’importo di Euro 14.460,26 (per canoni e spese relativi al periodo 12-30 giugno 2012) non già a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. – “per il protrarsi dell’asserito inadempimento dell’obbligo di restituzione dell’azienda affittata”, come originariamente chiesto dall’opponente – bensì in ragione della ritenuta “prosecuzione del rapporto in capo al fallimento, subentratovi”; così facendo, il Tribunale avrebbe “altresì riformato d’ufficio una statuizione contenuta nel decreto di esecutività dello stato passivo”, ossia l’ammissione del suddetto credito al chirografo “in quanto la scadenza dei relativi pagamenti è anteriore al fallimento” (in realtà, a pag. 15 del ricorso il provvedimento del giudice delegato sul punto risulta trascritto nei seguenti termini: “Escluso per Euro 102.290, 71 di cui (i) Euro 2.892,07 per quota di competenza successiva a carico dell’acquirente dell’azienda”).

7.2. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, ma anche di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa, attenendo ciò all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge” (Sez. 2, 10/05/2018 n. 11304).

7.3. E’ stato altresì precisato che “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto d’introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Sez. 1, 11/04/2018 n. 9002; conf. Sez. 3, 24/09/2015 n. 18868).

7.4. Nel caso di specie il Tribunale, nell’ammettere in prededuzione la somma di Euro 14.460,26 (per canoni e spese relativi al periodo 12-30 giugno 2012), non ha introdotto nuovi elementi di fatto nel tema controverso, nè ha emesso un provvedimento diverso da quello richiesto, ovvero attribuito un bene della vita diverso da quello conteso, ma ha qualificato diversamente il titolo della pretesa fatta valere dall’opponente, negando che prima del fallimento si fosse perfezionata la risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda, e contestualmente affermando che quel rapporto era proseguito dopo il fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 79, con conseguente prededucibilità degli importi in questione, in quanto relativi al periodo post-fallimentare.

8. Per concludere, il decreto va cassato in accoglimento dei motivi terzo, quarto e quinto del ricorso principale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con ammissione della Malenco S.r.l. al passivo del Fallimento (OMISSIS) per l’importo di Euro 2.892,07 (originariamente escluso dal giudice delegato) in prededuzione, da aggiungere all’importo di Euro 14.460,26 già ammesso dal Tribunale (in luogo della originaria ammissione al chirografo da parte del giudice delegato).

10. La reciproca soccombenza giustifica, in uno alla complessità fattuale della vicenda, la compensazione delle spese processuali.

PQM

Rigetta il primo, il secondo ed il sesto motivo del ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, cassa il decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, ammette la Malenco S.r.l. al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in prededuzione, per l’importo di Euro 17.352,23. Compensa tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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